L.R. Molise 7/2005
Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo la protezione degli animali d’affezione, l’anagrafe canina, la gestione di canili e rifugi, il controllo del randagismo e il trattamento dei felini. Prevede compiti per Regione, ASL e Comuni, sanzioni amministrative e contributi. Le disposizioni tengono conto anche delle modifiche del 2011 e del richiamo al regolamento di attuazione; alcune norme transitorie sono ormai esaurite.
Tutela dei cani, anagrafe canina e prevenzione del randagismo
Tutela dei cani, anagrafe canina e prevenzione del randagismo
La legge regionale disciplina nella Regione Abruzzo la protezione degli animali d’affezione, con particolare attenzione ai cani e al controllo del randagismo, istituendo un sistema di competenze tra Regione, Azienda sanitaria regionale e Comuni. La disciplina si coordina con il regolamento di attuazione e con la normativa statale ed europea in materia di benessere animale.
Finalità e principi generali
La normativa mira a favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, tutelando salute pubblica e ambiente. È prevista la collaborazione di enti locali, Azienda sanitaria regionale e associazioni interessate per interventi e programmi di prevenzione del randagismo. Il testo riconosce a cane e gatto il diritto a vivere in condizioni di benessere, sia in libertà sia nei ricoveri, e a essere adottati presso famiglie o associazioni di volontariato.
Compiti della Regione
La Regione adotta un programma di prevenzione del randagismo che comprende:
- iniziative di informazione ed educazione, anche scolastica;
- corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto e per le guardie zoofile volontarie;
- definizione del numero e della localizzazione di canili comunali e rifugi per cani;
- ripartizione ed erogazione dei fondi statali e regionali destinati all’attuazione della legge.
Con regolamento di attuazione la Regione disciplina, tra l’altro:
- gestione dell’anagrafe canina anche con strumenti informatici;
- criteri per mantenimento, trasporto e protezione degli animali d’affezione;
- requisiti tecnico-costruttivi e igienico-sanitari di canili e rifugi;
- tempi e modalità del programma di prevenzione e dei contributi;
- nomina delle guardie zoofile volontarie, con richiamo alla disciplina transitoria del Reg. reg. 8 luglio 2004, n. 5 fino al nuovo regolamento;
- procedure di affidamento degli animali ospitati nelle strutture;
- tariffa giornaliera di riferimento per custodia e mantenimento dei cani.
La Regione disciplina anche il risarcimento dei danni al patrimonio zootecnico causati dai cani randagi secondo la legge regionale sul procedimento amministrativo e deve redigere un rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge.
Compiti dell’Azienda sanitaria regionale
Attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, l’Azienda sanitaria regionale gestisce e aggiorna l’anagrafe canina e le operazioni di identificazione dei cani. Svolge inoltre funzioni di controllo e supporto sanitario, tra cui:
- cattura di cani e gatti vaganti anche tramite convenzioni;
- vigilanza sull’osservanza della normativa sulla protezione degli animali;
- collaborazione a iniziative di informazione ed educazione;
- controllo sanitario di canili comunali, rifugi e altre strutture che ospitano animali d’affezione;
- interventi di controllo delle nascite, vaccinazioni, accertamenti, profilassi e cura delle malattie infettive;
- vidimazione e verifica del registro di entrata e uscita;
- osservazione degli animali in caso di maltrattamento;
- eventuale gestione dei canili comunali tramite convenzione;
- disponibilità di personale veterinario per sterilizzazioni, pronto soccorso e stabilizzazione di cani o gatti vaganti feriti, anche con strutture private convenzionate in caso di necessità;
- istituzione, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, di una Unità operativa dedicata alla prevenzione e lotta al randagismo.
