Sentenza del 19/10/2022 n. 30795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto l'appello dell'Agenzia volto ad ottenere la responsabilità di A.A. per sanzioni amministrative tributarie (omessa conservazione delle scritture contabili per l'anno 2003) notificate in quanto amministratore di fatto della società estinta. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, che A.A. fosse l'esclusivo beneficiario delle violazioni e avesse utilizzato la società come schermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i primi due motivi: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. La Corte ha chiarito che l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 esclude la responsabilità personale dell'autore della violazione solo se questi ha agito nell'interesse e a beneficio della persona giuridica; se invece la persona fisica è l'effettivo possessore dei redditi (interponente, esclusivo beneficiario) va applicata la presunzione di interposizione di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 che consente di traslare redditi, tributi e relative condotte evasive sull'interponente. La Corte ha altresì osservato che l'art. 2495 c.c. riguarda la responsabilità dei soci per debiti della società e non può essere utilizzata per regolare debiti (o sanzioni) di natura propria dell'amministratore.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Norma richiamata dal giudice d'appello per la responsabilità dei soci per debiti della società; la Cassazione osserva che tale disposizione riguarda i debiti societari e non è pertinente rispetto a debiti o sanzioni di natura personale dell'amministratore.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 (conv. L. 326/2003)
Stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; applicabile solo quando la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della società (cioè quando sussiste distinzione tra trasgressore e contribuente).
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2, 5, 11
artt. 2, 5, 11 D.Lgs. n. 472/1997
Disciplina generale delle sanzioni tributarie e responsabilità solidale; in particolare l'art. 11 prevede la responsabilità solidale della società quando la persona fisica ha agito nell'interesse della stessa; la Cassazione precisa i limiti di applicazione rispetto all'art. 7 del D.L. 269/2003.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3 (e comma 5)
art. 37, comma 3 e comma 5 D.P.R. n. 600/1973
Consente di imputare ai fini dell'accertamento al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato, anche su base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona; è lo strumento che permette di traslare redditi, imposte e condotte evasive dall'interposto all'interponente e quindi di escludere l'applicazione dell'art. 7 D.L. 269/2003.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3 e art. 19
art. 3, comma 3 e art. 19 D.P.R. n. 633/1972
Richiamati in rapporto alla disciplina IVA e alla nozione di mandato senza rappresentanza; se il soggetto gestisce uti dominus la società, le operazioni possono essere considerate come effettuate a titolo personale e soggette a IVA, con conseguente imputazione fiscale al gestore.
Sesta direttiva (art. 6, par. 4)
art. 6, par. 4 Sesta direttiva
Richiamata per spiegare la corrispondenza tra la nozione di mandato senza rappresentanza prevista dall'ordinamento comunitario e la possibilità di considerare il gestore come effettivo prestatore/fruitore ai fini IVA quando opera uti dominus.
Massime di principio
- L'art. 7 del D.L. 269/2003 esclude la responsabilità personale dell'autore della violazione solo se quest'ultimo ha agito nell'interesse e a beneficio della persona giuridica; in presenza di uso strumentale della società a vantaggio personale, l'art. 7 non opera.
- Quando è contestato che una persona abbia utilizzato una società come schermo (interposizione), l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la relazione di fatto e l'effettivo possesso dei redditi da parte dell'interponente mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
- Se l'interposizione è accertata, i redditi, le imposte e le condotte evasive possono essere traslati sull'interponente; le sanzioni tributarie possono dunque essere imputate alla persona fisica e non esclusivamente alla società.
- L'art. 2495 c.c. riguarda la responsabilità dei soci per debiti societari e non può essere impiegato per trasformare debiti o sanzioni di natura personale in debiti societari: occorre valutare la natura reale dell'obbligazione.
- In tema di IVA, la nozione di mandato senza rappresentanza e la giurisprudenza comunitaria consentono di qualificare come operazioni personali del gestore quelle effettuate quando quest'ultimo opera uti dominus la società, con conseguente rilevanza fiscale personale.
- Proceduralmente, se il giudice di merito ha escluso la responsabilità personale senza valutare la possibilità di interposizione o l'uso strumentale della società, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame delle prove e della concreta relazione di fatto tra individuo e società.
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