Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 814/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento comunale prot. 52043 del 5.8.2024 che ha negato l’istanza di permesso di costruire presentata via SUAP dalla ricorrente il 12.3.2024; b) della proposta di diniego di p.d.c. formulata dal Responsabile del procedimento, ad oggi ignota; e per l’accertamento dell’intervenuta formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso sulla domanda in oggetto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 maggio 2025 : a)per la dichiarazione di inefficacia o l’annullamento a) del diniego prot. 52043 del 5.8.2024 sull’istanza di p.d.c. di ASIL s.r.l. del 12.3.2024; b) della proposta di diniego di p.d.c. del Resp. procedimento; e per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 12.3.2024 c) del provvedimento prot. 14782 del 4.3.2025 di annullamento del p.d.c. per silenzio-assenso formatosi sull’istanza del 12.3.2024; d) del provvedimento comunale prot. 52043 del 5.8.2024 già impugnato con il ricorso.

Giustizia amministrativa202400407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire e successivo annullamento d'ufficio del permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, relativo alla realizzazione di un punto vendita commerciale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire richiesto tramite SUAP e la proposta di diniego, chiedendo anche l'accertamento della formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento comunale che ha annullato d'ufficio il permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso. L'amministrazione aveva ritenuto il titolo edilizio incompatibile con la destinazione d'uso esclusiva ad albergo, indicata con la sigla Trh, prevista dal Piano di lottizzazione approvato per l'area interessata. Il Comune ha motivato l'autotutela richiamando la necessità di rispettare la destinazione urbanistica stabilita dal Consiglio comunale e di evitare l'alterazione degli standard qualitativi e della diversificazione dei servizi previsti, nonché la prevalenza dell'interesse pubblico, anche perché l'attività edilizia non era ancora iniziata. La società ha contestato la stessa esistenza della destinazione esclusiva alberghiera, deducendo una discrasia tra le norme tecniche del Piano di lottizzazione, che riportano la sigla Trh, e gli elaborati grafici, che indicherebbero una destinazione generica a terziario. Ha inoltre sostenuto che gli eventuali vincoli di destinazione specifica sarebbero decaduti per decorso del termine quinquennale previsto dalle NTA del PRG o per la scadenza del piano attuativo. Il Comune ha sostenuto l'ultrattività delle prescrizioni del piano ai sensi dell'art. 17 l. 1150/1942, anche in ragione del completamento delle opere di urbanizzazione e della natura specifica delle norme tecniche del Piano Direttore recepite nel PRG. All'udienza la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al ricorso introduttivo. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività della memoria di replica della ricorrente, non preceduta dal deposito di una memoria nei termini ex art. 73 c.p.a., escludendone allo stato l'utilizzabilità per prendere posizione sulla memoria di costituzione avversaria.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse relativa al ricorso introduttivo, senza definire nel merito le censure riferite a tale parte. Quanto ai motivi aggiunti, non ha ancora deciso la controversia e ha disposto una verificazione tecnica e documentale. Il verificatore dovrà ricostruire gli atti e le destinazioni urbanistiche dell'area, chiarendo il rapporto tra Piano Direttore, variante al PRG e Piano di lottizzazione; verificare l'eventuale discrasia tra norme tecniche e rappresentazioni grafiche del piano in ordine alla destinazione esclusiva ad albergo; accertare se tale destinazione sia stata riportata nelle tavole del PRG o risulti soltanto dalle prescrizioni particolari del Piano Direttore; riferire sullo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione; e valutare la presenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle disposizioni delle NTA del PRG richiamate nell'ordinanza. È stato nominato il responsabile pro tempore del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Marche, con facoltà di delega a funzionario competente. Le parti dovranno collaborare e potranno nominare consulenti tecnici. Sono stati stabiliti i termini per lo schema di relazione, le osservazioni dei consulenti e il deposito della relazione finale. È stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente un anticipo di 500 euro sul compenso del verificatore. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 25 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 17 l. 1150/1942

    Il Comune la richiama a sostegno dell'ultrattività delle prescrizioni urbanistiche del piano attuativo; il TAR dispone ulteriori accertamenti senza assumere una decisione definitiva sul punto.

  • art. 4.1.1.2 NTA del PRG comunale

    La verificazione deve accertare se la destinazione esclusiva ad albergo sia stata riportata nelle tavole del PRG come richiesto dalla disposizione.

  • art. 5.1.1.2 NTA del PRG comunale

    La verificazione deve accertare la sussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione alla fattispecie.

  • art. 4.1.1.2, comma 4, NTA del PRG comunale

    La verificazione deve accertare la sussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione alla fattispecie.

  • art. 66, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la corresponsione di un anticipo sul compenso spettante al verificatore.

  • art. 73 c.p.a.

    La tardività della memoria di costituzione della parte resistente non modifica la scansione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a.; la memoria di replica depositata senza previa memoria nei termini non può essere utilizzata per prendere posizione sulla memoria avversaria.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di un titolo edilizio o del suo annullamento d'ufficio dipende dalla ricostruzione del contenuto di strumenti urbanistici e dalla possibile discordanza tra norme tecniche ed elaborati grafici, il giudice può disporre una verificazione tecnica e documentale prima di definire la controversia.
  • In una controversia urbanistica, la verificazione può riguardare il rapporto tra strumenti di pianificazione sovraordinati e attuativi, la corretta trasposizione delle destinazioni d'uso nel PRG, lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle NTA.
  • La tardività della memoria di costituzione della parte resistente non incide, quando siano rispettabili, sulla scansione autonoma dei termini per le memorie ex art. 73 c.p.a.; una memoria di replica depositata senza una tempestiva memoria della stessa parte non può essere utilizzata per prendere posizione sulla memoria avversaria.
  • La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente per una parte del giudizio può essere rilevata separatamente rispetto ai motivi aggiunti, per i quali il giudice può proseguire l'istruttoria e la decisione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.