Sentenza n. 1154/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 156/2024 pubblicata il 17.05.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 272/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 156/2024, che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 156/2024 del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 maggio 2024, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i contratti individuati nel titolo, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stata inoltre richiesta la misura coercitiva dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica della sentenza all'Amministrazione i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell'azione. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del titolo e, non essendo stata opposta alcuna ragione contraria, ha accolto il ricorso, dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 120 giorni. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel caso deciso, l'azione di ottemperanza è procedibile poiché, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, è decorso il termine di 120 giorni prima della presentazione del ricorso.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L'indennizzo coercitivo è negato quando non emergono particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale amministrativa consente, nel caso deciso, la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e prima della proposizione dell'azione, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di ragioni contrarie opposte dall'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- L'indennizzo coercitivo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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