Tribunale, Sentenza T-79/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 settembre 2018. — Alain Schoonjans contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante il gruppo di funzioni in cui il candidato è inquadrato il giorno della scadenza del termine per il deposito delle candidature – Non ammissione alle prove di un concorso. — Causa T-79/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il rigetto della candidatura di un agente contrattuale della Commissione a un concorso interno AST 2, ritenendo illegittimo il requisito del bando che riservava il concorso agli agenti del gruppo di funzioni III. La Corte di merito dell’Unione afferma che l’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA consente agli agenti di gruppo IV di partecipare anche a concorsi per AST 2. Respinta invece la domanda di risarcimento, perché l’annullamento costituisce riparazione sufficiente del danno morale allegato.
Concorso interno della Commissione: legittimità del requisito che riserva il concorso AST 2 agli agenti contrattuali del gruppo di funzioni III ed esclusione degli agenti di gruppo IV.
La questione giuridica
Se il bando di concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) potesse legittimamente esigere che, alla scadenza del termine per presentare candidatura, il candidato fosse inquadrato nel gruppo di funzioni III, con conseguente esclusione degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV, alla luce dell’articolo 82, paragrafo 7, del RAA e degli articoli 27 e 29 dello Statuto; e, in via conseguenziale, se il rigetto della candidatura fosse annullabile e se fosse dovuto un risarcimento del danno morale.
Principio di diritto
L’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, del RAA attribuisce agli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV il diritto di partecipare, in caso di concorso interno eccezionalmente aperto agli agenti contrattuali aventi l’anzianità richiesta, ai concorsi per i gradi da AST 1 ad AST 4 o AD 5 e AD 6; di conseguenza, una commissione giudicatrice non può escluderli in blocco da un concorso AST 2 imponendo come requisito di ammissione l’appartenenza al gruppo di funzioni III alla data di scadenza delle candidature. Un simile requisito viola il RAA e, poiché la Commissione non ha dimostrato che l’esclusione fosse giustificata da esigenze del servizio in modo non manifestamente erroneo, la decisione di rigetto della candidatura deve essere annullata. Il mero annullamento dell’atto è, invece, sufficiente a riparare il preteso danno morale, in assenza di una valutazione negativa delle capacità del ricorrente o di un danno autonomo e separabile.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 82, paragrafo 7, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articoli 3 bis e 3 ter del RAA
- Articoli 37 e seguenti dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso interno AST 2 e requisito di ammissione relativo al gruppo di funzioni
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ex articolo 270 TFUE da un agente contrattuale del SEAE contro la Commissione europea, in relazione al rigetto della sua candidatura a un concorso interno per la costituzione di una lista di riserva per assistenti di grado AST 2. Il punto centrale è la legittimità del requisito del bando che imponeva, alla data di scadenza delle candidature, l’appartenenza al gruppo di funzioni III, escludendo così gli agenti contrattuali del gruppo IV.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva lavorato per la Commissione in diverse qualità: prima come agente contrattuale del gruppo III, poi come interinale e nuovamente come agente contrattuale del gruppo III, infine come agente contrattuale del gruppo IV. La Commissione aveva pubblicato un bando di concorsi interni per AST/SC 2, AST 2 e AD 6. Per il concorso AST 2, il bando richiedeva che il candidato fosse funzionario o agente temporaneo AST oppure agente contrattuale GFIII alla data di scadenza.
La commissione giudicatrice respingeva la candidatura del ricorrente perché egli, a quella data, era inquadrato nel gruppo IV. Il reclamo amministrativo veniva respinto dall’autorità che ha il potere di nomina, e il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione e il risarcimento di 5.000 euro per danno morale.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che:
- il requisito di gruppo III violasse l’articolo 82, paragrafo 7, del RAA, poiché gli agenti del gruppo IV possono partecipare ai concorsi per i gradi da AST 1 ad AST 4;
- in subordine, il requisito violasse l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, perché restringeva ingiustificatamente l’accesso al concorso e, comunque, in modo sproporzionato.
La Commissione difendeva il bando richiamando l’ampio potere discrezionale dell’istituzione nell’organizzazione dei concorsi e l’interesse del servizio a selezionare personale immediatamente operativo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto:
- l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, che impone assunzioni fondate sulle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, su base geografica quanto più ampia possibile;
- l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto, che consente eccezionalmente concorsi interni aperti anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del RAA, soggetti alle restrizioni dell’articolo 82, paragrafo 7, RAA;
- l’articolo 82, paragrafo 7, RAA, che disciplina la partecipazione degli agenti contrattuali ai concorsi interni.
