L.R. Molise 10/2005
Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi e vincoli per cooperative agricole e agroalimentari, loro consorzi e organismi regionali in Molise, per investimenti, avviamento, promozione, qualità e servizi. Prevede limiti percentuali e tetti di spesa, vincoli decennali/quinquennali sui beni finanziati, revoca in caso di violazioni e applicazione previa compatibilità UE. È formalmente ancora vigente, ma in larga parte riferita a parametri e programmi ormai superati.
Interventi a favore della cooperazione agricola e agroalimentare in Molise
Interventi a favore della cooperazione agricola e agroalimentare in Molise
La legge disciplina, per il solo territorio della Regione Molise, un sistema di sostegno alla cooperazione agricola e agroalimentare. L’obiettivo è rafforzare le filiere, favorire l’aggregazione dei produttori, sostenere investimenti e servizi innovativi e promuovere sistemi di qualità e commercializzazione.
Finalità dell’intervento
La Regione sostiene la cooperazione come strumento per consolidare l’agricoltura regionale e migliorare il rapporto tra produttori primari e mercato. Le finalità comprendono la valorizzazione delle produzioni, lo sviluppo della multifunzionalità agricola, l’ampliamento della base associativa e del capitale sociale delle cooperative, l’aggregazione tra cooperative, l’innovazione di impianti e processi, l’acquisizione di servizi innovativi, lo sviluppo di reti commerciali e promozionali e l’adozione di sistemi di qualità certificati.
Beneficiari
Possono accedere agli interventi:
- le società cooperative agricole e agroalimentari e i loro consorzi a mutualità prevalente, iscritti all’Albo regionale previsto dalla normativa regionale richiamata, purché i prodotti rientrino nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, con esclusione dell’acquacoltura;
- le società di capitali, se la partecipazione azionaria delle cooperative sopra indicate non è inferiore al 51%;
- le organizzazioni regionali delle cooperative agricole e agroalimentari aderenti agli organismi nazionali giuridicamente riconosciuti.
Investimenti e spese ammissibili
La legge ammette diverse tipologie di spesa. Sono finanziabili le spese di avviamento e ampliamento di cooperative con requisiti di organizzazione di produttori, purché esista un regolamento interno che imponga ai soci il conferimento e la commercializzazione secondo le regole della cooperativa, con durata minima di permanenza dei soci di tre anni e preavviso di recesso di almeno dodici mesi. Sono esclusi gli aiuti all’avviamento/ampliamento per cooperative che gestiscono aziende agricole, che non rispettano le norme sulla concorrenza o che abbiano ottenuto il riconoscimento da oltre sette anni.
Per tali spese sono considerate ammissibili, tra le altre:
- costi di costituzione, comprese spese legali e amministrative e consulenze per studi di fattibilità entro il limite di 40.000 euro per beneficiario su tre anni;
- costi di avviamento, come affitto di locali, attrezzature d’ufficio, costi del personale, costi di esercizio e spese legali/amministrative;
- costi di ampliamento, limitati alle tipologie previste per l’avviamento e riferiti ai costi aggiuntivi del progetto, con ampliamento considerato significativo solo se comporta un aumento quantitativo dell’attività di almeno il 30%.
Sono inoltre agevolabili:
- realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, ammodernamento e acquisto di strutture e relative aree, destinate a produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e controllo qualità/gestione ambientale, nonché impianti, macchinari e attrezzature connesse; restano esclusi gli autoveicoli da trasporto;
- beni immateriali, come brevetti e know-how, oltre a spese generali, onorari, progettazione e studi di fattibilità, solo se inseriti in un programma più ampio di investimenti materiali; tali spese non possono superare il 12% del valore complessivo dell’investimento;
- consulenze di marketing e promozione generale di marchi di qualità (biologico, DOP, IGP) e le relative attività pubblicitarie e promozionali, con esclusione di alcuni costi specifici indicati dalla legge;
- consulenze per campagne pubblicitarie conformi agli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per la pubblicità dei prodotti agricoli;
- consulenze di gestione aziendale e servizi ausiliari;
- consulenze per introdurre o migliorare sistemi di qualità, sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e gestione ambientale, nonché per ottenere e mantenere certificazioni rilasciate da organismi accreditati;
- sistemi di verifica della conformità delle produzioni a disciplinari più restrittivi di quelli di riferimento;
- formazione del personale sulle norme di qualità e autocontrollo;
- per le organizzazioni regionali, spese per attività istituzionali, studi, promozione, formazione, assistenza tecnica, concorsi, mostre, fiere e progetti pilota o dimostrativi.
