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Sentenza

Sentenza del 19/10/2022 n. 30798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Brescia che, accogliendo l'appello di A.A., aveva annullato l'atto con cui l'Agenzia aveva irrogato sanzioni a carico di A.A. quale amministratore di fatto della cooperativa. In particolare la questione centrale è se il principio di personalità delle sanzioni tributarie (D.L. 269/2003, art. 7) escluda la responsabilità personale quando l'amministratore abbia agito come "esclusivo beneficiario" delle violazioni usando la società quale schermo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia (errata applicazione dell'art. 7 D.L. 269/2003), rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, ritenendo che l'art. 7 non esclude automaticamente la responsabilità personale quando sia contestata l'interposizione o l'uso strumentale della società e che l'Amministrazione possa far valere la presunzione di interposizione ex art. 37 DPR 600/1973 per imputare i redditi e le condotte evasive all'interponente.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica

    La Corte precisa che l'art. 7 opera solo quando la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della società; non opera se la persona fisica è l'esclusivo beneficiario delle violazioni (uso della società come schermo).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 9 e 11

    Art. 11 prevede la responsabilità solidale delle società; l'art. 7 del D.L. 269/2003 derogando a principi generali non può escludere responsabilità personale ove sussista interposizione o utilizzo strumentale della società.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri quando l'Amministrazione dimostri, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona; strumento necessario per traslare redditi e responsabilità fiscali dall'interposto all'interponente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Rilevanza in tema di detrazione IVA per l'interposto che abbia pagato imposte imputate all'interponente; in caso di traslazione del reddito può configurarsi diritto al rimborso/detraibilità ove sussistano i presupposti.

  • Sesta Direttiva IVA, art. 6 par. 4 (richiamata)

    Nel rapporto di mandato senza rappresentanza chi agisce uti dominus è equiparato al prestatore/cessionario a titolo personale: le operazioni soggette a IVA possono essere imputate al gestore che ha operato in proprio per conto dell'altrui interesse.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2

    Il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello non si estende alle "eccezioni improprie" o alle contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario: i fatti deducibili possono essere prospettati anche con nuove argomentazioni giuridiche in appello.

  • Norme processuali civili (art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.)

    Richiamate dalla ricorrente in relazione alla presunta introduzione di nuovi motivi in appello; la Corte osserva che la contestazione della qualità (negazione di essere amministratore di fatto) era già presente nel ricorso introduttivo e che le regole sul divieto di novità non impediscono nuove argomentazioni sui fatti.

Massime di principio

  • L'art. 7 del D.L. 269/2003 esclude la responsabilità personale dell'autore delle violazioni solo se quest'ultimo ha agito nell'interesse e a beneficio della persona giuridica: se invece la società è utilizzata strumentalmente in favore dell'autore, l'esclusione non opera.
  • Quando è contestato che la società sia un mero schermo o vi sia una interposizione, l'Amministrazione può utilizzare l'art. 37 DPR 600/1973 (presunzione di interposizione) per imputare redditi e condotte evasive all'interponente; l'onere probatorio resta dell'Amministrazione e richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La traslazione del reddito dall'interposto all'interponente può valere anche per reddito d'impresa e per IVA: se il gestore agisce uti dominus la disciplina IVA può comportare l'imputazione dell'operazione al gestore medesimo.
  • Sul piano procedurale, la contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario è sempre deducibile anche in appello e non è automaticamente esclusa la possibilità di nuove argomentazioni giuridiche concernenti fatti già dedotti.
  • In presenza di elementi che suggeriscono l'interposizione o l'uti dominus, il principio della responsabilità personale dell'autore non va applicato automaticamente; è necessario valutare se la società abbia realmente beneficiato dell'illecito o se il beneficio sia stato del soggetto fisico.
  • In casi analoghi, l'Amministrazione deve documentare la relazione di fatto tra soggetto e reddito (movimenti finanziari, pagamenti, dichiarazioni, testimonianze) per superare la protezione offerta dalla forma societaria.

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