Sentenza n. 7682/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale relativa all'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo previsto dall'art. 7 d.l. 95/2025 e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta prevista dalla norma. Tuttavia, la dichiarazione dell'impresa circa l'avvenuto pagamento è stata ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento; indipendentemente da ciò, la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta che incide sull'obbligazione oggetto del giudizio, tale dichiarazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata solo dopo l'adempimento dello specifico incombente procedimentale previsto dalla legge, consistente nella comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo che accerta il pagamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima può derivare dalla dichiarazione di avvenuto pagamento, mentre la seconda richiede il perfezionamento della comunicazione amministrativa prescritta dalla norma speciale.
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