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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29579/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Rebibbia N.C. dal 14/10/2016 all'08/07/2021. Il ricorrente deduce violazione di diritti costituzionali e convenzionali (art. 3 CEDU, artt. 3, 24, 27 Cost., ecc.) sostenendo che le condizioni di detenzione configurassero trattamento inumano o degradante, lamentando in particolare le dimensioni e le condizioni della cella.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente escluso la violazione dell'art. 3 CEDU avendo accertato che il detenuto era allocato da solo in una camera di 8 mq di superficie complessiva, con finestra, acqua calda nelle docce, partecipazione ad attività trattamentali esterne, attività lavorativa, servizi igienici separati dalla camera con divisorio amovibile e assenza di pregiudizi per la salute. È stato ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui nella misurazione della superficie fruibile vanno detratti i servizi igienici e gli arredi tendenzialmente fissi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (tra cui Torreggiani, Mursic) e le Sezioni Unite sul criterio dei 3 metri quadri. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (legge 1354/75 citata nel testo)

    La disposizione va interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU; costituisce il fondamento per la richiesta di indennizzo per condizioni di detenzione in contrasto con l'art. 3 CEDU.

  • art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    La Corte ha ribadito che lo spazio personale minimo in cella collettiva è indicativamente 3 mq: sotto tale soglia sussiste una forte presunzione di trattamento inumano o degradante; tra 3 e 4 mq la violazione dipende anche da altri elementi negativi; sopra 4 mq la violazione non sussiste di regola salvo altri fattori aggravanti.

  • art. 3, art. 24, art. 117, comma 1, cod. proc. pen. (art. 606 c.p.p. citato nel ricorso)

    Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non efficaci a confutare il ragionamento del giudice di merito.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamato a supporto del diritto a trattamenti compatibili con la dignità della persona; la Corte ha valutato che le condizioni denunciate non raggiungevano la soglia di illegittimità ai sensi della Costituzione e della CEDU.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il parametro dei 3 mq per detenuto in cella collettiva costituisce la soglia di riferimento: sotto 3 mq sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, che lo Stato può superare solo provando fattori compensativi convincenti (breve durata, ampio tempo fuori cella, attività esterne).
  • Se lo spazio individuale è tra 3 e 4 mq, la valutazione è complessiva e richiede l'esame di altri aspetti negativi (assenza di luce naturale, ventilazione, possibilità di attività fisica, mancanza di privacy nei servizi igienici, carenze igienico-sanitarie).
  • Se lo spazio individuale supera i 4 mq, di norma non si configura violazione dell'art. 3 per le dimensioni, ma possono assumere rilievo altri elementi peggiorativi delle condizioni di detenzione.
  • Nel computo della superficie fruibile vanno detratti l'area destinata ai servizi igienici e gli arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello, armadi fissati); vanno invece inclusi gli arredi amovibili. La superficie utile è quella che consente il normale movimento.
  • La valutazione giudiziale deve essere concreta e motivata: il giudice deve considerare complessivamente elementi quali finestratura, riscaldamento/servizi igienici adeguati, accesso ad acqua calda, attività lavorative e trattamentali, separazione e privacy dei servizi, e l'assenza di effetti sulla salute.
  • Onere della prova: il detenuto deve allegare e dimostrare i pregiudizi; in presenza di dati oggettivi (es. spazio sotto soglia) scatta la presunzione di illegittimità che lo Stato può tentare di superare con prove sui fattori compensativi.

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