Corte di giustizia, Sentenza C-69/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018. — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, anciennement Gamesa Wind România SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione – Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione fiscale – Diniego del diritto a detrazione – Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA. — Causa C-69/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale rumeno, ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA è un principio fondamentale e non può essere negato per la sola inosservanza di obblighi formali. Se i beni o servizi sono utilizzati per operazioni imponibili, il soggetto passivo conserva la detrazione anche quando gli acquisti sono stati effettuati in un periodo di inattività/annullamento del numero IVA, purché non vi sia frode o abuso. La sanzione per gli inadempimenti formali deve restare proporzionata e non può tradursi nel diniego della detrazione.
IVA: incompatibilità con il diritto UE del diniego del diritto a detrazione per acquisti effettuati durante il periodo di inattività/annullamento del numero IVA, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e non vi è frode o abuso
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 213, 214 e 273, osti a una disciplina/prassi nazionale che nega la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati nel periodo in cui il numero di identificazione IVA del soggetto passivo era annullato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, quando la detrazione è esercitata dopo la riattivazione del numero IVA, anche mediante fatture emesse successivamente; e se tale diniego possa essere giustificato solo sulla base dell’inattività formale, in assenza di frode o abuso e in presenza dei requisiti sostanziali per la detrazione.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che consenta di negare il diritto alla detrazione dell’IVA, per il solo fatto che gli acquisti sono stati effettuati nel periodo in cui il numero IVA del soggetto era annullato per omessa presentazione delle dichiarazioni, quando la detrazione è poi esercitata dopo la riattivazione del numero IVA e risultano soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione, senza elementi di frode o abuso. Le formalità di identificazione e dichiarazione hanno funzione di controllo e non possono, da sole, comprimere un diritto fondamentale del sistema IVA.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 179, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 213, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 250, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 252, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
Detrazione IVA dopo la riattivazione del numero identificativo
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București in una controversia tra Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL e l’amministrazione fiscale rumena. Il tema centrale è se il diritto alla detrazione dell’IVA possa essere negato quando gli acquisti sono stati effettuati nel periodo in cui il numero di identificazione IVA del contribuente era annullato per mancata presentazione delle dichiarazioni, ma la detrazione è stata poi esercitata dopo la riattivazione.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente, operante nel montaggio, installazione e manutenzione di parchi eolici, aveva acquistato beni e servizi da fornitori stabiliti in Romania e in altri Stati membri, detraendo l’IVA mediante dichiarazioni periodiche. Dal 7 ottobre 2010 al 24 maggio 2011 era stata dichiarata contribuente inattivo ai sensi del diritto rumeno, in quanto non aveva presentato, per un semestre civile, le dichiarazioni obbligatorie.
In seguito a un controllo fiscale relativo alle operazioni svolte tra il 2009 e il 2013, l’amministrazione ha negato la detrazione dell’IVA per circa RON 3.875.717 e ha irrogato penalità per circa RON 2.845.308, sostenendo che gli acquisti erano stati effettuati durante il periodo di inattività. Il reclamo amministrativo è stato respinto, e la società ha quindi adito il giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE. Sono centrali gli articoli:
- 167 e 168, relativi alla nascita e all’estensione del diritto a detrazione;
- 178, sulle condizioni formali di esercizio del diritto;
- 179, sulla modalità di esercizio della detrazione;
- 213 e 214, sugli obblighi di dichiarazione e identificazione IVA;
- 273, sugli ulteriori obblighi che gli Stati membri possono imporre per garantire l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione.
Sul versante nazionale, la Corte esamina la disciplina rumena che prevede l’irrilevanza delle operazioni effettuate da un contribuente dichiarato inattivo e l’annullamento d’ufficio dell’identificazione IVA in tali casi.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il diritto UE osti a una disciplina o prassi nazionale che:
- nega la detrazione dell’IVA sugli acquisti compiuti nel periodo di inattività del numero IVA;
- impedisce la detrazione anche quando essa sia esercitata successivamente alla riattivazione del numero IVA;
- consente il diniego sia per fatture e dichiarazioni presentate dopo la riattivazione, sia per acquisti anteriori o relativi a fatture emesse dopo la riattivazione ma riferite a operazioni effettuate durante il periodo di inattività.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il diritto alla detrazione dell’IVA è un principio fondamentale del sistema comune dell’imposta e non può, in linea di principio, essere limitato. La funzione della detrazione è quella di sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA assolta a monte e garantire la neutralità fiscale delle attività economiche.
La Corte distingue tra:
- requisiti sostanziali, cioè la qualità di soggetto passivo e l’impiego dei beni o servizi per operazioni imponibili;
- requisiti formali, come l’identificazione IVA e gli obblighi dichiarativi.
Gli articoli 213 e 214 della direttiva 2006/112 impongono obblighi formali di controllo, ma tali adempimenti non possono incidere sul diritto sostanziale alla detrazione se i presupposti materiali sono soddisfatti. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la detrazione non può essere negata per il solo fatto che il soggetto non si sia identificato correttamente ai fini IVA o abbia violato obblighi contabili e dichiarativi, salvo che tali violazioni impediscano di provare il rispetto dei requisiti sostanziali o rivelino frode o abuso.
Nel caso concreto, la data di presentazione della dichiarazione o di emissione della fattura non incide di per sé sui requisiti sostanziali della detrazione. Pertanto, se il soggetto passivo dimostra che l’IVA a monte era detraibile e non emerge alcuna frode o abuso, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche quando esso è esercitato dopo la riattivazione del numero IVA.
La Corte osserva inoltre che, qualora lo Stato membro voglia sanzionare la violazione degli obblighi formali, può farlo con strumenti proporzionati, come ammende o sanzioni pecuniarie, ma non con il diniego integrale del diritto a detrazione, che sarebbe misura eccessiva rispetto all’obiettivo di corretta riscossione dell’IVA.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 213, 214 e 273, osta a una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale di negare la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti effettuati nel periodo di annullamento del numero IVA, quando la detrazione è esercitata successivamente alla riattivazione del numero, per la sola ragione che gli acquisti sono stati compiuti durante il periodo di inattività, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e non vi è frode o abuso.
Principi affermati
- Il diritto alla detrazione dell’IVA è un elemento essenziale del meccanismo dell’imposta.
- Gli obblighi di identificazione e dichiarazione hanno natura formale e di controllo.
- La loro violazione non può, da sola, comportare la perdita del diritto alla detrazione.
- Il diniego della detrazione è possibile solo se mancano i requisiti sostanziali, se la prova non è possibile, oppure in caso di frode o abuso.
- Le sanzioni per inadempimenti formali devono rispettare il principio di proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-304/17
- Sentenza · 12 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-601/17
- Sentenza · 12 set 2018Tribunale, Sentenza T-55/17
- Sentenza · 12 set 2018Tribunale, Sentenza T-73/17
- Sentenza · 12 set 2018Tribunale, Sentenza T-79/17
- Sentenza · 11 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-68/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →