Sentenza del 14/01/2021 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2013 per complessivi €17.770.291,00 basato su cinque rilievi: (1) omessa tassazione/ritenute su interessi passivi corrisposti alla controllante estera (presunta esenzione ex art.26 quater/26 co.5 DPR 600/1973); (2) rettifica per prezzi di trasferimento sui prodotti (transfer pricing) ai fini IRES/IRAP (art.110 co.7 TUIR) per €1.547.200; (3) rettifica di canoni royalties per uso marchio verso unità locali per €16.603.000; (4) disconoscimento della deducibilità di parte degli interessi passivi per incongruità del tasso applicato (art.110 co.7 TUIR); (5) recupero di costi del lavoro non deducibili connessi ai rilievi 2 e 3 (art.2 DL 201/2011). La società aveva chiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado (contesta i rilievi 1,3,4,5) e la sospensione dell'esecutività; l'Agenzia ha proposto appello incidentale sul rilievo 2.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia e ha accolto parzialmente l'appello della contribuente: ha annullato i rilievi 1 (ritenute/qualifica di beneficiario effettivo) e 3 (canoni royalties per uso marchio) in favore della società, confermando la decisione di primo grado sul rilievo 2 (riduzione di €1.547.200 già riconosciuta dalla CTP) e respingendo l'appello della contribuente sul rilievo 4 (mantenuta la rettifica relativa alla non deducibilità di parte degli interessi). In conseguenza dell'accoglimento dei rilievi 2 e 3 la Commissione ha annullato anche la pretesa relativa al rilievo 5. Ha ordinato al resistente di rideterminare la pretesa fiscale e la sanzione e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 26 co. 5 DPR 600/1973
Disciplina delle ritenute su taluni redditi di capitale; la Commissione richiede che il beneficiario provi i requisiti per l'esenzione e valuta la qualificazione del percettore come beneficiario effettivo.
art. 26 quater DPR 600/1973
Norma richiamata dalla contribuente quale base di esenzione per soggetti UE; il Collegio è entrato nell'analisi della effettività del beneficiario ai fini dell'applicazione dell'esenzione.
art. 110 co. 7 TUIR
Riferimento normativo per i prezzi di trasferimento e la determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo; applicazione dei metodi OCSE e necessità di valutare comparabilità e circostanze economiche specifiche.
art. 9 TUIR
Citato in relazione alla disciplina dei rapporti internazionali e alla determinazione dei valori ai fini fiscali; richiamato congiuntamente all'art.110 per questioni di interesse.
art. 2 DL 201/2011
Norma relativa alla deducibilità dell'IRAP dei costi del lavoro; la deduzione contestata è stata annullata consequenzialmente alle decisioni favorevoli alla società sui rilievi connessi.
art. 52 co. 2 D.Lgs. 546/1992
Norma sul regime di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado; domanda di sospensione respinta per mancato periculum in mora considerata la situazione patrimoniale e i vantaggi ottenuti in precedenti giudizi.
art. 57 D.Lgs. 546/1992
Richiamato in relazione all'inammissibilità di motivi nuovi introdotti in grado di appello.
Circolare 47/E/2005
"... affinché il soggetto possa considerarsi beneficiano effettivo alla stregua di quanto disposto dalla Direttiva, occorre che la società che percepisce gli interessi o i canoni tragga un proprio beneficio economico dall'operazione posta in essere"
Utilizzata per sottolineare che la qualifica di beneficiario effettivo richiede la prova di un effettivo beneficio economico dall'operazione; onere della prova a carico del percettore dell'interesse.
Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines)
Principio guida per l'applicazione di metodi quali TNMM e CUP; i metodi sono presuntivi e richiedono valutazione della comparabilità, delle circostanze economiche e delle dinamiche di gruppo; la Commissione richiede adattamenti e considerazioni supplementari quando i comparables non rappresentano adeguatamente le unità locali del gruppo.
Direttiva UE 2016/881
Richiamata per l'inquadramento comunitario delle norme sui rapporti infragruppo e sulle regole fiscali applicabili; utile per interpretare i requisiti di esenzione e cooperazione fiscale.
Decreto Ministeriale 14/05/2018
Menziionato come recepimento operativo delle Linee Guida OCSE in ambito nazionale per il transfer pricing e per l'uso dei metodi di comparazione.
Massime di principio
- Onere della prova: in tema di esenzioni fiscali su interessi (e analoghe esenzioni transfrontaliere), grava sul percettore dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo e l'effettivo beneficio economico derivante dall'operazione.
- Transfer pricing: i metodi OCSE (TNMM, CUP, CUP e altri) forniscono presunzioni valutabili, ma il confronto deve tener conto delle specificità economiche e delle dinamiche di gruppo; benchmark non adeguati o che non considerano differenze operative possono rendere invalide le rettifiche.
- Royalties e mercati locali: l'aliquota e la determinazione del canone possono variare legittimamente da Paese a Paese per ragioni economiche e normative locali (es. limiti imposti da trattati o autorità locali); l'Amministrazione deve fornire elementi specifici e non solo generalizzazioni per contestare aliquote differenziate.
- Interessi e condizioni di mercato: la deducibilità degli interessi è valutata alla luce del principio di libera concorrenza/valore normale; l'Amministrazione può utilizzare dati di mercato per rideterminare tassi, ma la contribuente ha diritto di sostenere e documentare benchmarking coerenti.
- Connessione delle rettifiche: rettifiche che dipendono l'una dall'altra (es. effetti su IRAP da rettifiche IRES per transfer pricing e royalties) devono essere rievaluate coerentemente in caso di accoglimento parziale delle doglianze.
- Misure cautelari: per ottenere la sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado è necessario dimostrare periculum in mora concreto; vantaggi derivanti da precedenti giudizi e struttura di gruppo possono influenzare negativamente la concessione della sospensione.
- Spese di giudizio: in presenza di controversie complesse e contrasto giurisprudenziale rilevante, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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