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Sentenza

Sentenza del 14/01/2021 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che ha riqualificato il conferimento di ramo d'azienda del 17/04/2013 come compravendita di terreni, con conseguente maggiore imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva anche ritenuto le operazioni del gruppo potenzialmente elusive e aveva utilizzato il PVC della verifica come base motivazionale. La società appellante contestava la motivazione, la presunta contraddittorietà tra PVC e avviso (abusiva contestazione ai sensi art.10‑bis vs riqualificazione contrattuale), sosteneva l'esistenza di ragioni extra fiscali e la sussistenza di un ramo d'azienda, nonché di un aumento di capitale che mantiene indirettamente la disponibilità dei beni.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado fosse adeguata: l'Agenzia aveva spiegato in dettaglio perché l'insieme dei beni trasferiti non costituiva un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e quindi la fattispecie andava qualificata come cessione di terreni, con conseguente applicazione delle imposte. È stata esclusa l'applicabilità dell'art.10‑bis L.212/2000 e richiamata la mancanza dei requisiti dell'art.176 DPR 917/1986 per la neutralità fiscale del conferimento. Appellante condannata alle spese di giudizio del grado, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10‑bis

    L'Ufficio aveva inizialmente richiamato l'art.10‑bis per richiedere chiarimenti, ma la Commissione ha condiviso la valutazione dell'Agenzia secondo cui i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto non ricorrevano; pertanto l'accertamento è stato fondato sulla riqualificazione contrattuale e non su un'accertata elusione rilevabile ai sensi dell'art.10‑bis.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 176

    La Commissione ha ritenuto che non fossero rispettate le condizioni previste dall'art.176 per il regime di neutralità fiscale del conferimento di azienda/ramo d'azienda, poiché mancava un complesso di beni dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2 comma 3 lett. b

    Richiamato per il principio che i conferimenti in società aventi ad oggetto beni diversi dalle aziende sono considerati cessioni immobiliari ai fini IVA; la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione quale cessione di terreni una volta escluso il ramo d'azienda.

  • Codice Civile, art. 2555

    Richiamato implicitamente nella valutazione dei requisiti del ramo d'azienda: la decisione sottolinea la necessità di un complesso organizzato e autonoma funzionalità del ramo per sussistere la disciplina di cessione del ramo d'azienda.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 / o D.P.R. n. 131/1986 (richiamo art.20 citato dall'Amministrazione)

    L'Amministrazione ha citato riferimenti normativi e normativi applicativi per giustificare la riqualificazione e la determinazione della base imponibile; la Commissione ha ritenuto tali riferimenti coerenti con la ricostruzione svolta.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica sostanziale dell'operazione prevale sulla denominazione formale: se manca un complesso dotato di autonomia funzionale, un 'conferimento di ramo d'azienda' può essere riqualificato in cessione di beni (terreni) con conseguenze fiscali.
  • I rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione (PVC) costituiscono parte dell'istruttoria e possono essere richiamati dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento; non è obbligatorio che l'Ufficio proceda per abuso del diritto quando i presupposti per quest'ultimo non sussistono.
  • Spetta al contribuente fornire controdeduzioni idonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per regimi di favore (es. neutralità del conferimento). L'assenza di adeguate controdeduzioni rafforza la posizione dell'Amministrazione.
  • In operazioni tra società riconducibili agli stessi soci, la qualificazione come operazione con terzi non è automaticamente esclusa: la fiscalità può trattare la cessione come trasferimento imponibile se manca il requisito del ramo d'azienda.
  • Questioni nuove di diritto o di fatto non sollevate nel primo grado possono essere considerate inammissibili se dedotte per la prima volta in appello; è preferibile sollevare tutte le eccezioni e richiedere l'accesso ai documenti amministrativi già in primo grado.
  • La determinazione della base imponibile IVA e delle plusvalenze deve essere adeguatamente documentata nell'avviso; tuttavia la rinuncia dal fornire separatamente alcuni documenti è superabile se il PVC e l'avviso contengono richiami chiari ai prospetti analitici.

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