Cassazione Penale, Sentenza n. 06238/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21/10/2025, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 271 e 268, comma 3, cod. proc. pen.: si censura l'utilizzabilità di intercettazioni ambientali nn. 4992, 4993, 4994/2021 per mancata produzione del verbale di inizio delle operazioni di captazione (iniziate anteriormente al 29/09/2021). Si sostiene che tali intercettazioni abbiano concorso a fondare la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. e si chiede l'annullamento dell'ordinanza cautelare per carenza della gravità indiziaria. Sono stati depositati motivi nuovi il 23/12/2025 a integrazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto e dimostrato la "decisività" delle intercettazioni (mancanza della "prova di resistenza"): non è stata illustrata l'incidenza dell'eventuale esclusione delle intercettazioni sul complessivo compendio probatorio. Dalla ordinanza impugnata risultava inoltre che le intercettazioni erano superflue ai fini della gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Poiché il provvedimento non comporta remissione in libertà, la Corte ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma citata quale base del rito di impugnazione (appello ex art. 310) dall'appello che aveva già deciso il Tribunale; contestazione in cassazione riguarda l'ordinanza confermata in sede di appello
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento giuridico del motivo di ricorso (violazione di legge); la Corte applica questo articolo per esaminare la dedotta illegittimità delle intercettazioni, ma respinge il motivo per aspecificità
art. 271 cod. proc. pen.
Norma attinente alle utilizzazioni delle intercettazioni; richiamata nella motivazione del ricorso come regola di tutela formale delle captazioni, ma la Corte non decide sul merito della presunta inutilizzabilità per via della carenza di specificità
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Norma riferibile alle garanzie e formalità connesse alle operazioni di intercettazione; invocata dal ricorrente per lamentare la mancanza del verbale di inizio, ma la Corte non ha valutato la sanabilità o meno della violazione per inammissibilità del motivo
art. 416-bis cod. pen.
Articolo del codice penale relativo all'associazione mafiosa: è il reato per il quale è stata censurata la gravità indiziaria e che il ricorrente voleva mettere in discussione tramite la pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti da svolgere in cancelleria qualora il provvedimento non determini remissione in libertà; la Corte ha ordinato l'esecuzione di tali adempimenti
Massime di principio
- In cassazione un'eccezione di inutilizzabilità di uno o più elementi probatori deve indicare e dimostrare la loro "decisività": va spiegato in che modo l'esclusione degli elementi censurati avrebbe inciso sul convincimento del giudice (cd. "prova di resistenza").
- La mera allegazione di illegittimità formale (es. mancanza del verbale di inizio delle captazioni) non è sufficiente se non si collega l'illegittimità all'effetto sul complessivo compendio probatorio.
- Se dall'atto impugnato risulta che le risultanze contestate sono superflue ai fini della gravità indiziaria, il motivo rischia di essere dichiarato aspecifico e quindi inammissibile.
- Motivi nuovi depositati in corso di procedimento vanno ancorati alla stessa questione fondamentale e, se non rese concrete le ricadute sul giudizio, possono essere anch'essi assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in casi simili, anche all'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; chi impugna deve valutare il rischio processuale prima di proporre motivi generici.
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