Sentenza n. 8081/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3429/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 20004/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3429/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 3429/2025. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio economico di euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario. I ricorrenti hanno depositato la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, deducendo l'inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare contestazioni sull'inadempimento. È stata inoltre richiesta la nomina preventiva di un commissario ad acta, la condanna alle spese accessorie del giudizio di ottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l'esistenza del giudicato, la sua esecutività e la persistente mancata attuazione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: in particolare, dovrà attivare in favore del docente la Carta elettronica per l'importo di euro 3.000,00 e corrispondere al difensore antistatario le spese processuali liquidate nel giudizio presupposto. Il TAR ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono nuovamente sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta dei ricorrenti nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e senza compenso. Ha riconosciuto le spese accessorie documentate funzionali all'instaurazione del giudizio, liquidando complessivamente le spese di lite in euro 750,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, senza fissare alcuna somma a tale titolo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza richiede la prova dell'esistenza del titolo esecutivo, del suo passaggio in giudicato e della mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di esecuzione.
D.M. 55/2014
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo e della sua mancata esecuzione consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adempimento integrale delle statuizioni contenute nella decisione azionata.
- In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata e riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'attuazione e a imporre gli adempimenti necessari.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per l'ipotesi di persistente inottemperanza, purché l'intervento sostitutivo sia subordinato alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e, nel caso esaminato, alla richiesta della parte vittoriosa.
- Le spese accessorie documentate e funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente e liquidate insieme alle spese del giudizio.
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