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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11521/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) commessa il 16/06/2017. Il ricorso sviluppava cinque censure: i primi quattro contestavano la regolarità dell'alcoltest e il funzionamento/omologazione e le revisioni periodiche dell'etilometro (vizi di motivazione, falsa applicazione della normativa del codice della strada e dell'art. 379 del regolamento di esecuzione), nonché l'errata valutazione delle prove sintomatiche; il quinto motivo contestava il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova per mancata valutazione dell'idoneità del programma riabilitativo, nonostante la tempestiva richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi quattro motivi, ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito allegazioni specifiche e dati idonei a far dubitare dell'omologazione, della revisione o del corretto utilizzo dell'etilometro; la giurisprudenza applicata stabilisce che l'accusa ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del reato, mentre l'imputato ha l'onere di allegare elementi specifici per contestare la validità dell'accertamento etilometrico. La Corte ha considerato congrua la motivazione del merito, richiamando il verbale che indicava matricola e la dicitura di apparecchiatura "debitamente omologata" e la presenza di talloncino con data che indicava verifiche periodiche; inoltre le due rilevazioni risultavano coerenti (2,46 g/l e 2,32 g/l). Sul quinto motivo, la Corte ha confermato che la concessione della messa alla prova è rimessa al potere discrezionale del giudice e che la presenza di precedenti penali specifici può legittimamente determinare una prognosi sfavorevole; dunque il diniego non era illegittimo. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile, non è dichiarata la prescrizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva inflitto 8 mesi di arresto, euro 3.200,00 di ammenda, revoca della patente e confisca del veicolo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    art. 186, comma 2, lettera c) e comma 2-sexies

    Norma che disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza e relative sanzioni; la sentenza ha confermato la condanna ai sensi di tali disposizioni sulla base delle rilevazioni etilometriche e degli elementi sintomatici

  • D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

    Prevede omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte ha precisato che tali prescrizioni non implicano l'immediato obbligo per l'accusa di produrre tutta la documentazione, essendo necessario che la difesa alleghi elementi specifici che facciano dubitare dell'omologazione o della revisione

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Disciplina i limiti formali dell'atto di impugnazione e la necessità che i motivi siano esposti nei limiti richiesti; la Corte ha ritenuto il ricorso non sufficientemente specifico e autosufficiente ai fini dell'ammissibilità

  • codice penale

    Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ribadito che la concessione è discrezionale e richiede prognosi favorevole circa l'efficacia riabilitativa, la quale può essere negativamente influenzata da precedenti specifici

  • codice penale

    Fornisce i parametri per la valutazione della personalità e della gravità ai fini della prognosi; è richiamato come criterio guida per la discrezionalità del giudice nella messa alla prova

  • codice di procedura penale

    Riguarda le cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere e dichiarare cause di non punibilità a mezzo dell'atto di impugnazione

  • codice di procedura penale

    Consente l'onere del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 tenuto conto delle ragioni di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la prova si fonda su misurazioni etilometriche, l'accusa deve dimostrare i fatti costitutivi del reato, ma il difensore che contesta l'accertamento deve allegare elementi specifici (non generici) che rendano credibile il malfunzionamento o l'irregolarità dell'apparecchio; una mera domanda esplorativa in udienza non è sufficiente.
  • La presenza nel verbale di matricola dell'apparecchio, l'indicazione di omologazione e la presenza di segni di verifica periodica (es. talloncino con data) insieme a misurazioni ripetute e coerenti possono essere ritenute dalla giurisprudenza adeguate a provare la regolarità dell'alcoltest in assenza di allegazioni specifiche contrarie.
  • La sospensione del procedimento con messa alla prova è rimessa alla discrezionalità del giudice; la sussistenza di precedenti penali specifici può legittimamente condurre al diniego per impossibilità di formulare una prognosi favorevole, e tale diniego non obbliga il giudice a valutare in dettaglio il programma di trattamento proposto.
  • In Cassazione è essenziale presentare motivi specifici, autosufficienti e logicamente fondati: argomentazioni generiche o privi di elementi fattuali concreti espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
  • Se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, non è possibile ottenere tramite quella sede la declaratoria di cause estintive o di non punibilità (es. prescrizione) relative al reato impugnato.

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