Misura dei contributi
Per le diverse tipologie di investimento sono previsti contributi differenziati.
Per le spese di costituzione e funzionamento amministrativo delle cooperative ammissibili, il contributo è riconosciuto per i primi cinque anni: può arrivare al 100% dei costi nel primo anno e si riduce del 20% per ogni anno successivo, fino al 20% nel quinto anno.
Per gli investimenti materiali, il contributo è pari al 40% del volume degli investimenti, elevato al 50% nelle zone svantaggiate; se la società è composta in maggioranza da giovani nei primi cinque anni dall’insediamento in agricoltura, le aliquote salgono rispettivamente al 45% e al 55%. La legge richiama, per tali aiuti, i limiti e le condizioni comunitarie applicabili, compresi i requisiti di redditività, il divieto di sostenere imprese in difficoltà finanziaria, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale e il divieto di finanziare aumenti di produzione privi di sbocco di mercato o contrari a restrizioni/limitazioni comunitarie.
Per gli investimenti immateriali, il contributo massimo è:
- 50% nelle zone svantaggiate e 40% nelle altre zone per la produzione primaria, con possibile elevazione al 55% e 45% in presenza di società formate in maggioranza da giovani;
- 50% nelle zone Obiettivo 1 e 40% nelle altre zone per trasformazione e commercializzazione.
In ogni caso, per i servizi ai beneficiari, il contributo complessivo non può superare 100.000 euro nel triennio. Le azioni di pubblicità e promozione sono ammissibili solo se rispettano gli orientamenti comunitari richiamati, promuovono le caratteristiche intrinseche del prodotto e riguardano prodotti di qualità pregiata; non sono ammesse campagne focalizzate su singole imprese. Se l’aiuto è chiesto da un consorzio o da un’organizzazione di produttori, possono beneficiarne anche produttori non aderenti al consorzio/associazione, purché rispettino i criteri di produzione e qualità.
Per le organizzazioni regionali, il contributo può coprire il 100% delle spese istituzionali elencate dalla legge, in proporzione alla rappresentatività settoriale.
Vincoli sui beni finanziati
I beni acquistati o realizzati con i contributi sono soggetti a vincolo di inalienabilità, destinazione e uso per finalità agricole, agroalimentari, agroindustriali, zootecniche e forestali:
- per gli immobili, il vincolo dura 10 anni;
- per gli altri beni, dura 5 anni.
Il termine decorre dalla data di acquisizione o realizzazione debitamente documentata. Se la Regione riconosce che i beni non sono più utilizzabili per le originarie finalità, può autorizzarne la cessione a condizione che il ricavato sia reinvestito per finalità agricole; in tal caso il vincolo residuo decorre dai nuovi investimenti.
Revoca e recupero
La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione o uso comporta la revoca integrale dei contributi e il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale. Anche la mancata, totale o parziale, esecuzione del progetto finanziato determina la revoca, totale o parziale, del contributo e il recupero delle somme già percepite.
Procedure e organizzazione
La Giunta regionale stabilisce criteri, priorità, modalità e termini per la presentazione e l’istruttoria delle domande. In prima applicazione, tali atti dovevano essere adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nelle more del trasferimento delle funzioni agli enti locali richiamati dalla normativa regionale, i procedimenti restano in capo agli uffici regionali competenti, eventualmente con il supporto di esperti in economia agraria e aziendale.
Compatibilità con il diritto dell’Unione europea
Gli aiuti sono subordinati alla compatibilità con il regolamento comunitario richiamato e con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La legge prevede inoltre la notifica alla Commissione europea: le procedure di concessione dei finanziamenti possono partire solo dopo l’esito positivo dell’esame comunitario.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
Per l’esercizio 2005 gli oneri sono quantificati in 100.000 euro, a copertura mediante la legge di assestamento del bilancio; per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alle leggi di bilancio. È abrogata la precedente legge regionale Molise 22 maggio 2000, n. 37, che disciplinava la stessa materia.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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