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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 189/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 935/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 3.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 189/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero all'emissione in favore del docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 3.500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 5 febbraio 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento. Il ricorrente ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso, notificato il 5 novembre 2025. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione; pertanto è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente con le modalità stabilite dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà intervenire, su richiesta della parte, entro 90 giorni e potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dei compensi è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza al giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a imporre l'esecuzione della pronuncia, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e predisporre misure sostitutive per il caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'attivazione dell'esecuzione; nel caso concreto il suo inutile decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata spontaneamente eseguita dall'amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni dello Stato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine stabilito, individuando gli atti e le operazioni necessari secondo il contenuto precettivo della sentenza da eseguire.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura diretta ad assicurare l'effettività dell'ottemperanza, condizionata al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e con il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro il termine fissato dal giudice.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'attività commissariale può avvalersi dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La liquidazione delle spese nel contenzioso seriale può essere ridotta dal giudice in considerazione dell'elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, fermo restando il rimborso degli accessori e del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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