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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51744/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti dal GIP di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente contestava la mancata gravita' indiziaria e la sproporzione/inesistenza delle esigenze cautelari attuali (pericolo di inquinamento probatorio e di special prevenzione), lamentando travisamento delle prove e illogicita' nella valutazione di elementi quali: la presenza presso l'officina la mattina del 23/4/2008, i rapporti con Alfredo Carini, il possesso di armi, i presunti tentativi di condizionare testimoni (in particolare la vicenda del passaporto), le intercettazioni e la ricostruzione degli spostamenti e degli alibi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adempiuto al mandato della sentenza rescindente, avendo esaminato e risolto le aporie indicate: ha fornito motivazioni plausibili e congrue circa la presenza congiunta di Carini e Russo e la sparizione della vittima; ha valorizzato indizi quali coincidenza di assenza di traffico telefonico, spostamenti congiunti, tentativi di costruzione di alibi, movimentazione ingiustificata di veicoli, la vicenda del passaporto e i tentativi di condizionamento delle fonti dichiarative; ha ritenuto attuali le esigenze cautelari (inquinamento probatorio e special prevenzione) anche dopo il decorso del tempo, alla luce della condotta degli indagati e della gravita' del fatto. Conseguentemente il provvedimento cautelare e' stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    E' stato richiamato per individuare le esigenze cautelari a fondamento della misura (inquinamento probatorio e special prevenzione, lettere a) e c)). La Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze alla luce delle condotte attribuite agli indagati.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato il comma 3 e la doppia presunzione di legge applicabile: la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alla presunzione collegata al reato grave contestato come supporto alla misura cautelare.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'effetto del tempo decorso: la Corte ha affermato che il lungo decorso temporale non esclude automaticamente l'attualita' delle esigenze cautelari quando permangono indizi di pericolo e comportamenti volti a inquinare le indagini.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza difensiva in tema di travisamento della prova; la Corte ha valutato la motivazione del giudice del rinvio sulla base dei criteri di corretta valutazione e collegamento indizi-conclusioni.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione e alla valutazione degli indizi; la Cassazione ha ritenuto che non sussistesse vizio motivazionale che giustificasse l'ammissibilita' del ricorso.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione difensiva sul travisamento delle fonti di prova; la Corte ha confermato che il sindacato di legittimita' non consente la rivalutazione dei fatti salvo vizio formale o manifesta illogicita'.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari potessero supportare l'ipotesi di concorso tra Carini e Russo.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio: il fatto contestato e' omicidio aggravato e la gravita' del reato e le circostanze aggravanti sono state ritenute rilevanti ai fini cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' (condanna alle spese processuali) e per il riferimento a possibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione, nel sindacato sulle misure cautelari, non ammette la rinnovata valutazione dei fatti e della credibilita' delle prove: il ricorso e' ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicita' della motivazione
  • Il decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualita' delle esigenze cautelari: se emergono comportamenti successivi (tentativi di inquinare le indagini, condizionamento di testimoni, costruzione di alibi) il pericolo puo' essere ritenuto attuale
  • Elementi indiziari 'di sistema' (convergenza di dichiarazioni, anomalie nel traffico telefonico, movimentazioni sospette, utilizzo di terzi per contatti) possono, presi insieme, costituire gravita' indiziaria anche in assenza di prova diretta definitiva
  • La valutazione dell'anima del pericolo cautelare (inquinamento probatorio, pericolo sociale) richiede una motivazione puntuale che colleghi fatti concreti alla prognosi negativa: per ottenere revoca e' necessario dimostrare concretezze alternative e proporzionalita' della misura
  • Nelle impugnazioni per cassazione contro misure cautelari e' strategico dedurre specifiche violazioni normative o dimostrare manifesta illogicita' motivazionale, evitando censure che si limitino a chiedere una diversa valutazione dei fatti

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