Ordinanza n. 54/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 24 del 7 marzo 2024 avente ad oggetto “Società Cooperativa sociale Dialogo – Struttura Residenziale Psichiatrica. Via Marconi n. 15 – Campolieto (CB). Accreditamento Istituzionale. Provvedimenti” limitatamente all’art. 2 nella parte in cui prevede che per la contrattualizzazione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessaria una procedura ad evidenza pubblica; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Commissario ad acta n. 24 del 7 marzo 2024, limitatamente alla previsione secondo cui la contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale richiede una procedura a evidenza pubblica
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato il decreto del Commissario ad acta relativo all'accreditamento istituzionale di una struttura residenziale psichiatrica, contestando l'art. 2 nella parte in cui subordina la contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale allo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica. Il testo dell'ordinanza non espone gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né sviluppa la questione sostanziale relativa alla necessità della gara.
La decisione
Il Presidente del TAR ha adottato un'ordinanza interlocutoria e istruttoria, senza pronunciarsi sulla legittimità del decreto impugnato. In applicazione delle esigenze di razionalizzazione dei ruoli e di cooperazione processuale per la ragionevole durata del processo, ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026, salva ogni decisione del Collegio.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del codice del processo amministrativo
È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale mediante la trattazione effettiva dei soli ricorsi ancora attuali.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Esprime il principio di cooperazione processuale posto a fondamento della richiesta alle parti di aggiornare il giudice sull'attualità dell'interesse e sulle eventuali cause di definizione anticipata.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l'attualità dell'interesse alla decisione, nonché l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare il merito.
- Quando sussiste ancora l'interesse alla decisione, le parti possono essere onerate di indicare le connessioni oggettive o soggettive della controversia con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni processuali.
- Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo impone alle parti di fornire tempestivamente al giudice le informazioni rilevanti sull'attualità della controversia e sulle sopravvenienze potenzialmente idonee a determinarne la definizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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