L.R. Molise 11/2005
Disciplina generale in materia di attività estrattive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina coltivazione di cave e torbiere nel Molise, fissando pianificazione tramite PRAE, autorizzazioni, garanzie e ripristino ambientale, vigilanza, sanzioni e regime transitorio per gli impianti già autorizzati. Restano escluse alcune attività minori e sono vietate le escavazioni in aree protette, vincolate o di interesse comunitario. Molte scadenze riguardano fasi ormai concluse (adozione PRAE, adeguamenti iniziali, esercizio 2005).
Disciplina generale delle attività estrattive in Molise
Disciplina delle attività estrattive in Molise
La legge regionale del Molise disciplina la coltivazione di cave e torbiere, perseguendo l’uso razionale delle risorse nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e del territorio. Il sistema è impostato su pianificazione preventiva, autorizzazione regionale, ripristino ambientale obbligatorio, vigilanza diffusa e sanzioni.
Ambito di applicazione e attività escluse
La disciplina si applica all’attività organizzata e continuativa di coltivazione che comporta modificazioni del suolo e del sottosuolo per l’estrazione e la commercializzazione dei materiali di seconda categoria del regio decreto n. 1443/1927; solo nei casi espressamente richiamati si applica anche ai materiali di prima categoria. Non sono considerate attività di cava, tra le altre:
- l’estrazione dal proprio fondo per uso esclusivamente abitativo o per opere connesse ad attività produttive proprie;
- l’estrazione per terrazzamenti o opere agricole su fondi propri o viciniori;
- movimenti di terra, spietramenti e miglioramenti fondiari senza uso industriale o edilizio;
- il prelievo di pietrame per interventi di modesta entità con obbligo di pietra locale, entro i quantitativi di progetto;
- la manutenzione idraulica regolarmente concessa.
Aree vietate o escluse dall’escavazione
L’attività estrattiva è vietata nelle aree protette nazionali o regionali e relative zone di protezione esterna o contigue, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico di valore eccezionale o elevato, nei siti di interesse comunitario, nelle riserve MAB e nelle aree archeologiche. Restano salve le attività già in essere e gli ampliamenti disciplinati dalla legge.
Pianificazione: PRAE
Lo strumento centrale è il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), che individua gli ambiti estrattivi e deve bilanciare esigenze produttive, tutela ambientale e vocazioni agricole. Il piano considera, tra l’altro, fabbisogni su un orizzonte ventennale, caratteristiche dei giacimenti, fonti alternative di approvvigionamento, impatti su territorio e viabilità, attività in esercizio, eventuale destinazione a stoccaggio di rifiuti inerti e metodi di coltivazione per ridurre l’impatto visivo. Il PRAE disciplina anche i criteri per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate. È previsto un riesame generale almeno ogni cinque anni e, in presenza di specifiche esigenze di approvvigionamento, una revisione triennale.
Procedura di approvazione del PRAE
La Giunta regionale adotta lo schema di PRAE entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, acquisiti i pareri degli enti interessati. Lo schema viene depositato e pubblicizzato; entro sessanta giorni gli enti locali e i privati interessati possono presentare osservazioni e proposte. La Giunta trasmette poi il testo al Consiglio regionale, che approva il PRAE entro i successivi centoventi giorni. Dopo l’approvazione, nessuna autorizzazione o concessione può essere rilasciata se non in conformità al PRAE.
Efficacia del PRAE
Il PRAE ha valore di piano regionale di settore, è immediatamente vincolante e costituisce variante agli strumenti urbanistici generali, che devono adeguarsi entro dodici mesi.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
L’attività estrattiva può essere svolta solo con autorizzazione regionale e nelle aree previste dal PRAE, sulla base della disponibilità dei suoli derivante da contratto o concessione. Se l’attività interessa aree vincolate paesaggisticamente o idrogeologicamente, o comprese in piani di bacino, sono necessari anche i relativi pareri, nulla osta e valutazioni ambientali, compresa la VIA e, se del caso, la valutazione di incidenza. L’autorizzazione è inoltre subordinata a idonea garanzia per il ripristino ambientale.