Compiti dei Comuni
I Comuni, singoli o associati, collaborano all’attuazione della legge provvedendo a:
- adempimenti relativi all’anagrafe canina;
- risanamento, costruzione e realizzazione di canili comunali e rifugi;
- vigilanza tramite polizia municipale;
- gestione dei canili comunali anche mediante convenzioni con associazioni o Aziende sanitarie;
- individuazione di aree per il seppellimento delle spoglie degli animali d’affezione o stipula di convenzioni con ditte autorizzate alla termodistruzione.
Canili comunali e rifugi per cani
Il canile comunale assicura il ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati per un massimo di 45 giorni, per i controlli e la profilassi sanitaria e in attesa dell’affidamento. I cani non tatuati o non identificabili, se non reclamati entro 90 giorni, sono affidati ai rifugi o ceduti a privati idonei, previa identificazione, profilassi e sterilizzazione.
Gli animali custoditi non possono essere maltrattati, destinati alla sperimentazione o soppressi, salvo soppressione eutanasica da parte del veterinario in caso di grave malattia, incurabilità o comprovata pericolosità. Nei rifugi per cani gli animali provenienti dai canili comunali o non adottati vengono ospitati previa autorizzazione veterinaria, con possibilità di affidamento a privati secondo le modalità regolamentari. Le strutture devono rispettare i criteri tecnico-costruttivi e igienico-sanitari previsti dal regolamento.
Il canile del capoluogo di Regione può ricoverare fino a 750 cani, ferme restando le altre prescrizioni strutturali.
Misure di protezione e doveri dei proprietari
La legge impone che i cani detenuti dai privati e quelli ospitati in strutture pubbliche vivano in condizioni non mortificanti e in ambienti conformi ai criteri del regolamento.
Il proprietario, possessore o detentore di cane o gatto è responsabile della riproduzione dell’animale e, se decide di farlo riprodurre, deve denunciare la cucciolata e provvedere all’identificazione dei nati. Inoltre, i proprietari e detentori devono garantire salute e benessere generale, assicurando in particolare:
- acqua e cibo adeguati;
- cure sanitarie e rieducative;
- sufficiente esercizio fisico e socializzazione;
- controllo costante per evitare rischi per la pubblica incolumità;
- pulizia degli spazi di dimora;
- rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico.
Controllo del randagismo
La legge individua come obiettivi del controllo del randagismo:
- informatizzazione e potenziamento dell’anagrafe canina;
- rafforzamento dei controlli con programmi congiunti di Azienda sanitaria, Comuni, forze di polizia e guardie zoofile;
- sterilizzazione di cani e gatti;
- razionalizzazione territoriale dei canili e risanamento di quelli esistenti;
- riconoscimento dei cani di quartiere nei Comuni che lo prevedono nel proprio regolamento;
- formazione e aggiornamento dei veterinari pubblici e accreditati;
- protezione dei gatti liberi;
- campagne di educazione sanitaria e ambientale.
La Regione può promuovere le sterilizzazioni eseguite dagli ambulatori veterinari pubblici e anche campagne di sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà tramite convenzioni con veterinari libero-professionisti. I veterinari liberi professionisti che riscontrino cani non iscritti all’anagrafe devono segnalarlo all’Azienda sanitaria regionale e informare il proprietario degli obblighi previsti.
Cani di quartiere
Il cane di quartiere è riconosciuto quando sia esclusa ogni pericolosità per persone, animali e cose. Il riconoscimento avviene nel rispetto del DPR 320/1954 e dell’art. 672 c.p., sulla base delle condizioni definite dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria regionale d’intesa con le associazioni protezionistiche.
I cani di quartiere devono essere:
- vaccinati, sorvegliati e sterilizzati;
- muniti di scheda clinica con valutazione comportamentale favorevole;
- iscritti all’anagrafe canina e registrati a nome del Comune;
- muniti di medaglietta identificativa.
La Giunta regionale può prevedere contributi ai Comuni che se ne prendono cura e può disciplinare polizze assicurative a copertura di eventuali danni.
Trattamento dei felini
Le disposizioni della legge si estendono, per quanto applicabili, anche alla popolazione felina, salvo la materia dell’anagrafe. I gatti in libertà possono essere catturati, sterilizzati dal servizio veterinario e reimmessi nei gruppi sociali di appartenenza, previa marcatura con foro all’orecchio sinistro. La soppressione è ammessa solo in modo eutanasico e solo se gravemente malati o incurabili.
Partecipazione di privati e associazioni
La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione di:
- associazioni di volontariato per la protezione degli animali;
- privati, anche associati o in forma cooperativa, privi di condanne o sanzioni per violazioni a tutela degli animali;
- ambulatori veterinari privati.
Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale del volontariato. Le attività consentite, senza fini di lucro, comprendono vigilanza, denunce di maltrattamento o abbandono, realizzazione e gestione di rifugi, gestione di canili convenzionati, informazione ed educazione, proposta di volontari per guardie zoofile e cattura degli animali vaganti. Le associazioni e i privati che gestiscono ricoveri devono nominare un veterinario di fiducia.
I privati convenzionati possono catturare animali vaganti e gestire canili municipali e rifugi, nel rispetto delle finalità della legge. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere specifici compiti relativi ad anagrafe, cattura e profilassi secondo i programmi regionali. Tutti questi soggetti operano sotto il controllo del servizio veterinario competente e previa verifica di idoneità igienico-sanitaria delle strutture. Le convenzioni già esistenti e non conformi alla legge restavano efficaci per un massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, disciplina ormai esaurita.
Registro del canile e strutture a finalità amatoriale o commerciale
Chi gestisce un canile municipale o un rifugio deve tenere un registro di entrata e uscita degli animali, vidimato dall’ASL e compilato secondo il regolamento.
Gli allevatori o possessori di cani a scopo commerciale o amatoriale devono:
- adeguare le proprie strutture ai requisiti del regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore;
- tenere il registro di entrata e uscita degli animali.
L’apertura di nuove strutture è subordinata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi e al rilascio dell’autorizzazione da parte del servizio veterinario dell’ASL. La previsione di contributi in conto capitale è stata soppressa.
Guardie zoofile volontarie
Per la vigilanza sulla legge possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie, nominate dal Presidente della Provincia su proposta delle associazioni protezionistiche. L’abilitazione richiede un attestato di idoneità conseguito con corso di formazione ed esame, salvo per chi era già in possesso della qualifica all’entrata in vigore della legge.
Le guardie operano a titolo volontario e gratuito nell’ambito provinciale di competenza, in collegamento con il servizio veterinario e con le associazioni. I corsi possono essere organizzati, previa autorizzazione regionale, da associazioni, Province, Aziende sanitarie locali e Comuni. Le associazioni devono assicurare le proprie guardie zoofile.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per:
- mancata iscrizione del cane all’anagrafe;
- mancata identificazione con tatuaggio o microchip;
- omessa comunicazione di smarrimento, sottrazione, cessione, morte o cambio di residenza;
- abbandono di cani, gatti o altri animali custoditi in abitazione;
- irregolarità o omissioni nel registro di entrata e uscita;
- violazione delle misure di protezione.
Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. Le spese per la cura e il mantenimento degli animali sottoposti a osservazione per maltrattamento restano a carico del responsabile. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo regionale per il finanziamento della legge.
Vigilanza, rinvio e abrogazioni
La vigilanza è affidata, oltre che ai soggetti istituzionali già indicati, anche ai soggetti previsti dalla legge statale sulla fauna selvatica e a chiunque eserciti funzioni di vigilanza e controllo in materia di protezione animale. Tali soggetti sono agenti di polizia amministrativa con i poteri dell’art. 13 della legge n. 689/1981.
Per quanto non previsto dalla legge regionale e dal regolamento di attuazione, si applicano la legge n. 281/1991, le norme di polizia veterinaria e la normativa europea e nazionale sul benessere animale. È infine abrogata la legge regionale 4 marzo 1992, n. 11.
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