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Ordinanza

Ordinanza n. 253/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore del 19 gennaio 2026, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, l'applicazione dell'art. 18 bis, comma 4 bis, del d.lgs. n. 286/1998, prospettando l'assenza di un'adeguata valutazione individuale e un'applicazione automatica della disposizione. Il testo non esplicita ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione, ritenendo che, a un sommario esame, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, l'ampia motivazione del provvedimento impugnato ha evidenziato, secondo il Collegio, che l'Amministrazione non aveva applicato automaticamente l'art. 18 bis, comma 4 bis, del d.lgs. n. 286/1998. Non risulta svolta una specifica valutazione sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della carenza di difese scritte della difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 18 bis, comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata ritenuta non applicata automaticamente dall'Amministrazione, poiché il provvedimento di diniego contiene un'ampia motivazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un'ampia motivazione nel provvedimento di diniego può escludere, a un sommario esame, la configurabilità di un'applicazione automatica della disposizione posta a fondamento del diniego e quindi il sufficiente fumus boni iuris.
  • La contestazione dell'automatismo nell'applicazione di una disposizione normativa non è sufficiente, nella fase cautelare, quando il contenuto motivazionale dell'atto evidenzi una valutazione non automatica della posizione individuale.
  • La carenza di difese scritte dell'Amministrazione può giustificare la compensazione delle spese riferite alla sola fase cautelare, pur in presenza del rigetto dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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