Cassazione Civile, Ordinanza n. 22347/2025 del 02/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società che gestiva un centro medico isotopico, accreditato con il servizio sanitario regionale e convenzionato con l'azienda sanitaria per gli anni 2008-2012, ha agito per far accertare l'insussistenza del credito restitutorio vantato dall'azienda sanitaria. Quest'ultima aveva chiesto la restituzione di somme che assumeva indebitamente pagate, sostenendo che, per effetto del meccanismo dello sconto tariffario introdotto dalla legge finanziaria 2007 e recepito dalla normativa regionale siciliana, le prestazioni sanitarie avrebbero dovuto essere remunerate con tariffe ridotte; la successiva revoca dell'atto regionale di sospensione e il ripristino delle tariffe scontate, secondo l'azienda, legittimavano la ripetizione delle maggiori somme versate negli anni 2008-2012. In primo grado la domanda della società fu rigettata; in appello fu confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione della disciplina sullo sconto tariffario, sostenendo che esso era temporalmente limitato al triennio 2007-2009 e quindi non poteva giustificare pretese restitutorie per gli anni 2010-2012; (2) violazione delle norme sulla convenzione sanitaria e dei canoni di buona fede, sostenendo che l'azienda non poteva rideterminare unilateralmente, ex post, i corrispettivi pattuiti dopo l'erogazione delle prestazioni; (3) violazione delle norme sulle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui lo sconto tariffario ex legge n. 296/2006 ha efficacia limitata al triennio 2007-2009 anche in Sicilia; ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo che per gli anni 2008 e 2009 la pretesa restitutoria fosse legittima e che le vicende degli atti amministrativi che fissano le tariffe integrino direttamente i contratti convenzionali. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. Ha rigettato il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo. La cassazione è stata dunque con rinvio, limitatamente alla questione della portata temporale dello sconto tariffario e delle conseguenti pretese restitutorie.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
lo sconto tariffario per le strutture accreditate opera sull'intero territorio nazionale e ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009, anche in Sicilia
D.A. n. 1977/2007
atto regionale di recepimento dello sconto tariffario nel sistema siciliano; le vicende dell'atto incidono sui contratti convenzionali integrandoli
D.A. n. 170/2013
atto regionale che ha ripristinato le tariffe con effetto retroattivo; richiamato come base della richiesta restitutoria
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
norma richiamata dal ricorrente quale disciplina delle convenzioni con le strutture accreditate
art. 1375 c.c.
invocato per affermare che la buona fede nell'esecuzione del contratto impedirebbe una rideterminazione unilaterale ex post dei corrispettivi
art. 1339 c.c.
la Corte d'appello ha ritenuto che la disciplina tariffaria si inserisca nei contratti per eterointegrazione secondo il meccanismo dell'inserzione automatica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge in cassazione
art. 91 c.p.c.
richiamato per la censura relativa alla condanna alle spese
art. 384, comma 1, c.p.c.
la Corte annuncia l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso
Massime di principio
- In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, lo sconto tariffario introdotto dalla legge finanziaria 2007 ha efficacia limitata al triennio 2007-2009, con operatività anche nel territorio siciliano se recepito dalla normativa regionale; non può quindi fondare pretese restitutorie per annualità successive.
- Gli atti amministrativi che determinano le tariffe delle prestazioni sanitarie integrano i contratti stipulati con le strutture accreditate, sicché le vicende di tali atti incidono direttamente sul contenuto del rapporto convenzionale.
- La successiva revoca o riforma di un atto tariffario sospeso cautelarmente non comporta, di per sé, una indebita applicazione retroattiva quando l'atto originario riprende efficacia all'esito del giudizio di merito.
- La censura fondata sulla buona fede contrattuale non può prevalere, nei limiti ricostruiti dalla Corte, sulla disciplina legale e amministrativa che eterointegra il rapporto convenzionale in materia di remunerazione sanitaria.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per una questione assorbente, restano assorbite le censure che dipendono dall'esito della questione principale, come quella sulle spese di lite.
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