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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32944/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Il Comune aveva intimato sfratto per morosità assumendo che il conduttore non avesse pagato, per lungo tempo, i canoni dovuti per l'uso di un immobile comunale. La vicenda ruotava attorno a un rapporto iniziato di fatto nel 1995 e poi regolato con un contratto scritto del 27 ottobre 2004, che prevedeva un canone mensile di euro 77,47 e, separatamente, la pretesa regolarizzazione di somme arretrate per il periodo pregresso. In appello il Comune sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'efficacia del negozio del 2004 quale accertamento/regolarizzazione del rapporto e che, inoltre, avesse male valutato la prescrizione dei crediti per canoni. In cassazione il Comune denunciava violazione degli artt. 1321, 1322 e 1571 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse negato rilevanza all'obbligazione nascente dalla scrittura del 27 ottobre 2004, qualificando come inefficace la "regolarizzazione" e la ricognizione di debito ivi contenuta; secondo il ricorrente, si trattava di un negozio di accertamento idoneo a definire una situazione giuridica preesistente ma incerta. Il resistente chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la nullità del preteso rapporto originario, l'illegittimità dell'aumento unilaterale del canone e l'insussistenza della morosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il motivo era carente nella specifica indicazione della domanda introduttiva e quindi inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.; dall'altro, che la tesi del ricorrente era comunque infondata perché un negozio di accertamento non può essere utilizzato per dare certezza a un assetto di interessi che, per imperativo di legge, doveva essere formalizzato per iscritto. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler ricondurre l'operazione a una transazione sul passato, la pretesa di morosità andava comunque valutata solo sul canone espresso nel contratto del 2004, pari a euro 77,47 mensili, non anche sulle somme pregresse. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del negozio del 2004, ma la Corte ritiene infondata la censura

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia negoziale del patto di regolarizzazione, ma non idoneo a superare i requisiti formali imposti dalla legge

  • art. 1571 c.c.

    norma sulla locazione evocata dal ricorrente in combinato con gli artt. 1321 e 1322 c.c.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione del contenuto dell'atto introduttivo richiamato

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato per giustificare l'ammissibilità in appello di documenti indispensabili ai fini della decisione sulla prescrizione

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato in relazione all'applicazione del regime probatorio e documentale nel rito locatizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1972 c.c.

    evocato dalla Corte come possibile riferimento, ove la volontà delle parti fosse stata quella di transigere sul pregresso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura presuppone il contenuto di un atto processuale o di una domanda senza indicarne specificamente il tenore, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Un negozio di accertamento non può validamente operare per conferire certezza a un rapporto che la legge richiede sia costituito o regolato in forma scritta ad substantiam; l'autonomia privata non può surrogare il requisito formale imposto dall'ordinamento.
  • Se le parti intendono regolare retroattivamente una situazione pregressa priva di adeguata formalizzazione, la qualificazione del patto va verificata in concreto e può ricadere, se del caso, nell'ambito della transazione, non del negozio di accertamento.
  • Ai fini dell'azione di sfratto per morosità, la verifica dell'inadempimento deve riguardare solo i canoni effettivamente dovuti in base al titolo valido e attuale, non anche pretese economiche pregresse prive di autonoma efficacia obbligatoria.
  • La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione: se il debitore dimostra la nullità o l'inesistenza del rapporto sottostante, essa può risultare priva di causa ed inefficace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileContrattiLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneSfratto per morosità
IstitutiOnere della provaNullità

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