Sentenza n. 1468/2026 - Roma, Sezione 3
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità, del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in relazione al procedimento ex art. 23 e ss. del Decreto legislativo n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) nell'ambito del procedimento unico in materia ambientale (PUA) per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 24 KWp integrato a produzione agricola di pregio, a biodiversità e ad aree attrezzate per intrattenimento e svago in agro dei Comuni di Cupello e Monteodorisio; nonché per l’accertamento, dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna, delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con subordinata richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul procedimento di VIA statale nell'ambito del procedimento unico in materia ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del MASE nella conclusione del procedimento di VIA avviato con istanza del 7 febbraio 2022, nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con subordinata nomina di un commissario ad acta. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e 23, 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento, nonché eccesso di potere, sostenendo che il MASE, dopo avere pubblicato la documentazione e svolto l'istruttoria, non aveva adottato il provvedimento espresso di VIA. Con il secondo motivo ha invocato ulteriori disposizioni in materia di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, conferenza di servizi, semplificazione amministrativa, diritto dell'Unione europea e CEDU, deducendo comunque l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi espressamente. L'istanza era stata pubblicata il 5 maggio 2023; dopo le integrazioni progettuali e la fase istruttoria, i Comuni interessati avevano espresso parere favorevole nell'ottobre 2024. Nonostante ciò, alla proposizione del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, neppure dopo la diffida del 16 luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal MASE sull'istanza di VIA e ha accertato l'obbligo del Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto della decisione. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina il procedimento unico in materia ambientale e stabilisce termini perentori, prevedendo che la conferenza di servizi decisoria concluda i lavori entro 210 giorni. Il decorso del termine, a fronte dell'avvenuto completamento dell'istruttoria e dell'assenza di una decisione, integra l'illegittimità dell'inerzia. L'eventuale pendenza di numerosi procedimenti costituisce una questione organizzativa interna non idonea a giustificare il ritardo né a pregiudicare il privato. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, previa attivazione degli eventuali rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni coinvolte. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata differita: il commissario potrà essere nominato, su istanza di parte, soltanto in caso di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato, anche in considerazione della discrezionalità tecnica delle valutazioni ambientali. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine previsto dalla legge.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Prevede gli adempimenti conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'illegittimità del silenzio.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di VIA.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Disciplina la conclusione del procedimento di VIA mediante una pronuncia espressa dell'autorità competente.
art. 27 d.lgs. 152/2006
La conferenza ... conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. ... Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
Nel procedimento unico in materia ambientale il MASE deve concludere la procedura con un provvedimento espresso e motivato; i termini procedimentali, compreso quello di 210 giorni per la conclusione della conferenza di servizi decisoria, sono perentori.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione successivo all'ordine giudiziale di provvedere.
art. 14-ter l. 241/1990
Disciplina il funzionamento della conferenza di servizi decisoria richiamata nell'ambito del procedimento unico ambientale.
Massime di principio
- Nel procedimento unico in materia ambientale disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, l'amministrazione competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e motivato sulla VIA, anche quando siano intervenuti ritardi, mancate determinazioni o dissensi di altre amministrazioni coinvolte.
- Il superamento del termine perentorio previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione della conferenza di servizi decisoria, in assenza di un provvedimento finale espresso, determina l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione competente.
- La pendenza di un numero elevato di procedimenti costituisce una mera difficoltà organizzativa interna dell'amministrazione e non giustifica il mancato rispetto dei termini procedimentali né può essere opposta al privato istante.
- L'accertamento dell'obbligo di provvedere su un'istanza di VIA comporta l'ordine di adottare un provvedimento espresso e motivato, ma non vincola l'amministrazione quanto al contenuto della decisione, che resta affidato alla sua discrezionalità tecnica.
- In presenza di valutazioni tecniche da compiere, la nomina del commissario ad acta può essere differita al momento successivo all'eventuale inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per provvedere, previa istanza di parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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