Cassazione Civile, Ordinanza n. 15584/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto sanzionato ha impugnato davanti al giudice civile la delibera Consob che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 85.000 per una serie di violazioni, contestate in relazione alla sua qualità di consigliere di amministrazione di una banca popolare. Le contestazioni riguardavano: carenze nelle procedure di valutazione di adeguatezza delle operazioni e nella profilatura della clientela; irregolarità nei finanziamenti concessi ai clienti e finalizzati all’acquisto di azioni proprie della banca; carenze nelle procedure di gestione degli ordini di vendita delle azioni; carenze nelle procedure di pricing delle azioni e nella formalizzazione dei passaggi decisionali. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi, deducendo in sintesi: violazione dei principi di legalità e tassatività della sanzione per asserita indeterminatezza della norma applicata alla condotta relativa ai finanziamenti; falsa applicazione dell’art. 21 t.u.f. quanto alla riconducibilità di tali finanziamenti al precetto di correttezza e trasparenza; carenza di motivazione e violazione del principio di personalità della sanzione per l’imputazione soggettiva della violazione; erronea applicazione delle norme sui servizi di investimento alla gestione del riacquisto delle azioni proprie; illegittimità della sanzione per la pretesa mancanza di una norma che imponesse una procedura formalizzata di pricing; errata applicazione dei criteri di commisurazione della sanzione per la violazione n. 1; violazione del ne bis in idem, sostenendo di essere già stato sanzionato per fatti analoghi, oltre a ulteriori censure sulla motivazione e sull’imputabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legalità/tipicità della sanzione e sulla sufficiente integrazione normativa delle clausole di correttezza e trasparenza attraverso la normativa secondaria di settore; ha considerato inammissibili alcune doglianze perché dirette a una rivalutazione del merito; ha escluso la violazione del principio di personalità, richiamando la presunzione di colpa prevista dall’art. 3 l. n. 689/1981 e i doveri di agire informati gravanti anche sugli amministratori non delegati di banche; ha confermato che l’esecuzione di ordini di acquisto/vendita di azioni proprie e la determinazione del prezzo rientrano nell’ambito dei servizi di investimento e devono essere presidiate da procedure trasparenti e oggettive; ha escluso la violazione del ne bis in idem per diversità dei fatti rispetto a una precedente sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998
procedimento applicativo della sanzione amministrativa Consob oggetto di opposizione e successivo giudizio di impugnazione
art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998
impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento; la Corte ne conferma l’applicabilità alle condotte contestate
art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come base normativa delle regole di correttezza e trasparenza e delle procedure organizzative dell’intermediario
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato nel contesto della disciplina di settore sugli strumenti finanziari e sui servizi di investimento
art. 25-bis d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato dal ricorrente; la Corte conferma che le azioni della banca sono prodotti/strumenti finanziari rilevanti per la disciplina sui servizi di investimento
art. 39 reg. Consob n. 16190/2007
norma regolamentare richiamata per la disciplina dell’adeguatezza e degli obblighi dell’intermediario
art. 40 reg. Consob n. 16190/2007
norma regolamentare richiamata per la disciplina dell’adeguatezza e degli obblighi dell’intermediario
art. 49, commi 1 e 3, reg. Consob n. 16190/2007
richiamato per le modalità di gestione degli ordini e il rispetto della priorità temporale
art. 15 reg. congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 gennaio 2007
eterointegra le regole di diligenza, correttezza, trasparenza e adeguatezza organizzativa, consentendo di imporre procedure interne oggettive e formalizzate
artt. 19 e 21 reg. congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 gennaio 2007
richiamati quale base delle procedure di pricing e di governo/controllo delle metodologie valutative
art. 1 l. n. 689 del 1981
il principio di legalità e tipicità non esclude l’eterointegrazione del precetto tramite norme regolamentari in settori tecnici come l’intermediazione finanziaria
art. 3 l. n. 689 del 1981
pone una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione; il trasgressore deve provare di avere agito senza colpa
art. 11 l. n. 689 del 1981
la commisurazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa alla discrezionalità del giudice e non richiede specifica illustrazione di tutti i criteri adottati
art. 13 t.u.f.
richiamato per il livello di professionalità richiesto ai componenti del consiglio di amministrazione delle banche
art. 2381, ultimo comma, c.c.
l’amministratore deve agire in modo informato, attivandosi per prevenire o eliminare criticità e per acquisire le informazioni necessarie
art. 2392, comma 2, c.c.
concorre a fondare la responsabilità solidale dei consiglieri che non intervengano per impedire o attenuare la violazione
art. 25 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del principio di legalità/tassatività delle sanzioni
art. 27 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al principio di personalità della responsabilità/sanzione
art. 6 CEDU
richiamato dalla Corte per escludere il contrasto della presunzione di colpa con le garanzie convenzionali
art. 360 c.p.c.
richiamato con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità e al vizio motivazionale dopo la riforma
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative nel settore finanziario, il principio di legalità e tipicità non impedisce che una norma primaria sufficientemente determinata sia integrata da regolamenti di autorità di vigilanza, quando ciò sia giustificato dal tecnicismo della materia.
- Le clausole di correttezza, diligenza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento possono fondare obblighi organizzativi specifici, quali l’adozione di procedure adeguate per la profilatura della clientela, la gestione degli ordini e la determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.
- Quando la normativa di settore accerta una fattispecie omissiva di pura condotta, l’autorità sanzionatoria deve provare l’elemento oggettivo e la riferibilità della condotta al trasgressore; una volta integrata la fattispecie, opera la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. n. 689/1981, con onere dell’incolpato di dimostrare l’assenza di colpa.
- Gli amministratori non esecutivi di società bancarie non possono limitarsi a confidare nelle rassicurazioni degli organi delegati o delle strutture interne: devono agire informati, vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e assumere iniziative idonee a prevenire o contrastare irregolarità conosciute o conoscibili.
- Le azioni di banche popolari o cooperative sono qualificabili come prodotti/strumenti finanziari; pertanto, la loro vendita o il loro riacquisto da parte della banca rientra nell’area dei servizi di investimento e impone il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza.
- La determinazione del prezzo di azioni illiquide offerte o riacquistate dalla banca non è un fatto meramente interno, ma deve essere governata da procedure oggettive, precise ed esaustive, coerenti con la normativa di settore e con il dovere di trasparenza verso la clientela.
- Il giudice di merito, nel quantificare la sanzione amministrativa entro i limiti edittali, esercita un potere discrezionale sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali, non essendo necessaria una dettagliata esposizione di tutti i criteri seguiti.
- Il principio del ne bis in idem non è violato quando le condotte contestate in due procedimenti sanzionatori siano diverse per oggetto o per titolo, anche se inserite in un contesto fattuale simile.
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