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Legge

L.R. Molise 8/2005

Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'eco condizionalità

Normativa regionaleL.R. Molise 8/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Molise modalità e periodi di bruciatura, imballaggio, trinciatura e interramento dei residui agricoli, con regole di sicurezza e fasce parafuoco, misure di aiuto per l’acquisto di attrezzature e sanzioni. Contiene richiami a discipline e importi legati a normativa UE e al POR Molise, quindi alcune previsioni hanno rilievo soprattutto nel periodo di vigenza dei relativi programmi.

Eliminazione della vegetazione infestante e dei residui colturali; eco-condizionalità in agricoltura

Eliminazione della vegetazione infestante e dei residui colturali; eco-condizionalità in Molise

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Molise, le modalità consentite per eliminare stoppie, residui delle coltivazioni e vegetazione infestante, con finalità di tutela ambientale, riduzione del rischio incendi e conservazione della fertilità dei suoli. Si collega inoltre agli impegni territoriali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di buona pratica agricola ed eco-condizionalità.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a proteggere risorse ambientali, forestali, faunistiche e paesaggistiche, a difendere la biodiversità e a limitare i danni da incendio. La disciplina riguarda i residui delle coltivazioni cerealicole e non, nonché la vegetazione spontanea infestante, e si applica esclusivamente nel territorio regionale molisano.

Divieti e periodi di bruciatura

Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre è vietato bruciare sui campi:

  • stoppie di colture graminacee e leguminose;
  • erbe dei prati e delle aree palustri;
  • vegetazione infestante anche su terreni incolti;
  • residui presenti lungo strade comunali, provinciali, statali, autostrade e ferrovie.

È inoltre vietata la bruciatura dei residui di potatura o decespugliamento, anche se raccolti in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Il periodo di divieto può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta dei sindaci.

Modalità operative per la bruciatura consentita

Fuori dal periodo di divieto e nei casi ammessi, la bruciatura deve essere eseguita in condizioni atmosferiche favorevoli, senza vento e nelle prime ore del mattino. I residui vegetali e colturali, compresi quelli di potatura o decespugliamento, devono essere bruciati in cumuli oppure con realizzazione lungo il perimetro del fondo di una precesa, capezzagna o fascia parafuoco:

  • di almeno 5 metri di larghezza;
  • di 10 metri lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, compresa la macchia mediterranea, o con colture arboree o arbustive.

Le stesse cautele si applicano se nel terreno sono presenti piante sparse di alto fusto o fabbricati. La bruciatura deve essere effettuata con presenza minima di persone rapportata all’estensione del fondo:

  • 2 persone fino a 5 ettari;
  • 3 persone fino a 10 ettari;
  • 5 persone fino a 20 ettari;
  • oltre 20 ettari, una persona in più ogni 5 ettari.

Per favorire la fuga della fauna eventualmente presente, la bruciatura in pieno campo deve iniziare dal centro o dal lato sottovento dell’appezzamento.

Obblighi di gestione dei residui cerealicoli

I residui delle colture cerealicole devono essere imballati, trinciati e poi interrati con le lavorazioni. Tale obbligo può essere derogato solo per le aziende rientranti nelle eccezioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale che individua gli impegni territoriali applicabili.

Inoltre, al termine della raccolta, i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a graminacee, leguminose e foraggere devono realizzare immediatamente lungo il confine del fondo una precesa, capezzagna o fascia parafuoco.

Macchinari e organizzazione delle imprese di mietitrebbiatura

Le imprese che svolgono attività di mietitrebbiatura, sia in proprio sia per conto terzi, devono dotarsi di macchine imballatrici e trinciatrici per eseguire le operazioni previste dalla legge. L’obbligo di dotazione non può comportare aumenti delle tariffe a carico dei coltivatori per la mietitrebbiatura; le prestazioni accessorie restano soggette a normali tariffe.

Misure di aiuto e contributi

Per attuare le finalità della legge, la Giunta regionale deve definire le modalità di concessione di contributi alle imprese di mietitrebbiatura, entro 90 giorni dall’approvazione della legge. Gli aiuti possono essere concessi come contributo in conto capitale o in conto interessi per l’acquisto o l’ammodernamento di macchine e attrezzature imballatrici e trinciatrici, nel rispetto della disciplina “de minimis”; per le aziende agricole valgono gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

I contributi sono destinati:

  • alle imprese esercenti attività di mietitrebbiatura;
  • alle aziende agricole che diversificano l’attività prestando servizi di mietitrebbiatura.

La Giunta regionale deve anche stabilire le modalità di verifica del rispetto delle disposizioni da parte degli operatori agricoli.

Condizioni di accesso agli aiuti

Il sostegno agli investimenti è riconosciuto alle aziende agricole solo se dimostrano:

  • redditività nelle operazioni di trinciatura, interramento o conferimento;
  • rispetto dei requisiti minimi di igiene e benessere degli animali;
  • adeguate conoscenze e competenze professionali.

Tali condizioni devono sussistere al momento della decisione individuale di concessione del sostegno. In più, per assicurare la coerenza degli investimenti, devono essere valutati la domanda e gli sbocchi di mercato e la compatibilità con le misure previste dalle OCM dei cereali. I criteri applicativi sono rimessi al complemento di programmazione del POR Molise. L’aliquota massima di aiuto è pari al 50% nelle zone svantaggiate e al 40% nelle altre zone.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata al personale del Corpo forestale dello Stato e agli organi di polizia provinciale, urbana e rurale.

Sanzioni

Le violazioni sono punite, salva la disciplina penale, con sanzioni amministrative differenziate. In sintesi:

  • da 500 a 2.500 euro per la bruciatura di stoppie, erbe dei prati, erbe palustri e infestanti fuori dai termini consentiti;
  • da 100 a 600 euro per la bruciatura di residui da potatura o decespugliamento fuori termine;
  • da 600 a 2.800 euro per la mancata adozione delle misure di sicurezza e delle fasce protettive;
  • da 100 a 300 euro per l’inosservanza delle modalità operative o per la mancata comunicazione al Comando dei vigili urbani;
  • da 300 a 1.100 euro per il mancato rispetto delle modalità di presenza del personale durante la bruciatura;
  • da 100 a 600 euro per la violazione delle ulteriori modalità previste dalla legge;
  • da 100 a 600 euro per le infrazioni non altrimenti sanzionate.

Il pagamento avviene tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – Campobasso.

Disposizioni finanziarie

Per l’esercizio 2005 l’onere della legge è quantificato in 500.000 euro, con autorizzazione alla Giunta regionale a istituire un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale. La Giunta deve inoltre definire i criteri di programmazione finanziaria degli interventi, le modalità di rimodulazione delle economie derivanti dagli aiuti e l’aggiornamento delle disposizioni sull’accesso ai benefici in conformità alla normativa comunitaria.

Abrogazioni

È abrogata la legge regionale 30 luglio 1998, n. 8, oltre a tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina.

Testo integrale

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