Ragionamento del Tribunale sul potere discrezionale e sui limiti del bando
Il Tribunale ricorda la propria giurisprudenza costante: il bando di concorso serve a informare con precisione i candidati dei requisiti, ma l’istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel fissare criteri e condizioni del concorso. Tale discrezionalità, però, deve restare compatibile con gli articoli 27 e 29 dello Statuto e con l’interesse del servizio.
Ne deriva che non ogni requisito che riduca il numero dei candidati è illegittimo; sono contrari allo Statuto solo quei requisiti che comportino il rischio di compromettere l’obiettivo di assumere candidati con le più alte qualità. Il controllo giurisdizionale si limita a verificare se l’istituzione abbia agito entro limiti ragionevoli e senza errore manifesto.
Interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 7, RAA
Il Tribunale distingue tra la prima e la seconda frase dell’articolo 82, paragrafo 7, RAA. La prima frase stabilisce che gli agenti contrattuali dei gruppi da II a IV possono essere autorizzati a partecipare ai concorsi interni solo dopo tre anni di servizio. La seconda frase precisa invece che gli agenti contrattuali del gruppo III possono partecipare solo ai concorsi per AST 1 e AST 2, mentre quelli del gruppo IV possono partecipare ai concorsi per AST 1-4 o AD 5 e AD 6.
Da questa formulazione il Tribunale ricava che, una volta che l’istituzione decide di aprire un concorso interno agli agenti contrattuali che soddisfano il requisito di anzianità, deve rispettare la facoltà espressamente riconosciuta dal legislatore dell’Unione agli agenti del gruppo IV di partecipare ai concorsi per AST 2. Non è dunque possibile escluderli in blocco mediante il bando.
Valutazione della giustificazione addotta dalla Commissione
La Commissione sosteneva che i compiti e le responsabilità del gruppo III e del gruppo IV sono diversi, così come differiscono i gradi AST e AD, e che occorreva selezionare personale immediatamente operativo. Il Tribunale non accoglie questa tesi, perché essa finisce per escludere tutti gli agenti del gruppo IV solo perché ritenuti troppo qualificati per AST 2, senza dimostrare concretamente che tale sovraqualificazione avrebbe effetti negativi sul lavoro, sul rendimento o sulla motivazione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il rifiuto di una candidatura per il solo motivo della sovraqualificazione è ammissibile soltanto se l’istituzione dimostra che essa pregiudicherebbe la capacità di svolgere i compiti o inciderebbe negativamente su rendimento e motivazione. Qui tale prova mancava. Il Tribunale osserva inoltre che, se si negasse in via generale agli agenti del gruppo IV l’accesso ad AST 2, l’articolo 82, paragrafo 7, seconda frase, RAA verrebbe svuotato di effetto utile.
Decisione sul ricorso principale
Il Tribunale accoglie l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente, annulla la decisione della commissione giudicatrice che aveva respinto la candidatura e condanna la Commissione alle spese.
Domanda risarcitoria
Quanto al danno morale, il Tribunale ricorda che l’annullamento di un atto illegittimo costituisce di regola riparazione adeguata e sufficiente del danno morale. Tale regola non vale solo quando l’atto contenga una valutazione negativamente lesiva delle capacità del ricorrente o quando il danno sia autonomo e separabile dall’illegittimità accertata.
Nel caso di specie, il ricorrente non allegava una valutazione negativa delle proprie capacità né dimostrava un danno morale distinto dall’illegittimità del rigetto. Perciò la domanda di risarcimento viene respinta.
Dispositivo e portata pratica
Il Tribunale:
- annulla la decisione di rigetto della candidatura al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2);
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna la Commissione alle spese.
La pronuncia è rilevante per la gestione dei concorsi interni nelle istituzioni UE perché chiarisce che i limiti di accesso previsti dal bando non possono contraddire il diritto di partecipazione riconosciuto dal RAA agli agenti contrattuali del gruppo IV. Per i professionisti, la sentenza ribadisce che i requisiti di ammissione devono essere letti in coerenza con il testo normativo di rango superiore e con l’interesse del servizio, ma non possono tradursi in esclusioni generalizzate prive di giustificazione concreta.
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