Domanda di autorizzazione e documentazione
La domanda va presentata all’ufficio regionale competente con una documentazione amministrativa, tecnica e progettuale molto articolata. Deve indicare dati del richiedente, localizzazione della cava o torbiera, materiali da coltivare, quantitativi da estrarre, durata richiesta, eventuale collegamento con l’utilizzazione dei materiali e nomina del direttore dei lavori. Tra gli allegati richiesti vi sono:
- documentazione sull’idoneità tecnica ed economica;
- prova della disponibilità dei suoli;
- certificati catastali;
- nomina e accettazione del direttore dei lavori;
- relazioni sullo stato dei luoghi, vincoli, caratteristiche geomorfologiche e geotecniche;
- progetto di coltivazione con elaborati cartografici, computi, valutazioni viarie, eventuale VIA e schema di Documento di sicurezza e salute;
- progetto di ripristino ambientale con tempi di attuazione, sistemazione dei residui, destinazione finale e piano finanziario. Contestualmente, per manufatti e impianti strettamente connessi, l’interessato deve richiedere anche il titolo edilizio al Comune.
Istruttoria e rilascio del titolo
L’ufficio regionale verifica la completezza della domanda e la compatibilità con il PRAE. Il procedimento segue la Conferenza di servizi, con coinvolgimento delle amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica, forestale, idrogeologica e di bacino. L’autorizzazione finale deve indicare l’area esatta, i materiali, i quantitativi, la profondità massima di escavazione e tutte le prescrizioni operative e di sicurezza. La copia del provvedimento è trasmessa ai soggetti pubblici interessati e l’autorizzazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale.
Cave esistenti e terreni pubblici
Gli ampliamenti delle cave esistenti sono in linea di principio preferiti alla apertura di nuove cave e seguono il medesimo regime autorizzatorio, salvo aree di eccezionale pericolosità geologica. Per i terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, l’autorizzazione è subordinata alla concessione del suolo. I canoni concessori devono essere aggiornati entro il limite del 20% della tariffa estrattiva, con utilizzo di almeno il 70% delle somme per il ripristino di cave dismesse o per restauri paesaggistici e architettonici. Il mancato pagamento del canone comporta decadenza.
Catasto cave e dati statistici
È istituito il catasto delle cave attive, dismesse o abbandonate, con indicazione di localizzazione, stato giuridico-amministrativo, tipologia produttiva e stato del recupero. Le Province devono redigere gli inventari delle cave attive e cessate secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale. I titolari delle autorizzazioni devono consentire le ispezioni e fornire i dati richiesti.
Durata delle autorizzazioni, proroghe e subingresso
L’autorizzazione dura fino all’esaurimento del giacimento e comunque non oltre venti anni. La proroga è ammessa solo se, alla scadenza, non siano state estratte tutte le quantità autorizzate o non sia concluso il recupero dell’ultimo lotto, purché siano già stati recuperati i lotti precedenti. La domanda va presentata prima della scadenza; nelle more l’attività può proseguire nei limiti già autorizzati. In caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l’avente causa deve chiedere il subingresso entro trenta giorni, dimostrando idoneità tecnica ed economica.
Ripristino ambientale e garanzie
Il ripristino ambientale deve avvenire contestualmente alla coltivazione, per lotti successivi, con completamento dell’ultimo lotto entro dodici mesi dall’ultimazione della coltivazione o dalla scadenza del titolo. Le opere devono ricostruire un assetto finale compatibile con l’ambiente e il paesaggio, includendo rimodellamento dei fronti, sistemazione idrogeologica e ricostituzione dei caratteri naturali e vegetazionali. A garanzia degli obblighi, il richiedente presta cauzioni, fideiussioni bancarie o altre garanzie assicurative; la garanzia copre il 70% dei costi di ripristino, elevato al 100% per le cave a mezza costa. In caso di inadempimento la Regione può eseguire le opere in danno.
Chiusura dei lavori e cessazione della coltivazione
Al termine della coltivazione il titolare deve chiedere la verifica finale. Il sopralluogo coinvolge uffici regionali, struttura ambientale, Corpo forestale e Comune. Se il controllo ha esito positivo, la Regione dichiara cessata la coltivazione e svincola la garanzia; in caso contrario contesta le violazioni e assegna un termine per adempiere. La verifica è obbligatoria anche quando sia stata presentata domanda di proroga: un esito negativo impedisce il rinnovo.
Vigilanza, sospensione, decadenza e revoca
La vigilanza compete al Comune, alla Provincia o alla Regione secondo l’estensione territoriale dell’attività; gli enti possono avvalersi di ASREM, Carabinieri Forestali e ARPA Molise. In caso di inadempienza opera il potere sostitutivo dell’ente sovraordinato. La sospensione è disposta in presenza di gravi inadempienze, con contestazione dell’illecito e termine per regolarizzare. La decadenza opera di diritto, tra l’altro, se i lavori non iniziano entro un anno, se l’attività viene sospesa per oltre dodici mesi, se non vengono comunicati i dati al catasto, se non si pagano almeno tre annualità di canone o se si prosegue nonostante la sospensione. La revoca è disposta dalla Giunta regionale se l’attività è svolta in area diversa o in difformità dal titolo, se sono causate alterazioni geologiche o idrogeologiche pericolose, o se il ripristino non è conforme al progetto.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative elevate per l’escavazione abusiva, per la violazione delle prescrizioni autorizzatorie e per ulteriori violazioni non commisurabili al materiale estratto. Restano solidalmente responsabili committente, esecutore, titolare, legale rappresentante e direttore dei lavori. Le somme introitate alimentano il fondo regionale per la rimozione dei detrattori paesaggistici, con priorità alle aree di cave abbandonate o dismesse. Restano ferme le sanzioni statali e i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca.
Cave abbandonate o dismesse, osservatorio e formazione
La Regione interviene nel ripristino delle cave abbandonate o dismesse sulla base degli inventari provinciali, quando non siano più esigibili obblighi a carico degli imprenditori. Promuove inoltre accordi con istituti di ricerca per sviluppare tecniche di recupero e metodi di escavazione a minore impatto. È istituito un Osservatorio regionale sulle attività di cave con compiti di verifica del rispetto del PRAE, audizione degli operatori, proposta di misure correttive e varianti. La legge richiama infine la normativa statale in materia di polizia mineraria, sicurezza e salute dei lavoratori e incentiva corsi di formazione e aggiornamento per le maestranze.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e finanziamento
Le autorizzazioni e concessioni già rilasciate restano efficaci fino alla scadenza. I titolari in corso alla data di entrata in vigore dovevano presentare entro sei mesi un progetto di ripristino ambientale, pena revoca; nelle more dell’adozione del PRAE proseguivano le attività compatibili, con possibilità di proroghe e ampliamenti, mentre le nuove attività erano sospese per un periodo massimo di sei mesi. Sono abrogate le disposizioni incompatibili della legge regionale n. 34/1999 e l’articolo 47 della medesima legge. Gli oneri iniziali del 2005 per l’Osservatorio erano coperti con stanziamenti regionali, mentre le entrate da cauzioni e sanzioni confluiscono in specifiche unità di bilancio.
Decorrenza e attualità applicativa
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise. Tuttavia diverse previsioni operative erano legate a termini iniziali ormai ampiamente scaduti, e la disciplina transitoria riguardava autorizzazioni e progetti esistenti al momento dell’entrata in vigore. L’atto conserva rilievo come quadro regolatorio delle attività estrattive regionali, ma alcune parti sono oggi storicizzate o superate da successive modifiche legislative.
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