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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33396/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva indennizzato la propria assicurata per il furto di merce affidata in deposito a una società di trasporti e aveva agito in surrogazione contro il depositario; quest’ultimo aveva chiamato in causa la società di vigilanza e il relativo assicuratore della responsabilità civile. Il Tribunale aveva condannato in solido la società depositaria e la vigilanza, oltre alla manleva dell’assicuratore della vigilanza; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello del depositario e del Lloyd’s e dichiarato tardivo l’appello della vigilanza. In cassazione la società depositaria ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza d’appello, ma la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità perché la ricorrente, pur affermando che la sentenza di appello le era stata notificata, non aveva depositato entro il termine dell’art. 369 c.p.c. la relata di notifica (depositata solo successivamente). La Corte ha anche osservato che il ricorso era in ogni caso inammissibile per grave lacuna nell’esposizione dei fatti di causa ex art. 366 n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché mancava nel termine di legge il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria quando la parte ricorrente dichiari che la sentenza le è stata notificata. Ha aggiunto che il deposito tardivo non può sanare l’omissione e che non era pertinente il precedente delle Sezioni Unite evocato dalla ricorrente, relativo a un diverso caso di mancanza di attestazione di conformità su sentenza già tempestivamente depositata. Ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    deposito della relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine

    Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare nel termine la copia della sentenza con la relata di notifica; il deposito tardivo non sana l’omissione e determina improcedibilità.

  • art. 372 c.c.

    successiva, e ormai tardiva, produzione

    Non consente di recuperare l’omesso deposito della relata di notifica oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    esposizione dei fatti di causa

    Il ricorso deve contenere un’esposizione chiara e completa dei fatti rilevanti; la grave lacunosità dell’esposizione comporta inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata del ricorso

    È il procedimento utilizzato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione nel caso esaminato.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    La conformità alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna della parte ricorrente alle somme previste a titolo di responsabilità aggravata e in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6.1 CEDU

    diritto di accesso ad un tribunale

    L’onere di deposito entro il termine dell’art. 369 c.p.c. è ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice, non essendo sproporzionato rispetto ai fini di certezza del diritto e celerità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l’onere processuale di depositare nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione tempestiva comporta improcedibilità del ricorso.
  • La successiva produzione documentale non è idonea a sanare l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c., poiché l’adempimento è funzionale alla verificabilità immediata della tempestività dell’impugnazione.
  • Le formalità richieste nel giudizio di cassazione, anche se rigorose, possono essere compatibili con l’art. 6 CEDU quando perseguono finalità di certezza del diritto e di rapida amministrazione della giustizia e non risultano sproporzionate.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione completa e non lacunosa dei fatti di causa e delle difese svolte nei precedenti gradi; la loro omissione può determinare inammissibilità per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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