Ordinanza n. 1268/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del contestuale diniego al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 14.07.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16\4\2026: per l’annullamento del provvedimento di diniego della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 19.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale diniego del permesso per attesa occupazione; con motivi aggiunti, diniego prefettizio successivo all'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Napoli di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di contestuale diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo provvedimento di diniego, notificato il 19 gennaio 2026. La questione cautelare esaminata dal TAR riguarda soprattutto la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, degli elementi prodotti dal ricorrente con l'istanza di riesame: l'intervenuta assunzione da parte di un altro datore di lavoro, comprovata da dichiarazione unilav e buste paga. Tale omissione è stata prospettata come irragionevole e incompatibile con i principi di buona fede e proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che i motivi aggiunti presentassero apprezzabili profili di fondatezza, ravvisando in sede cautelare l'irragionevolezza e il contrasto con i principi di buona fede e proporzionalità della mancata considerazione, da parte dell'amministrazione, della nuova assunzione documentata dal ricorrente. Ha pertanto accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti. La trattazione del merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato con i motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata considerazione da parte dell'amministrazione di elementi documentali sopravvenuti e rilevanti, prodotti dall'interessato nell'istanza di riesame, può integrare un apprezzabile profilo di fondatezza della domanda cautelare quando l'omissione risulti irragionevole e incompatibile con i principi di buona fede e proporzionalità.
- Nel riesaminare una determinata posizione amministrativa in materia di soggiorno e lavoro, l'amministrazione deve prendere in esame gli elementi sopravvenuti e pertinenti rappresentati dall'interessato, tra cui una nuova assunzione comprovata da documentazione lavorativa; la loro omissione può giustificare la sospensione cautelare dell'atto negativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →