Sentenza del 19/10/2022 n. 4534 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova della fittizietà del fornitore - Insufficienza - Prova che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere - Presunta sproporzione del prezzo pagato - Qualità dei servizi resi - Rilevano - Prova dell'esistenza giuridica del fornitore - Iscrizione alla Camera di Commercio - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'avviso di accertamento per l'anno 2013 sostenendo che alcune operazioni pubblicitarie fossero soggettivamente inesistenti in quanto interposte da una società "cartiera" (YYYYYY) e che il prezzo pagato fosse sproporzionato (circa 10 volte il valore normale), giustificando il diniego della deducibilità dei costi e dell'IVA. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la diligenza ordinaria del suo ruolo, che l'operazione si inseriva in una evasione. Nel caso concreto l'Ufficio non ha fornito elementi oggettivi e specifici diversi dalla sola sproporzione del prezzo; invece la contribuente ha documentato l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti, registrazioni, materiale pubblicitario), e la società emittente risultava iscritta alla Camera di Commercio, non rendendo pertanto provata la conoscibilità della frode da parte del committente.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento operato dalla Commissione Tributaria Provinciale. Il giudice ha ritenuto insufficiente la prova dell'Amministrazione circa la consapevolezza del contribuente rispetto alla fittizietà del fornitore; ha altresì considerato giustificata la differenza di prezzo con riferimento alla qualità/quantità delle immagini e al vantaggio economico conseguito. L'appello è stato respinto e l'Ufficio condannato alle spese di lite (liquidate in euro 4.000 per il grado, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992, art. 7
Richiamato in relazione alla valutazione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento; l'articolo regola l'ambito del rito e i poteri del giudice.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nella eccezione di ultra petizione sollevata dall'appellante sulla decisione del giudice di primo grado.
Corte di Giustizia UE, C-285/11 (Bonik)
Usato per il principio che la mera collocazione dell'operazione in una frode non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione da parte del cessionario se questi non sapeva e non avrebbe potuto sapere dell'evasione.
Corte di Giustizia UE, C-277/14 (Ppuh)
Richiamata per il principio che è necessario valutare se il cessionario disponeva di indizi oggettivi idonei a porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.
Corte di Giustizia UE, C-439/04 (Kittel)
Principio che tutela la buona fede del soggetto passivo: il diritto alla detrazione non può essere negato se il contribuente non sapeva e non avrebbe potuto sapere dell'evasione.
Corte di Giustizia UE, C-1423/11
Richiamata nel novero di giurisprudenza comunitaria che definisce i limiti della responsabilità del cessionario in caso di operazioni inserite in frodi.
Cassazione, sentenza n. 9851/2018
Richiama la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare la fittizietà e la conoscibilità dell'evasione; al contribuente incombe la prova contraria di aver agito con la diligenza richiesta.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare due elementi distinti: a) la natura interposta del fornitore (ossia la sua qualità di "cartiera"); b) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la diligenza richiesta, che l'operazione era inserita in una evasione.
- La sola sproporzione del prezzo, se non accompagnata da altri elementi oggettivi e specifici (assenza di prestazioni, restituzione di somme, collegamenti societari, documenti falsificati, evidenze di operatività fittizia), può risultare insufficiente a dimostrare la conoscibilità della frode da parte del committente.
- La documentazione che attesta l'effettiva esecuzione della prestazione (contratti dettagliati, registrazioni, materiale pubblicitario effettivamente diffuso, proof of performance) e l'iscrizione del fornitore alla Camera di Commercio sono elementi che rafforzano la posizione del cessionario e possono smentire l'accusa di partecipazione o conoscenza della frode.
- Se l'Amministrazione fornisce indizi rilevanti della fittizietà, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile (due diligence), documentando le verifiche effettuate sul fornitore e la ragionevolezza delle condizioni economiche pattuite.
- Sul piano pratico, per ridurre il rischio di contestazioni, il cessionario dovrebbe: verificare l'esistenza giuridica del fornitore (visura CCIAA), conservare evidenze di esecuzione (proof of performance), motivare e documentare eventuali scostamenti tariffari rispetto al mercato, tracciare pagamenti e comunicazioni e, in presenza di elementi anomali, svolgere ulteriori accertamenti o richiedere garanzie contrattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2022Sentenza del 19/10/2022 n. 30795 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 ott 2022Sentenza del 19/10/2022 n. 30796 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 ott 2022Sentenza del 19/10/2022 n. 30797 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 ott 2022Sentenza del 19/10/2022 n. 30798 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 ott 2022Sentenza del 19/10/2022 n. 30800 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 ott 2022Sentenza del 19/10/2022 n. 30801 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →