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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-601/17

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 settembre 2018. — Dirk Harms e a. contro Vueling Airlines SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 8, paragrafo 1 – Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo – Commissione prelevata da una persona operante in veste di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto – Inclusione. — Causa C-601/17

Giurisprudenza europea62017CJ0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come si calcola il rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo quando l’acquisto è avvenuto tramite un intermediario. Il prezzo rimborsabile comprende, di regola, anche la commissione trattenuta dall’intermediario, perché rientra nel prezzo effettivamente pagato dal passeggero. Fa eccezione il caso in cui tale commissione sia stata fissata senza la conoscenza del vettore aereo.

Rimborso del prezzo del biglietto ex regolamento n. 261/2004: la commissione trattenuta dall’intermediario integra, di regola, il prezzo rimborsabile in caso di cancellazione del volo

La questione giuridica

Se, ai fini del rimborso previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo, il "prezzo pieno del biglietto" debba corrispondere alla somma effettivamente pagata dal passeggero oppure alla sola somma percepita dal vettore aereo, con esclusione della commissione trattenuta da un intermediario che ha gestito la prenotazione senza dichiarare tale differenza.

Principio di diritto

In caso di cancellazione del volo, il rimborso dovuto dal vettore aereo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 deve, in linea di principio, comprendere l’intero importo pagato dal passeggero per il biglietto, quindi anche la commissione trattenuta da un intermediario tra passeggero e vettore; tale commissione resta tuttavia esclusa dal rimborso se è stata fissata all’insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004

Rimborso del prezzo del biglietto e commissione dell’intermediario

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Hamburg in materia di diritti dei passeggeri aerei. Il giudice tedesco chiedeva se, ai fini del rimborso previsto dal regolamento n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo, il prezzo del biglietto includa anche la commissione trattenuta da un intermediario che abbia venduto il biglietto al passeggero.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Harms aveva acquistato, tramite il sito opodo.de, biglietti per sé, la moglie e i quattro figli per un volo operato da Vueling Airlines SA. L’agenzia Opodo aveva addebitato al passeggero un importo complessivo di EUR 1108,88, mentre aveva trasferito alla compagnia aerea solo EUR 1031,88. Poiché il volo non era stato effettuato secondo il programma previsto e tale situazione era stata equiparata dal giudice del rinvio a una cancellazione del volo, i passeggeri chiedevano il rimborso dell’intero importo addebitato da Opodo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera f) del regolamento n. 261/2004, che definisce il "biglietto" come documento o titolo equivalente emesso o autorizzato dal vettore o dal suo agente autorizzato;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che in caso di cancellazione del volo rinvia all’assistenza prevista dall’articolo 8;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), che riconosce al passeggero il diritto al rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, richiamato dalla Corte per il parallelo interpretativo relativo al rimborso parziale in caso di sistemazione in classe inferiore.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava sostanzialmente se il "prezzo pieno del biglietto" coincida:

  • con la somma complessivamente pagata dal passeggero;
  • oppure con la sola somma effettivamente percepita dal vettore, escludendo la commissione dell’intermediario che abbia lucrato la differenza senza renderla esplicita.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che il regolamento n. 261/2004 mira sia a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, sia a mantenere un equilibrio con gli interessi dei vettori aerei. Su questa base, afferma che la commissione riscossa da un intermediario dal passeggero deve, in linea di principio, essere considerata parte del prezzo da rimborsare, poiché il testo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), collega il rimborso al prezzo al quale il biglietto è stato acquistato.

Tuttavia, la Corte introduce un limite importante: ai sensi dell’articolo 2, lettera f), le componenti del biglietto, incluso il prezzo, devono essere emesse o autorizzate dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato. Ne consegue che una componente del prezzo fissata all’insaputa del vettore non può essere considerata necessaria per usufruire del servizio di trasporto e non deve essere automaticamente rimborsata.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sulla nozione di componenti "inevitabili" del prezzo del biglietto nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, affermando in sostanza che solo le componenti necessarie e conosciute dal vettore possono entrare nel calcolo del rimborso.

Decisione

La Corte risponde che il regolamento n. 261/2004, e in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto da prendere in considerazione ai fini del rimborso comprende la differenza tra l’importo pagato dal passeggero e quello ricevuto dal vettore, corrispondente alla commissione dell’intermediario, salvo che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo. Verificare se ricorra tale circostanza spetta al giudice del rinvio.

Principio affermato

Ai fini del rimborso del biglietto in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, in linea di principio, alla restituzione dell’intero importo pagato, comprensivo della commissione dell’intermediario; l’esclusione di tale commissione è ammessa solo se essa è stata determinata senza la conoscenza del vettore aereo.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggeririmborso del prezzo del bigliettointermediazione nella vendita di biglietti

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