Tribunale, Sentenza T-73/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 settembre 2018. — RS contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante l’esercizio dell’attività senza interruzione nei dodici mesi che precedono la data di scadenza del termine per il deposito delle candidature – Aspettativa per motivi personali – Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso. — Causa T-73/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il rigetto della candidatura di un ex agente temporaneo della Commissione a un concorso interno per assistenti, ritenendo illegittimo il requisito che imponeva di essere in servizio senza interruzione nei dodici mesi precedenti la scadenza delle iscrizioni. La Corte rileva che la Commissione non ha dimostrato perché tale requisito fosse necessario per selezionare candidati immediatamente operativi, soprattutto a fronte di un requisito già previsto di 42 mesi di anzianità. La domanda di risarcimento del danno morale viene invece respinta, perché l’annullamento dell’atto è ritenuto sufficiente a ristorare il pregiudizio dedotto.
Concorso interno della Commissione: illegittimità del requisito di continuità di servizio nei dodici mesi precedenti la scadenza delle candidature per l’ammissione alle prove.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un concorso interno per l’assunzione di assistenti, la Commissione potesse subordinare l’ammissione non solo al possesso di almeno 42 mesi di anzianità di servizio, ma anche alla circostanza di essere stati in attività di servizio, o in talune posizioni assimilate, senza interruzione nei dodici mesi precedenti la scadenza per la candidatura; e se tale requisito supplementare fosse compatibile con l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, con l’articolo 24 bis dello Statuto e con il principio di parità di trattamento.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, pur disponendo le istituzioni di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei concorsi interni e potendo richiedere un’anzianità di servizio significativa, esse non possono introdurre, senza specifica giustificazione attinente ai posti da coprire e all’interesse del servizio, un requisito supplementare di continuità di servizio nei dodici mesi precedenti che escluda candidati con anzianità superiore a quella minima richiesta. In mancanza di una giustificazione concreta, tale requisito è manifestamente erroneo e viola l’articolo 27, primo comma, dello Statuto; la decisione di rigetto della candidatura va quindi annullata. Il danno morale allegato non è invece risarcibile autonomamente, perché l’annullamento costituisce riparazione sufficiente in assenza di una valutazione negativa delle capacità del candidato o di un pregiudizio distinto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 24 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 17 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articoli 37 e seguenti dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso interno della Commissione: requisito di continuità di servizio e ammissione alle prove
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da un ex agente temporaneo della Commissione europea contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2), con cui era stata respinta la sua candidatura. Il Tribunale affronta la legittimità di un requisito di ammissione che imponeva, oltre a un’anzianità minima di 42 mesi, di essere stato in servizio senza interruzione nei dodici mesi precedenti la scadenza del termine per iscriversi.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva lavorato per la Commissione prima come agente contrattuale e poi come agente temporaneo. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2015 aveva ottenuto un’aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 17 del RAA. Quando la Commissione pubblicò il bando dei concorsi interni del 9 febbraio 2016, il bando richiedeva, per il concorso AST 2, sia 42 mesi di anzianità di servizio presso la Commissione sia la permanenza, nei dodici mesi precedenti la scadenza, in una delle posizioni elencate nel bando, tra cui non rientrava l’aspettativa per motivi personali.
La commissione giudicatrice respinse la candidatura dell’interessato l’11 aprile 2016, ritenendo non soddisfatto il requisito relativo alla continuità di servizio. Il reclamo amministrativo fu respinto dall’AIPN il 21 ottobre 2016. Il ricorrente chiese quindi l’annullamento della decisione e il risarcimento di EUR 5 000 per danno morale.
Questioni giuridiche sollevate
Il ricorrente sosteneva che il bando violasse:
- l’articolo 24 bis dello Statuto, perché il requisito contestato ostacolava il perfezionamento professionale;
- l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, perché il concorso interno doveva essere aperto a tutti i dipendenti dell’istituzione e la selezione doveva basarsi sui meriti;
- il principio di parità di trattamento, poiché il bando distingueva tra tipi di congedo/aspettativa senza una ragione oggettiva.
