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Sentenza

Sentenza del 14/01/2021 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2013 per complessivi €17.770.291,00 basato su cinque rilievi: (1) omessa tassazione/ritenute su interessi passivi corrisposti alla controllante estera (presunta esenzione ex art.26 quater/26 co.5 DPR 600/1973); (2) rettifica per prezzi di trasferimento sui prodotti (transfer pricing) ai fini IRES/IRAP (art.110 co.7 TUIR) per €1.547.200; (3) rettifica di canoni royalties per uso marchio verso unità locali per €16.603.000; (4) disconoscimento della deducibilità di parte degli interessi passivi per incongruità del tasso applicato (art.110 co.7 TUIR); (5) recupero di costi del lavoro non deducibili connessi ai rilievi 2 e 3 (art.2 DL 201/2011). La società aveva chiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado (contesta i rilievi 1,3,4,5) e la sospensione dell'esecutività; l'Agenzia ha proposto appello incidentale sul rilievo 2.

La decisione

La Commissione d'appello ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia e ha accolto parzialmente l'appello della contribuente: ha annullato i rilievi 1 (ritenute/qualifica di beneficiario effettivo) e 3 (canoni royalties per uso marchio) in favore della società, confermando la decisione di primo grado sul rilievo 2 (riduzione di €1.547.200 già riconosciuta dalla CTP) e respingendo l'appello della contribuente sul rilievo 4 (mantenuta la rettifica relativa alla non deducibilità di parte degli interessi). In conseguenza dell'accoglimento dei rilievi 2 e 3 la Commissione ha annullato anche la pretesa relativa al rilievo 5. Ha ordinato al resistente di rideterminare la pretesa fiscale e la sanzione e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 26 co. 5 DPR 600/1973

    Disciplina delle ritenute su taluni redditi di capitale; la Commissione richiede che il beneficiario provi i requisiti per l'esenzione e valuta la qualificazione del percettore come beneficiario effettivo.

  • art. 26 quater DPR 600/1973

    Norma richiamata dalla contribuente quale base di esenzione per soggetti UE; il Collegio è entrato nell'analisi della effettività del beneficiario ai fini dell'applicazione dell'esenzione.

  • art. 110 co. 7 TUIR

    Riferimento normativo per i prezzi di trasferimento e la determinazione del valore normale nelle operazioni infragruppo; applicazione dei metodi OCSE e necessità di valutare comparabilità e circostanze economiche specifiche.

  • art. 9 TUIR

    Citato in relazione alla disciplina dei rapporti internazionali e alla determinazione dei valori ai fini fiscali; richiamato congiuntamente all'art.110 per questioni di interesse.

  • art. 2 DL 201/2011

    Norma relativa alla deducibilità dell'IRAP dei costi del lavoro; la deduzione contestata è stata annullata consequenzialmente alle decisioni favorevoli alla società sui rilievi connessi.

  • art. 52 co. 2 D.Lgs. 546/1992

    Norma sul regime di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado; domanda di sospensione respinta per mancato periculum in mora considerata la situazione patrimoniale e i vantaggi ottenuti in precedenti giudizi.

  • art. 57 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione all'inammissibilità di motivi nuovi introdotti in grado di appello.

  • Circolare 47/E/2005

    "... affinché il soggetto possa considerarsi beneficiano effettivo alla stregua di quanto disposto dalla Direttiva, occorre che la società che percepisce gli interessi o i canoni tragga un proprio beneficio economico dall'operazione posta in essere"

    Utilizzata per sottolineare che la qualifica di beneficiario effettivo richiede la prova di un effettivo beneficio economico dall'operazione; onere della prova a carico del percettore dell'interesse.

  • Linee Guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines)

    Principio guida per l'applicazione di metodi quali TNMM e CUP; i metodi sono presuntivi e richiedono valutazione della comparabilità, delle circostanze economiche e delle dinamiche di gruppo; la Commissione richiede adattamenti e considerazioni supplementari quando i comparables non rappresentano adeguatamente le unità locali del gruppo.

  • Direttiva UE 2016/881

    Richiamata per l'inquadramento comunitario delle norme sui rapporti infragruppo e sulle regole fiscali applicabili; utile per interpretare i requisiti di esenzione e cooperazione fiscale.

  • Decreto Ministeriale 14/05/2018

    Menziionato come recepimento operativo delle Linee Guida OCSE in ambito nazionale per il transfer pricing e per l'uso dei metodi di comparazione.

Massime di principio

  • Onere della prova: in tema di esenzioni fiscali su interessi (e analoghe esenzioni transfrontaliere), grava sul percettore dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo e l'effettivo beneficio economico derivante dall'operazione.
  • Transfer pricing: i metodi OCSE (TNMM, CUP, CUP e altri) forniscono presunzioni valutabili, ma il confronto deve tener conto delle specificità economiche e delle dinamiche di gruppo; benchmark non adeguati o che non considerano differenze operative possono rendere invalide le rettifiche.
  • Royalties e mercati locali: l'aliquota e la determinazione del canone possono variare legittimamente da Paese a Paese per ragioni economiche e normative locali (es. limiti imposti da trattati o autorità locali); l'Amministrazione deve fornire elementi specifici e non solo generalizzazioni per contestare aliquote differenziate.
  • Interessi e condizioni di mercato: la deducibilità degli interessi è valutata alla luce del principio di libera concorrenza/valore normale; l'Amministrazione può utilizzare dati di mercato per rideterminare tassi, ma la contribuente ha diritto di sostenere e documentare benchmarking coerenti.
  • Connessione delle rettifiche: rettifiche che dipendono l'una dall'altra (es. effetti su IRAP da rettifiche IRES per transfer pricing e royalties) devono essere rievaluate coerentemente in caso di accoglimento parziale delle doglianze.
  • Misure cautelari: per ottenere la sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado è necessario dimostrare periculum in mora concreto; vantaggi derivanti da precedenti giudizi e struttura di gruppo possono influenzare negativamente la concessione della sospensione.
  • Spese di giudizio: in presenza di controversie complesse e contrasto giurisprudenziale rilevante, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

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