Sentenza del 19/10/2022 n. 30796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di irrogazione di sanzioni notificate ad A.A. in qualità di amministratore di fatto della (Omissis) Srl per omessa conservazione delle scritture contabili (anno 2004). La CTR aveva ritenuto che, a seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative fossero imputabili esclusivamente alla società e che i creditori potessero agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori nei limiti di legge. L'Agenzia deduceva violazione di art. 2495 c.c. e del D.L. n.269/2003 art.7 e del D.Lgs. n.472/1997 artt. 2,5,11, sostenendo che andava valutata la responsabilità dell'amministratore di fatto ove questi fosse l'esclusivo beneficiario delle violazioni e avesse usato la società come schermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'art.7 del D.L. n.269/2003 esclude la responsabilità personale dell'autore solo quando quest'ultimo ha agito nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica; non opera invece se la persona fisica è l'esclusivo beneficiario e la società è utilizzata come schermo. In tali casi può operare la presunzione di interposizione di cui al D.P.R. n.600/1973 art.37, comma 3, che consente di imputare al soggetto interponente redditi, tributi e relative condotte evasive formalmente intestate alla società. La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, disponendo la rinnovazione del giudizio anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Regola la responsabilità dei soci e dei liquidatori per debiti della società estinta; la Corte precisa che tale norma riguarda debiti societari e non i debiti 'propri' derivanti da illeciti tributari imputabili all'interponente.
D.L. n.269/2003, art. 7
Stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società sono esclusivamente a carico della persona giuridica, ma la sua applicazione presuppone che l'autore fisico abbia agito nell'interesse e a beneficio della società; non si applica quando la persona fisica è l'esclusivo beneficiario e la società è mera copertura.
D.Lgs. n.472/1997, artt. 2, 5 e 11
Disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie (fra cui la responsabilità solidale della società per violazioni commesse nell'interesse della stessa); la Corte ricorda che art.7 del D.L. 269/2003 opera in deroga, ma la deroga non copre i casi di interposizione/beneficio esclusivo.
D.P.R. n.600/1973, art. 37, comma 3 e comma 5
Prevede la presunzione di interposizione: i redditi formalmente intestati a terzi possono essere imputati all'effettivo possessore quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti; consente anche il rimborso dell'interposto per imposte pagate su redditi imputati all'interponente.
D.P.R. n.633/1972, art. 3, comma 3 e art. 19
In tema di IVA, la giurisprudenza e la direttiva comunitaria consentono di qualificare l'operatore che gestisce uti dominus come soggetto che ha ricevuto o fornito i servizi a titolo personale; ciò comporta l'imputazione dell'IVA e dei relativi obblighi al gestore/interponente e può consentire detrazioni o rimborsi all'interposto se ne ricorrono i presupposti.
Sesta Direttiva UE (art. 6, par. 4)
Indica la figura del mandato senza rappresentanza e la possibilità che il mandatario, che agisce uti dominus, assuma obblighi e diritti in nome proprio: principio richiamato dalla Corte per l'ambito IVA e per l'attribuzione degli obblighi al gestore/interponente.
Massime di principio
- L'art. 7 del D.L. 269/2003 esclude la responsabilità personale dell'autore solo se è dimostrato che ha agito nell'interesse e a favore della società; se l'individuo è l'esclusivo beneficiario la norma non opera.
- Quando vi sono indizi che la società sia stata usata come schermo (interposizione), l'Amministrazione può cercare di attribuire redditi, tributi e condotte evasive all'interponente secondo la presunzione di cui al D.P.R. 600/1973 art.37 comma 3; l'onere di prova è dell'Amministrazione e richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La responsabilità ex art. 2495 c.c. riguarda debiti societari dopo estinzione e non sostituisce l'accertamento della responsabilità personale per illeciti tributari: non va confusa con l'attribuzione di redditi e tributi per interposizione.
- In materia IVA, se emerge una gestione uti dominus della società da parte di un soggetto, può trovare applicazione la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza con conseguente imputazione degli obblighi Iva al gestore/interponente.
- La qualificazione dell'interposizione può essere fondata sia su interposizione fittizia che reale o su un uso improprio di strumenti legittimi; ciò non esclude la possibilità di trasferire l'imposizione fiscale e le sanzioni al reale beneficiario.
- In casi analoghi il giudice deve riesaminare i fatti concreti: se sussistono elementi di utilità esclusiva per l'amministratore/gestore e controllo uti dominus, le sanzioni possono essere mantenute nei confronti del privato, non automaticamente limitate alla persona giuridica.
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