Sentenza del 01/10/2015 n. 19604 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002, contestando maggiori ricavi determinati mediante percentuali di ricarico ricostruite attraverso il confronto tra fatture di acquisto e di vendita, listini prezzi e percentuali dichiarate o applicate nell'anno 2003. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo che l'Ufficio avesse utilizzato mere presunzioni, non adeguatamente supportate da elementi probatori, e percentuali di ricarico non congrue. L'Agenzia ha impugnato la decisione lamentando sia l'insufficienza della motivazione sia la violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il quarto. Ha ritenuto insufficiente e apodittica la motivazione della CTR, che non aveva esaminato adeguatamente il confronto con i dati dell'anno 2003 né spiegato le ragioni dell'inattendibilità delle percentuali di ricarico e dell'eventuale mancato utilizzo di una media ponderata. La Corte ha inoltre chiarito che, quando l'Amministrazione fornisce presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, il quale deve dimostrare l'inesistenza dei maggiori ricavi presunti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione finanziaria può determinare maggiori ricavi anche mediante presunzioni semplici, senza necessità di una prova diretta, purché gli elementi utilizzati abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Richiamato in relazione alle modalità di accertamento applicabili ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato per la disciplina dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto sulla base di elementi presuntivi e delle risultanze dell'attività di verifica.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova; nel caso concreto, tale onere opera in combinazione con l'effetto delle presunzioni semplici.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato; le presunzioni non stabilite dalla legge devono essere gravi, precise e concordanti.
Le percentuali di ricarico e gli altri dati economici possono costituire presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento, se valutati complessivamente e con adeguata coerenza logica.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Consente di ricorrere per cassazione rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi.
Massime di principio
- Un accertamento tributario può essere fondato su percentuali di ricarico e altri elementi presuntivi, purché questi siano gravi, precisi e concordanti e siano spiegati in modo analitico.
- Il confronto con i dati dell'anno successivo può essere utilizzato come elemento presuntivo, soprattutto se l'Amministrazione dimostra che non vi sono stati cambiamenti rilevanti nella realtà aziendale.
- Quando la presunzione dell'Ufficio possiede i requisiti di legge, non è necessario che l'Amministrazione fornisca ulteriori prove dirette; spetta al contribuente offrire elementi concreti contrari.
- Il giudice deve motivare specificamente perché ritiene inattendibili le percentuali di ricarico, indicando i criteri utilizzati, i dati esaminati e le ragioni dell'eventuale mancata applicazione della media ponderata.
- Una motivazione generica, basata sull'affermazione che si tratta di mere presunzioni o di percentuali non congrue senza ulteriore analisi, può essere cassata per insufficienza o apparenza della motivazione.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione non comporta automaticamente la definitività dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la concreta attendibilità degli elementi presuntivi e la difesa del contribuente.
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