Cassazione Penale, Sentenza n. 29579/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Rebibbia N.C. dal 14/10/2016 all'08/07/2021. Il ricorrente deduce violazione di diritti costituzionali e convenzionali (art. 3 CEDU, artt. 3, 24, 27 Cost., ecc.) sostenendo che le condizioni di detenzione configurassero trattamento inumano o degradante, lamentando in particolare le dimensioni e le condizioni della cella.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente escluso la violazione dell'art. 3 CEDU avendo accertato che il detenuto era allocato da solo in una camera di 8 mq di superficie complessiva, con finestra, acqua calda nelle docce, partecipazione ad attività trattamentali esterne, attività lavorativa, servizi igienici separati dalla camera con divisorio amovibile e assenza di pregiudizi per la salute. È stato ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui nella misurazione della superficie fruibile vanno detratti i servizi igienici e gli arredi tendenzialmente fissi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (tra cui Torreggiani, Mursic) e le Sezioni Unite sul criterio dei 3 metri quadri. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (legge 1354/75 citata nel testo)
La disposizione va interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU; costituisce il fondamento per la richiesta di indennizzo per condizioni di detenzione in contrasto con l'art. 3 CEDU.
art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
La Corte ha ribadito che lo spazio personale minimo in cella collettiva è indicativamente 3 mq: sotto tale soglia sussiste una forte presunzione di trattamento inumano o degradante; tra 3 e 4 mq la violazione dipende anche da altri elementi negativi; sopra 4 mq la violazione non sussiste di regola salvo altri fattori aggravanti.
art. 3, art. 24, art. 117, comma 1, cod. proc. pen. (art. 606 c.p.p. citato nel ricorso)
Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non efficaci a confutare il ragionamento del giudice di merito.
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato a supporto del diritto a trattamenti compatibili con la dignità della persona; la Corte ha valutato che le condizioni denunciate non raggiungevano la soglia di illegittimità ai sensi della Costituzione e della CEDU.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il parametro dei 3 mq per detenuto in cella collettiva costituisce la soglia di riferimento: sotto 3 mq sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, che lo Stato può superare solo provando fattori compensativi convincenti (breve durata, ampio tempo fuori cella, attività esterne).
- Se lo spazio individuale è tra 3 e 4 mq, la valutazione è complessiva e richiede l'esame di altri aspetti negativi (assenza di luce naturale, ventilazione, possibilità di attività fisica, mancanza di privacy nei servizi igienici, carenze igienico-sanitarie).
- Se lo spazio individuale supera i 4 mq, di norma non si configura violazione dell'art. 3 per le dimensioni, ma possono assumere rilievo altri elementi peggiorativi delle condizioni di detenzione.
- Nel computo della superficie fruibile vanno detratti l'area destinata ai servizi igienici e gli arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello, armadi fissati); vanno invece inclusi gli arredi amovibili. La superficie utile è quella che consente il normale movimento.
- La valutazione giudiziale deve essere concreta e motivata: il giudice deve considerare complessivamente elementi quali finestratura, riscaldamento/servizi igienici adeguati, accesso ad acqua calda, attività lavorative e trattamentali, separazione e privacy dei servizi, e l'assenza di effetti sulla salute.
- Onere della prova: il detenuto deve allegare e dimostrare i pregiudizi; in presenza di dati oggettivi (es. spazio sotto soglia) scatta la presunzione di illegittimità che lo Stato può tentare di superare con prove sui fattori compensativi.
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