Regolamento (UE) 2019/257
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/257 della Commissione, del 13 febbraio 2019, recante duecentonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. A seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 febbraio 2019, la Commissione sopprime quattro nominativi dall'allegato I. L'atto ha efficacia immediata secondo la disciplina generale di pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per sopprimere quattro persone dall'elenco delle sanzioni ISIL (Da'esh)/Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità degli Stati membri che danno esecuzione al regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare rispetto al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto per le persone, gruppi ed entità inseriti nell'allegato I. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio UE, con effetto nell'intero territorio dell'Unione; non introduce nuovi destinatari né nuove misure materiali, ma cancella quattro voci dall'elenco delle persone fisiche. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'elenco sanzionatorio UE su ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/257 della Commissione aggiorna il sistema sanzionatorio europeo previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, che impone il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di determinate persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L'intervento recepisce l'aggiornamento deciso l'8 febbraio 2019 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, limitandosi a rimuovere quattro nominativi dall'allegato I.
Finalità e base normativa
La finalità dell'atto è puramente modificativa e di allineamento dell'elenco UE alle determinazioni ONU. La Commissione agisce sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002, che consentono l'aggiornamento dell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda gli operatori economici, gli intermediari finanziari e le autorità competenti degli Stati membri che applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. L'effetto è territoriale nell'ambito dell'Unione europea e si produce mediante l'aggiornamento dell'allegato I; non introduce nuove misure sostanziali, ma elimina quattro persone fisiche dall'elenco sanzionatorio.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Nella parte dedicata alle "Persone fisiche" sono soppresse le voci relative a:
- Hassan Abdullah Hersi Al-Turki, con i relativi alias e dati identificativi;
- Jamal Housni, con i relativi alias e indirizzi a Milano;
- Malik Muhammad Ishaq, con indicazione che risulta ucciso in Pakistan il 28 luglio 2015;
- Lavdrim Muhaxheri, con i relativi alias e dati identificativi.
Per ciascuna voce l'allegato riporta anche la data di designazione originaria e gli elementi identificativi rilevanti; il regolamento, tuttavia, non introduce ulteriori condizioni o adempimenti, limitandosi alla cancellazione dall'elenco.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative
Dal punto di vista pratico, la modifica comporta che, dalla data di efficacia del regolamento, le quattro persone soppresse non rientrano più nell'ambito del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. Le autorità e gli intermediari tenuti ai controlli sanzionatori devono quindi aggiornare le verifiche sulle liste UE in coerenza con il nuovo allegato I.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di quattro voci dall'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Persone cancellate dall'elenco sanzionatorio
Sono soppresse le voci relative a Hassan Abdullah Hersi Al-Turki, Jamal Housni, Malik Muhammad Ishaq e Lavdrim Muhaxheri, con i relativi alias, dati identificativi e riferimenti alle date di designazione indicate nell'allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e coordinamento con le Nazioni Unite
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5. Il considerando rileva che la modifica deriva dalla decisione dell'8 febbraio 2019 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU di sopprimere quattro nominativi dall'elenco internazionale.
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