Tribunale, Sentenza T-341/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 (Estratti). — British Airways plc contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito. — Causa T-341/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso di British Airways contro la decisione con cui la Commissione aveva nuovamente accertato la partecipazione dell’impresa a un’intesa nel trasporto aereo di merci e le aveva inflitto un’ammenda. Ha ritenuto legittimo il ricorso da parte della Commissione alle constatazioni non contestate della precedente decisione del 9 novembre 2010, divenute definitive, e ha respinto le censure basate sull’articolo 266 TFUE, sulla motivazione e sulla competenza sanzionatoria. Ha invece annullato due parti limitate della decisione e ha rideterminato l’ammenda in EUR 84.456.000.
Intesa nel trasporto aereo di merci: annullamento parziale della decisione della Commissione e rideterminazione dell’ammenda inflitta a British Airways per un’infrazione unica e continuata.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel dare esecuzione a una precedente sentenza di annullamento parziale relativa alla decisione del 9 novembre 2010, potesse basarsi sugli accertamenti non contestati di quella decisione divenuti definitivi; se ciò fosse compatibile con l’articolo 266 TFUE e con l’obbligo di motivazione; se la Commissione fosse competente a infliggere una nuova ammenda che tenesse conto anche di tali accertamenti; e se il trattamento favorevole concesso a British Airways fosse stato correttamente determinato, in particolare quanto al presunto valore aggiunto significativo della sua domanda di clemenza.
Principio di diritto
In caso di annullamento solo parziale di una precedente decisione antitrust, la Commissione può, in sede di esecuzione ex articolo 266 TFUE, fondarsi sulle parti dell’atto precedente non contestate e divenute definitive, senza violare né l’obbligo di motivazione né i limiti della propria competenza; inoltre, ai fini della clemenza, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel negare la qualifica di "valore aggiunto significativo" alla domanda di un’impresa quando gli elementi prodotti erano già noti o si limitavano a corroborare informazioni già in possesso dell’istituzione. Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato solo una parte limitata delle constatazioni relative a British Airways, ha fissato nuovamente l’ammenda in EUR 84.456.000 e ha respinto il ricorso per il resto.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003
- Comunicazione sul trattamento favorevole del 2002
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 60, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Intesa nel trasporto aereo di merci: decisione della Commissione e ricorso di British Airways
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da British Airways plc ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, relativa a un procedimento antitrust nel settore del trasporto aereo di merci. La Commissione aveva accertato un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo, irrogando un’ammenda alla ricorrente.
Contesto processuale e oggetto del ricorso
British Airways chiedeva l’annullamento totale o parziale della decisione, oppure in subordine la soppressione o riduzione dell’ammenda. La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la revoca del beneficio di una riduzione generale del 15% qualora il Tribunale avesse escluso dal valore delle vendite il fatturato dei servizi di trasporto merci in entrata.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni e fonti:
- articolo 101 TFUE;
- articolo 53 dell’accordo SEE;
- articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
- articolo 263 TFUE;
- articolo 266 TFUE;
- articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003;
- comunicazione sul trattamento favorevole del 2002;
- articolo 296 TFUE e articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.
Primo motivo: presunta contraddizione e difetto di motivazione
La ricorrente sosteneva che la decisione del 2017 fosse incoerente con la precedente decisione del 9 novembre 2010, considerata definitiva per talune parti, soprattutto quanto al numero e all’identità dei coautori dell’infrazione. Il Tribunale ha riqualificato la censura come diretta in realtà contro un preteso vizio di motivazione, ricordando che una contraddizione nella motivazione incide sulla validità dell’atto solo se impedisce di comprenderne la reale portata o priva il dispositivo di base giuridica.
Il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva spiegato che le nuove constatazioni si limitavano agli aspetti della decisione del 2010 annullati nella precedente sentenza del 16 dicembre 2015, mentre le altre parti erano rimaste definitive. La coesistenza di accertamenti con coautori non identici derivava dal sistema processuale e dal fatto che British Airways aveva chiesto solo un annullamento parziale. Il motivo è stato quindi respinto.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 266 TFUE
British Airways sosteneva che la Commissione, nell’adottare la decisione del 2017, non avesse tratto tutte le conseguenze utili dalla sentenza di annullamento del 2015, poiché avrebbe fatto leva su constatazioni della decisione del 2010 che il Tribunale aveva considerato fondamentalmente erronee.
Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di esecuzione derivante dall’articolo 266 TFUE si estende solo a quanto necessario per dare piena attuazione alla sentenza di annullamento e che l’istituzione deve rispettare il dispositivo e la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario. Tuttavia, l’autorità della motivazione non si estende alle parti dell’atto non sottoposte al sindacato del giudice dell’Unione o non coperte dal dispositivo. Poiché la precedente sentenza aveva annullato solo parzialmente la decisione del 2010 nei confronti di British Airways, la Commissione poteva basarsi sulle parti non contestate e definitive senza violare l’articolo 266 TFUE.
Terzo motivo: ammenda, motivazione e competenza della Commissione
La ricorrente contestava la fissazione di un’ammenda identica a quella originaria, sostenendo che la Commissione avesse fatto riferimento anche a constatazioni della decisione del 2010 divenute definitive solo in modo improprio, e che ciò richiedesse una motivazione supplementare. Sosteneva inoltre che la Commissione non fosse competente a imporre un’ammenda che non si riferisse esclusivamente agli accertamenti contenuti nella decisione impugnata.
Il Tribunale ha respinto le censure. Ha rilevato che, anche a voler ipotizzare un errore nel qualificare come definitive le constatazioni del 2010, tale errore non avrebbe inciso sulla legittimità della decisione, poiché tali constatazioni non erano state annullate e continuavano a produrre effetti giuridici. Inoltre, l’impugnazione non ha effetto sospensivo in linea di principio, sicché la Commissione poteva eseguire la sentenza precedente. Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del 2017 spiegasse sufficientemente perché la Commissione aveva tenuto conto delle parti definitive della decisione del 2010, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Infine, la Commissione ha agito nei limiti del suo potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003.
Ottavo motivo: trattamento favorevole e valore aggiunto significativo
Nell’ambito della clemenza, British Airways sosteneva che la sua domanda del 27 febbraio 2006 avesse fornito un valore aggiunto significativo, e quindi dovesse comportare una riduzione più elevata dell’ammenda. Contestava anche la valutazione della Commissione sulla presunta evasività delle proprie dichiarazioni e la disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti clemenza.
Il Tribunale ha ricordato la disciplina della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: per ottenere una riduzione, l’impresa deve fornire elementi di prova con valore aggiunto significativo rispetto a quelli già posseduti dalla Commissione. Ha ribadito che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della qualità e utilità della cooperazione. Nel caso concreto, la Commissione aveva ritenuto che i documenti e la dichiarazione presentati da British Airways non apportassero elementi realmente nuovi, essendo in parte già noti all’istituzione o soltanto corroborativi. Anche la circostanza che la dichiarazione fosse evasiva e non contenesse un riconoscimento esplicito della natura anticoncorrenziale di alcuni contatti è stata ritenuta rilevante. Il Tribunale ha quindi confermato la valutazione della Commissione sul mancato valore aggiunto significativo.
Dispositivo
Il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera e), della decisione impugnata nella parte relativa alla partecipazione di British Airways al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi, nonché l’articolo 1, paragrafo 4, lettera e). Ha poi fissato l’importo dell’ammenda in EUR 84.456.000 e ha respinto il ricorso per il resto.
Principi affermati
La sentenza conferma che, in presenza di un annullamento solo parziale, la Commissione può fondarsi sugli accertamenti dell’atto precedente rimasti incontestati e quindi definitivi. Ribadisce inoltre che l’esecuzione delle sentenze ex articolo 266 TFUE non impedisce all’istituzione di utilizzare, nel nuovo atto, gli elementi non travolti dall’annullamento. In materia di clemenza, conferma infine l’ampia discrezionalità della Commissione nel valutare se gli elementi offerti dall’impresa costituiscano o meno un valore aggiunto significativo.
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