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Sentenza

Sentenza n. 11730/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - in via preliminare, anche l’attraverso l’adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l’immediata ammissione “con riserva ed in sovrannumero” del ricorrente a partecipare alle prove selettive in itinere e, in caso di superamento delle stesse, alla valutazione dei titoli ed al successivo corso per allievi Carabinieri in ferma quadriennale; - in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d’ufficio (verificazione esterna), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della condizione che ha determinato il giudizio non idoneità, anche con decreto cautelare monocratico; - in via istruttoria, disporre l''autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso, dell''ordinanza e dell''elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell''amministrazione; - Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l''effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 3.763 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202401381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità, le richieste cautelari o istruttorie e la domanda di ammissione al concorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione dell’esito del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguenti provvedimenti adottati nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri in ferma quadriennale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso nell’ambito del concorso per il reclutamento di 3.763 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, chiedendo in via cautelare l’ammissione con riserva e in sovrannumero alle prove selettive, nonché, in caso di superamento, alla valutazione dei titoli e al successivo corso. Ha inoltre richiesto, ove necessario, una verificazione per accertare la condizione che aveva determinato il giudizio di non idoneità e l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Nel merito ha dedotto l’illegittimità del giudizio e chiesto l’annullamento degli atti impugnati, oltre alla dichiarazione della propria idoneità ai fini concorsuali. Prima della decisione, con dichiarazione del 6 maggio 2026, ha comunicato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.

  • art. 56 c.p.a.

    Indicato nella domanda cautelare monocratica proposta dal ricorrente; la relativa richiesta non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Indicato nella richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami; la richiesta non è stata esaminata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute ai fini dell’oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente prima della decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità e delle domande cautelari o istruttorie.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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