Corte di giustizia, Sentenza C-304/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2018. — Helga Löber contro Barclays Bank PLC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire – Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato, con l’intermediazione di una banca avente sede in tale Stato membro, titoli emessi da una banca avente sede in un altro Stato membro – Competenza a pronunciarsi sul ricorso proposto da tale consumatore per responsabilità da illecito civile di tale banca. — Causa C-304/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 in una causa di responsabilità extracontrattuale per prospetto lacunoso relativo a certificati finanziari. Conferma che, in presenza di specifiche circostanze di collegamento, il giudice del domicilio dell'investitore può essere competente se la perdita economica si realizza direttamente su un conto bancario nello Stato membro di tale giudice. La soluzione valorizza i criteri di prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia.
Competenza giurisdizionale ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 per azione risarcitoria da prospetto lacunoso: luogo del danno in presenza di perdita finanziaria su conto bancario dell'investitore.
La questione giuridica
Se, in un'azione di responsabilità extracontrattuale per informazioni lacunose nel prospetto di un certificato, sia competente ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 il giudice del domicilio dell'investitore quando il danno patrimoniale si realizza direttamente su un conto bancario presso una banca situata nello Stato membro del domicilio, e quali altre circostanze possano radicare tale competenza.
Principio di diritto
In una controversia di responsabilità da prospetto contro l'emittente di un certificato, il giudice del domicilio dell'investitore può essere competente ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 come giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, quando il pregiudizio economico si concretizza direttamente su un conto bancario tenuto presso una banca situata nel territorio di tale giudice e quando le circostanze specifiche del caso rendono tale foro sufficientemente collegato alla controversia; non è sufficiente la mera localizzazione del danno patrimoniale nel domicilio del ricorrente in assenza di ulteriori elementi di collegamento.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, punto 1, lettera a), regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, punto 3, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 267 TFUE
Competenza giurisdizionale per azione risarcitoria da prospetto lacunoso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Austria) sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 in una controversia tra un'investitrice austriaca e la banca emittente di certificati finanziari. Il problema era stabilire quale giudice fosse competente a conoscere dell'azione di responsabilità da illecito civile fondata sull'insufficienza delle informazioni contenute nel prospetto.
Fatti e procedimento principale
Barclays Bank plc, con sede a Londra e filiale a Francoforte, aveva emesso certificati poi rivenduti sul mercato secondario anche ad alcuni consumatori in Austria. La sig.ra Löber, residente a Vienna, aveva investito nell'operazione tramite due banche austriache e aveva agito dinanzi ai giudici di Vienna chiedendo il risarcimento del danno e la declaratoria di responsabilità della banca, sostenendo che il prospetto fosse lacunoso.
I giudici di merito austriaci avevano declinato la competenza, ritenendo non sufficiente il collegamento con Vienna; in particolare avevano valorizzato il fatto che l'investimento era passato attraverso banche situate a Salisburgo e Graz. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se, ai fini dell'articolo 5, punto 3, potesse radicarsi la competenza nel foro del domicilio dell'investitore o in altri fori collegati ai conti bancari utilizzati per l'operazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare i considerando 11 e 12;
- l'articolo 2, paragrafo 1, quale regola generale del foro del domicilio del convenuto;
- l'articolo 5, punto 1, lettera a), sulla materia contrattuale;
- l'articolo 5, punto 3, sulla competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l'articolo 5, punto 3, è una competenza speciale da interpretare in modo autonomo e restrittivo, in deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto. La nozione di "materia di illeciti civili dolosi o colposi" comprende le azioni che mirano a far valere la responsabilità del convenuto e che non rientrano nella materia contrattuale.
Quanto al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", la Corte ribadisce che esso può coincidere sia con il luogo dell'evento causale sia con quello in cui il danno si concretizza. Non basta, tuttavia, il semplice luogo in cui il ricorrente avverte conseguenze patrimoniali: la localizzazione del danno nel domicilio del danneggiato non è di per sé sufficiente se il fatto generatore e la concretizzazione del danno si collocano altrove.
Nel caso di specie, la Corte rileva però una pluralità di elementi specifici di collegamento con l'Austria: la ricorrente era domiciliata in Austria; tutti i pagamenti dell'operazione erano stati effettuati da conti bancari austriaci; l'acquisto era avvenuto sul mercato secondario austriaco; le informazioni decisive provenivano dal prospetto notificato all'autorità austriaca di vigilanza; la decisione di investire aveva inciso definitivamente sul patrimonio della ricorrente in Austria. Tali circostanze rendono coerente attribuire la competenza ai giudici del domicilio dell'investitore, anche in termini di prevedibilità per l'emittente che abbia fatto circolare il prospetto in altri Stati membri.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che, in una situazione come quella del procedimento principale, i giudici del domicilio dell'investitore sono competenti ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, in quanto giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, se il danno consiste in una perdita economica realizzatasi direttamente su un conto bancario dell'investitore presso una banca situata nel territorio di competenza di tali giudici e se ulteriori circostanze specifiche concorrono a fondare quel collegamento.
Principi affermati
- La competenza speciale per illecito civile richiede un'interpretazione autonoma e restrittiva.
- Il "luogo del danno" non coincide automaticamente con il domicilio del ricorrente.
- In materia di responsabilità da prospetto, il foro del domicilio dell'investitore può essere competente se la perdita patrimoniale si materializza su un conto bancario situato in quello Stato membro e il caso presenta ulteriori elementi di collegamento rilevanti.
- La soluzione deve essere coerente con gli obiettivi di prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia perseguiti dal regolamento n. 44/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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