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Sentenza

Sentenza del 19/10/2022 n. 30797 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di irrogazione di sanzioni notificato ad A.A. per omessa conservazione delle scritture contabili della società per l'anno 2004 (ritenendo la responsabilità esclusivamente a carico della società), pur confermando l'accertamento e il recupero delle maggiori imposte della E. Srl.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che la Commissione regionale abbia errato nell'escludere la responsabilità personale dell'amministratore di fatto senza valutare se lo stesso fosse l'esclusivo beneficiario delle violazioni e avesse usato la società come schermo. La Corte ha richiamato la possibilità di traslare i redditi e le imposte all'effettivo possessore ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/1973 (anche per reddito d'impresa e IVA) e ha ritenuto applicabile la responsabilità personale e le relative sanzioni ove ricorra l'interposizione. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Commissione regionale di Lombardia in diversa composizione. Ha rigettato, invece, il ricorso incidentale di A.A. sulla notifica e sulla capacità della società trasferita all'estero di rimanere soggetto passivo; la Corte ha inoltre affermato la validità della notifica e che la cancellazione dal registro per trasferimento della sede all'estero non estingue gli obblighi tributari della società.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    La norma pone, di principio, l'onere delle sanzioni amministrative tributarie a carico della persona giuridica per i rapporti fiscali propri della società; tuttavia non opera se la persona fisica è l'esclusivo beneficiario delle violazioni o la società è mero strumento: in tali casi l'art. 37 DPR 600/1973 può traslare redditi e responsabilità sull'interponente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri quando l'amministrazione dimostri, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli è l'effettivo possessore (presunzione di interposizione). Tale meccanismo giustifica la traslazione dei redditi e delle imposte e consente l'imputazione delle condotte evasive e delle sanzioni alla persona fisica; applicabile anche al reddito d'impresa e all'IVA.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 5

    Prevede il diritto al rimborso per l'interposto che abbia pagato imposte relative a redditi imputati all'interponente, coerente con la traslazione del reddito.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11

    Principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione e della responsabilità solidale della società; l'art. 7 del D.L. 269/2003 introduce una deroga che tuttavia non opera quando l'individuo è l'effettivo beneficiario.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3

    Nel contesto IVA, il rapporto tra chi agisce uti dominus e la società può essere qualificato come mandato senza rappresentanza: il gestore che opera uti dominus è trattato come soggetto che ha ricevuto/fornito le prestazioni a titolo personale, con conseguenze IVA.

  • Codice civile, art. 2495

    Riguarda responsabilità dei soci/administrator dopo cessazione; la Corte ha chiarito che la cancellazione dal registro per trasferimento della sede all'estero non equivale a cessazione e non annulla le obbligazioni tributarie della società, quindi la notifica a rappresentanti è valida.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Richiamato nell'ambito della discussione sulla notifica; la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito in ordine alla natura della notifica effettuata.

  • Art. 360 c.p.c., commi rilevanti alla motivazione

    art. 360 c.p.c., comma 1 (n. 4 e n. 5)

    La Corte ha ricordato che, dopo la riforma del 2012, l'insufficienza della motivazione non è più sempre deducibile come vizio di legittimità (Sez. Un. giurisprudenza richiamata); nel caso la motivazione del giudice di merito è stata considerata sufficiente quanto alla determinazione degli imponibili.

Massime di principio

  • La regola generale per le sanzioni tributarie è che, per i rapporti fiscali 'propri' della società, le sanzioni gravano sulla persona giuridica (art. 7 D.L. 269/2003), ma questa deroga non opera quando la persona fisica è l'esclusivo beneficiario delle violazioni o la società è utilizzata come schermo.
  • Se l'amministratore o altro soggetto ha gestito 'uti dominus' la società e ha beneficiato dei redditi, l'amministrazione può avvalersi della presunzione di interposizione ex art. 37 DPR 600/1973 (presunzioni gravi, precise e concordanti) per imputare redditi, imposte e responsabilità sanzionatoria al soggetto effettivo.
  • La traslazione del reddito e delle imposte vale anche per il reddito d'impresa e per l'IVA; la qualifica giuridica di interposizione (reale o fittizia) non impedisce l'applicazione dell'art. 37.
  • L'onere probatorio per dimostrare l'interposizione grava sull'Amministrazione finanziaria e richiede elementi seri, precisi e concordanti che evidenzino il rapporto di fatto tra l'interponente e la fonte del reddito.
  • La cancellazione dal registro delle imprese motivata dal trasferimento della sede sociale all'estero non determina la cessazione degli obblighi tributari né estingue la titolarità passiva: la notifica e l'azione nei confronti dei rappresentanti o degli amministratori di fatto possono restare valide.
  • In sede IVA, quando si configura un mandato senza rappresentanza tra gestore uti dominus e società, il gestore può essere considerato soggetto IVA delle operazioni e soggetto alle relative conseguenze fiscali.
  • Proceduralmente, ricorsi successivi contro la stessa sentenza diventano ricorsi incidentali: principio di unicità del processo di impugnazione.

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