Sentenza del 14/01/2021 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento catastale - Impianto di sollevamento acqua a fini irrigui - Attribuzione della categoria d/1 - Fondamento - Natura pubblica del Consorzio irriguo - Indifferenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento catastale con cui l'impianto di sollevamento dell'acqua, destinato ad approvvigionare una rete irrigua, è stato attribuito alla categoria catastale D/1 (industriale). Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di una struttura a finalità pubblica e priva di trasformazione di materia prima, non dovesse qualificarsi come attività industriale rilevante ai fini catastali.
La decisione
Il giudice ha confermato l'attribuzione della categoria D/1. Ha ritenuto che l'impianto di sollevamento costituisca un'attività industriale in quanto svolge un'attività produttiva (servizio di erogazione/sollevamento dell'acqua) indipendentemente dall'assenza di trasformazione materiale. La valutazione ha riguardato esclusivamente la destinazione economica e le caratteristiche oggettive del bene; la finalità pubblica del servizio e la natura soggettiva dell'intestatario (consorzio) sono irrilevanti ai fini della classificazione catastale.
Norme richiamate
normativa catastale generale (principio di classificazione in base alla destinazione economica del bene)
La normativa catastale deve essere interpretata in base alla destinazione economica e alle caratteristiche oggettive dell'immobile; non rileva la natura soggettiva del titolare né l'assenza di fine di lucro.
categorie catastali (categoria D/1 - opifici e attività industriali)
La categoria D/1 comprende gli opifici e le attività produttive: l'impianto di sollevamento destinato all'approvvigionamento di una rete irrigua rientra nella definizione di attività industriale ai fini catastali.
Massime di principio
- La qualificazione catastale si basa sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione economica dell'opera, non sulla natura del soggetto intestatario o sull'assenza di lucro.
- Un impianto che svolge un'attività produttiva (es. sollevamento/acquedotto per uso irriguo) può essere qualificato come attività industriale anche se non vi è trasformazione di materie prime.
- La finalità pubblica o sociale dell'opera non esclude automaticamente l'attribuzione di categorie imponibili o 'industriali' ai fini catastali.
- In contestazioni simili, è fondamentale documentare la concreta destinazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto per dimostrare l'assenza di attività produttiva se si intende evitare la categoria D/1.
- La qualificazione catastale può avere conseguenze fiscali e di valore; pertanto, eventuali eccezioni dovranno fondarsi su elementi oggettivi che dimostrino una diversa destinazione economica del bene.
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