Ordinanza n. 1210/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia -della deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee lavoratori dipendenti n. 392 del 15 luglio 2025, con la quale è stato respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente avverso il diniego di concessione della Cassa Integrazione Ordinaria per il periodo 24 ottobre 2024 - 22 dicembre 2024; - del provvedimento di diniego dell'INPS del 19 maggio 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per il risarcimento del danno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della Cassa Integrazione Ordinaria e deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo
Esito
La controversia
La società, formalmente costituita nel settembre 2024, aveva chiesto la CIGO per mancanza di ordini o commesse relativamente al periodo 24 ottobre 2024-22 dicembre 2024. L’INPS aveva respinto la domanda ritenendo che fosse stata presentata oltre trenta giorni dall’avvio dell’attività e che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 95442 del 2016, la mancanza di ordini o commesse non potesse configurarsi per aziende che, alla data della domanda, avessero iniziato l’attività produttiva da meno di un trimestre. La società ha sostenuto che la propria attività dovesse considerarsi iniziata anteriormente, poiché aveva acquisito in affitto un ramo d’azienda operativo sul mercato dal 1963, invocando la continuità aziendale e la violazione dell’art. 2112 c.c. La ricorrente ha inoltre dedotto violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tutela dell’occupazione e artt. 1, 4 e 35 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione del giusto procedimento, del contraddittorio e del buon andamento. In sede cautelare ha prospettato il periculum in mora derivante dall’intimazione INPS di pagamento di euro 11.197,32 per contribuzione obbligatoria relativa ai lavoratori e ai periodi interessati dalla domanda di CIGO, sostenendo che il pagamento avrebbe potuto compromettere il percorso di stabilizzazione e risanamento dell’impresa. L’INPS ha contestato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare, ritenendo necessari ulteriori elementi istruttori. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la visura camerale offre un principio di prova dell’esistenza di un atto di affitto o comodato del 23 settembre 2024 e di una successiva cessione d’azienda, ma che il contratto mediante il quale la società afferma di avere acquisito il ramo d’azienda non è stato materialmente prodotto, benché costituisca il principale fondamento della censura e sia decisivo per valutare la continuità dell’attività produttiva. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che la relazione illustrativa richiamata nell’istanza cautelare, dalla quale dovrebbe risultare la fragilità economico-finanziaria della società, non risulta depositata. Ha quindi ordinato alla ricorrente di produrre entro il 5 ottobre 2026 gli atti relativi alla cessione o all’affitto del ramo d’azienda e la relazione economico-finanziaria richiamata, rinviando la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, D.M. n. 95442 del 2016
la fattispecie di cui alla domanda avanzata dalla ricorrente, ovvero mancanza di ordini e di commesse, non può configurarsi nel caso di aziende che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre
La disposizione è indicata dall’INPS quale fondamento del diniego: la causale della mancanza di ordini o commesse presuppone che l’attività produttiva sia stata avviata da almeno un trimestre. Il TAR non ne definisce ancora l’interpretazione, disponendo l’acquisizione del contratto necessario a verificare se possa operare la continuità aziendale.
art. 2112 c.c.
La società lo invoca per sostenere la continuità aziendale conseguente all’acquisizione del ramo d’azienda. L’ordinanza non decide nel merito la censura.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per l’acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per l’istruttoria disposta.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare si fonda sulla continuità aziendale derivante dall’affitto o dalla cessione di un ramo d’azienda, il contratto o gli atti negoziali che documentano tale operazione costituiscono elementi istruttori essenziali e devono essere prodotti in giudizio se non già acquisiti.
- La mera risultanza della visura camerale può costituire un principio di prova dell’affitto o della cessione d’azienda, ma non necessariamente è sufficiente a dimostrare, ai fini cautelari, la concreta continuità dell’attività produttiva e la decorrenza della sua effettiva operatività.
- La sussistenza del periculum in mora non può essere desunta dalla sola allegazione di una situazione di fragilità economico-finanziaria: occorre produrre la documentazione richiamata a sostegno del pregiudizio grave e irreparabile prospettato.
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