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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06238/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21/10/2025, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 271 e 268, comma 3, cod. proc. pen.: si censura l'utilizzabilità di intercettazioni ambientali nn. 4992, 4993, 4994/2021 per mancata produzione del verbale di inizio delle operazioni di captazione (iniziate anteriormente al 29/09/2021). Si sostiene che tali intercettazioni abbiano concorso a fondare la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. e si chiede l'annullamento dell'ordinanza cautelare per carenza della gravità indiziaria. Sono stati depositati motivi nuovi il 23/12/2025 a integrazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto e dimostrato la "decisività" delle intercettazioni (mancanza della "prova di resistenza"): non è stata illustrata l'incidenza dell'eventuale esclusione delle intercettazioni sul complessivo compendio probatorio. Dalla ordinanza impugnata risultava inoltre che le intercettazioni erano superflue ai fini della gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Poiché il provvedimento non comporta remissione in libertà, la Corte ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma citata quale base del rito di impugnazione (appello ex art. 310) dall'appello che aveva già deciso il Tribunale; contestazione in cassazione riguarda l'ordinanza confermata in sede di appello

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del motivo di ricorso (violazione di legge); la Corte applica questo articolo per esaminare la dedotta illegittimità delle intercettazioni, ma respinge il motivo per aspecificità

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma attinente alle utilizzazioni delle intercettazioni; richiamata nella motivazione del ricorso come regola di tutela formale delle captazioni, ma la Corte non decide sul merito della presunta inutilizzabilità per via della carenza di specificità

  • art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma riferibile alle garanzie e formalità connesse alle operazioni di intercettazione; invocata dal ricorrente per lamentare la mancanza del verbale di inizio, ma la Corte non ha valutato la sanabilità o meno della violazione per inammissibilità del motivo

  • art. 416-bis cod. pen.

    Articolo del codice penale relativo all'associazione mafiosa: è il reato per il quale è stata censurata la gravità indiziaria e che il ricorrente voleva mettere in discussione tramite la pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti da svolgere in cancelleria qualora il provvedimento non determini remissione in libertà; la Corte ha ordinato l'esecuzione di tali adempimenti

Massime di principio

  • In cassazione un'eccezione di inutilizzabilità di uno o più elementi probatori deve indicare e dimostrare la loro "decisività": va spiegato in che modo l'esclusione degli elementi censurati avrebbe inciso sul convincimento del giudice (cd. "prova di resistenza").
  • La mera allegazione di illegittimità formale (es. mancanza del verbale di inizio delle captazioni) non è sufficiente se non si collega l'illegittimità all'effetto sul complessivo compendio probatorio.
  • Se dall'atto impugnato risulta che le risultanze contestate sono superflue ai fini della gravità indiziaria, il motivo rischia di essere dichiarato aspecifico e quindi inammissibile.
  • Motivi nuovi depositati in corso di procedimento vanno ancorati alla stessa questione fondamentale e, se non rese concrete le ricadute sul giudizio, possono essere anch'essi assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in casi simili, anche all'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; chi impugna deve valutare il rischio processuale prima di proporre motivi generici.

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