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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44689/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Genova che l'aveva riformata condannandola a risarcire la parte civile. Solleva due motivi: (1) nullità delle notifiche perché le notifiche sarebbero state consegnate a un difensore ormai revocato, richiamando nomine depositate il 16/10/2019 e 24/01/2020; (2) violazione di legge perché l'elemento dell'appropriazione indebita sarebbe assente in quanto l'imputata non avrebbe potuto restituire i beni alla persona offesa per un'impossibilità di natura economico-logistica dovuta agli elevati costi di smontaggio e trasporto da Genova a Milano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che le nomine prodotte (eventuale nomina implicita tramite dichiarazione di adesione all'astensione) risultavano depositate dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, quindi non potevano determinare la necessità di una nuova notifica al difensore di fiducia. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che la ricorrente ha invocato una mera onerosità della condotta contrattualmente obbligatoria senza indicare elementi di oggettiva inesigibilità della prestazione. Per questi motivi è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. È altresì precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare una eventuale prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata quale base per la condanna al pagamento delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso

  • Giurisprudenza - Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce di sollevare e rilevare eventuali questioni di prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • La notificazione indirizzata a un difensore mantiene efficacia se l'eventuale nomina o revoca del difensore risultante negli atti è successiva alla notificazione stessa; documenti depositati dopo il momento della notifica non retroagiscono a invalidarla.
  • Per escludere il reato di appropriazione indebita con la causa di impossibilità di restituzione occorre provare un'impossibilità oggettiva e non semplicemente l'onerosità, il costo o la difficoltà logistica: la mera spesa elevata di smontaggio/trasporto non integra di per sé un'inesigibilità della prestazione.
  • I ricorsi per cassazione devono contenere motivi specifici e circostanziati; censure generiche o non adeguatamente sviluppate possono essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e a sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se emergono profili di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.

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