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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-55/17

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 settembre 2018. — John Morrison Healy contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante l’anzianità di servizio presso la Commissione – Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso. — Causa T-55/17

Giurisprudenza europea62017TJ0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un agente contrattuale della Commissione escluso da un concorso interno per non aver maturato 42 mesi di servizio. Ha ritenuto legittimo il requisito di anzianità fissato dal bando, poiché coerente con l’interesse del servizio, proporzionato e non manifestamente erroneo. La sentenza chiarisce che l’articolo 82, paragrafo 7, del RAA fissa una soglia minima, ma non vieta requisiti più severi per specifici concorsi interni. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.

Concorso interno della Commissione: legittimità del requisito di 42 mesi di anzianità di servizio per l’ammissione degli agenti contrattuali alle prove di selezione

La questione giuridica

Se il bando del concorso interno della Commissione potesse legittimamente subordinare l’ammissione degli agenti contrattuali del gruppo di funzioni III a un’anzianità di servizio minima di 42 mesi presso la Commissione, e quindi se tale requisito fosse contrario all’articolo 27, primo comma, dello Statuto e al principio di proporzionalità, anche alla luce dell’articolo 82, paragrafo 7, del RAA.

Principio di diritto

L’istituzione dell’Unione che organizza un concorso interno dispone di un ampio potere discrezionale nel fissare i requisiti di ammissione, purché essi restino coerenti con l’interesse del servizio e con l’articolo 27 dello Statuto. Per gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II-IV, l’articolo 82, paragrafo 7, del RAA fissa una soglia minima di tre anni di servizio per l’accesso ai concorsi interni, ma non impedisce all’istituzione di richiedere, per taluni posti o gruppi di posti, un’anzianità superiore; un requisito di 42 mesi è quindi legittimo se non è manifestamente erroneo o sproporzionato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia perseguito un obiettivo coerente con l’interesse del servizio, abbia limitato l’accesso in modo ragionevole e abbia ammesso comunque una platea ampia di candidati, sicché non vi è stata violazione dell’articolo 27 dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Concorso interno della Commissione: requisito di 42 mesi di anzianità di servizio

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale della Commissione avverso il rigetto della propria candidatura al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2). Il nodo centrale è la legittimità del requisito, previsto dal bando, di 42 mesi di anzianità di servizio presso la Commissione per l’ammissione alle prove.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era entrato in servizio presso la Commissione il 16 gennaio 2013 come agente contrattuale del gruppo di funzioni III, grado 11. Il 9 febbraio 2016 la Commissione pubblicava un bando di concorsi interni per la costituzione di elenchi di riserva, tra cui il concorso COM/02/AST/16 (AST 2) per assistenti di grado 2.

Il bando, al titolo III sull’ammissibilità, richiedeva per i candidati al concorso interno di aver maturato un’anzianità minima di 42 mesi, non necessariamente consecutivi, come funzionario, agente temporaneo o agente contrattuale presso la Commissione. Il 9 marzo 2016, alla scadenza del termine, il ricorrente vantava soltanto 38 mesi di servizio e la commissione giudicatrice respingeva la candidatura. Seguito il reclamo amministrativo, l’AIPN confermava il rigetto.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

Il ricorrente sosteneva che il requisito di 42 mesi violasse l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, perché limitava in modo sproporzionato l’accesso al concorso interno e riduceva eccessivamente la platea dei candidati. Invocava anche l’articolo 82, paragrafo 7, del RAA, che per gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II-IV prevede una soglia di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi interni, ritenendo che il bando non potesse andare oltre senza una giustificazione adeguata.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 27, primo comma, dello Statuto, che impone assunzioni orientate alle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, su base geografica quanto più ampia possibile;
  • l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, sul quadro delle procedure di copertura dei posti vacanti;
  • l’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA, che consente agli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II-IV di accedere ai concorsi interni solo se abbiano maturato tre anni di servizio presso l’istituzione;
  • il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, richiamato per chiarire il contesto della riforma del regime del personale.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sul potere discrezionale delle istituzioni nell’organizzazione dei concorsi e sul controllo giurisdizionale limitato alla manifesta erroneità e al rispetto dell’interesse del servizio.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda anzitutto che il bando di concorso deve informare con precisione i candidati sulle condizioni di partecipazione, ma che l’istituzione gode di un ampio potere discrezionale nel fissare i criteri di selezione, purché siano compatibili con l’articolo 27 dello Statuto e con l’interesse del servizio.

Quanto all’articolo 82, paragrafo 7, del RAA, il Tribunale afferma che tale disposizione non crea un diritto assoluto a partecipare ai concorsi interni, ma fissa una soglia minima di tre anni di anzianità per gli agenti contrattuali dei gruppi II-IV. L’istituzione può quindi, per specifici posti o gruppi di funzioni, richiedere un’anzianità superiore, sempre nel rispetto dello Statuto.

Il requisito di 42 mesi viene ritenuto idoneo a perseguire l’obiettivo di assicurare candidati già verificati nella pratica amministrativa e, dunque, più facilmente immediatamente operativi. Il Tribunale rileva anche che la Commissione aveva inizialmente ipotizzato quattro anni di servizio e poi, tenendo conto del dialogo sociale, aveva ridotto la soglia a tre anni e mezzo; ciò dimostra che la soglia finale di 42 mesi non è il frutto di un uso manifestamente erroneo del potere discrezionale.

Sul piano della proporzionalità, il Tribunale osserva che il requisito è solo di sei mesi superiore al minimo del RAA e che, comunque, non ha avuto un effetto eccessivamente restrittivo, poiché l’84% dei 615 candidati iscritti era ammissibile e 519 candidati hanno potuto partecipare al concorso. Ne deriva che il bando non ha compromesso l’obiettivo di selezionare candidati dotati delle più alte qualità.

Decisione

Il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso. Il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

La pronuncia afferma che un’istituzione dell’Unione può, nell’organizzare un concorso interno, subordinare l’ammissione degli agenti contrattuali a un’anzianità di servizio superiore alla soglia minima di tre anni prevista dall’articolo 82, paragrafo 7, del RAA, purché il requisito sia giustificato dall’interesse del servizio, non sia manifestamente erroneo e non risulti sproporzionato rispetto all’obiettivo di selezionare candidati già idonei e immediatamente operativi.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaconcorso internoassunzione del personaleagenti contrattualiprincipio di proporzionalità

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