Contestava inoltre la proporzionalità del requisito, osservando che l’anzianità richiesta era già di per sé sufficiente a garantire esperienza e che la sua breve aspettativa non comprometteva la sua operatività.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 24 bis dello Statuto, sul perfezionamento professionale dei funzionari;
- l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, che impone assunzioni volte a garantire le più alte qualità di competenza, efficienza e integrità;
- l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, relativo alle procedure di copertura dei posti vacanti;
- l’articolo 17 del RAA, relativo all’aspettativa senza assegni;
- gli articoli 37 e seguenti dello Statuto, richiamati dal bando per individuare le posizioni considerate equivalenti all’attività di servizio.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda anzitutto che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nel fissare le condizioni di un concorso interno, ma tale potere deve rimanere entro i limiti posti dall’articolo 27, primo comma, e dall’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. Il bando può quindi prevedere requisiti idonei a garantire che i candidati abbiano le qualità richieste e che la loro esperienza sia significativa, purché non si comprometta l’obiettivo di assumere i candidati migliori.
Il Tribunale osserva che la giurisprudenza ammette requisiti di anzianità anche importanti, perché l’esperienza maturata presso le istituzioni costituisce un indizio affidabile delle qualità professionali richieste. Tuttavia, un requisito ulteriore di continuità ininterrotta nel periodo immediatamente precedente può essere illegittimo se esclude candidati che soddisfano già il requisito di anzianità, salvo una giustificazione specifica e concreta.
Nel caso concreto, la Commissione si limitava ad affermare che il requisito serviva a selezionare personale immediatamente operativo. Secondo il Tribunale, però, non erano state indicate circostanze specifiche connesse ai posti vacanti che rendessero necessario escludere, ad esempio, chi fosse stato in aspettativa per motivi personali, anche per un periodo breve. Il requisito veniva dunque qualificato come esercizio manifestamente erroneo del potere discrezionale, poiché introduceva una condizione aggiuntiva non adeguatamente giustificata rispetto all’anzianità di servizio già richiesta.
Il Tribunale aggiunge che non si può dedurre, in astratto, che un agente sia più qualificato o più operativo solo perché ha beneficiato di un tipo di congedo diverso. Anzi, il requisito contestato produceva effetti paradossali, escludendo candidati che avevano prestato servizio più recentemente o per un tempo complessivamente più lungo di altri ammessi.
Alla luce di ciò, il Tribunale accoglie l’eccezione di illegittimità del bando per violazione dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto. Di conseguenza, annulla la decisione di rigetto della candidatura, senza ritenere necessario pronunciarsi anche sulle ulteriori censure relative all’articolo 24 bis e alla parità di trattamento.
Domanda di risarcimento danni
Quanto alla richiesta di EUR 5 000 per danno morale, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’annullamento di un atto illegittimo costituisce normalmente una riparazione sufficiente del danno morale subito. Un risarcimento autonomo è possibile solo se l’atto contiene una valutazione negativamente lesiva delle capacità del ricorrente oppure se il danneggiato dimostra un pregiudizio morale distinto e non integralmente assorbito dall’annullamento.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva contestato alcuna valutazione negativa delle sue capacità e non aveva dimostrato un danno morale separabile dall’illegittimità che giustificava l’annullamento. La domanda risarcitoria è quindi respinta.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) che aveva rigettato la candidatura di RS;
- respinge il ricorso per il resto, in particolare quanto al risarcimento del danno morale;
- condanna la Commissione europea alle spese.
Principi affermati
La decisione ribadisce che:
- nei concorsi interni le istituzioni dispongono di ampia discrezionalità, ma non possono imporre requisiti di ammissione arbitrari o non giustificati;
- un requisito di anzianità di servizio può essere legittimo, ma un’ulteriore condizione di continuità di servizio immediatamente precedente deve essere sorretta da una giustificazione concreta legata ai posti da coprire;
- l’annullamento dell’atto illegittimo è, di regola, sufficiente a riparare il danno morale, salvo circostanze particolari non provate nel caso di specie.
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