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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-350/17

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 (Estratti). — Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Principio del ne bis in idem – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito. — Causa T-350/17

Giurisprudenza europea62017TJ0350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd contro la decisione della Commissione nel caso del trasporto aereo di merci. In particolare, esclude la violazione del ne bis in idem, ritenendo che la precedente decisione del 9 novembre 2010, annullata per vizio di motivazione, non avesse dichiarato le ricorrenti non responsabili per i collegamenti intra-Unione e Unione-Svizzera. La Commissione poteva quindi nuovamente accertare la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata e sanzionarle.

Impugnazione di una decisione della Commissione in materia di intese nel trasporto aereo di merci: legittimità dell’accertamento della partecipazione a un’infrazione unica e continuata e applicazione del principio del ne bis in idem.

La questione giuridica

Se la Commissione, dopo l’annullamento della precedente decisione del 9 novembre 2010, potesse nuovamente constatare la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica e continuata riguardante collegamenti intra-Unione e Unione-Svizzera, senza violare il principio del ne bis in idem; e, in generale, se il silenzio della decisione precedente su tali collegamenti equivalga a una dichiarazione implicita di non responsabilità idonea a precludere una nuova decisione sanzionatoria.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il principio del ne bis in idem non osta a che la Commissione adotti una nuova decisione di infrazione nei confronti di imprese già destinatarie di una precedente decisione annullata per vizio di motivazione, quando quella decisione precedente non conteneva alcuna dichiarazione espressa o implicita di non responsabilità sui comportamenti controversi. Il mero silenzio della decisione del 9 novembre 2010 sui collegamenti intra-Unione e Unione-Svizzera non vale come assoluzione, poiché solo una decisione adottata sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 1/2003 può constatare l’inapplicabilità delle norme di concorrenza; pertanto la nuova constatazione di infrazione e l’ammenda sono state ritenute legittime.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 105 TFUE
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004

Intesa nel trasporto aereo di merci e ne bis in idem

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd avverso la decisione C(2017) 1742 final della Commissione del 17 marzo 2017, adottata in materia di intese nel mercato del trasporto aereo di merci. La controversia concerneva il coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci aereo, lo scambio di informazioni, la competenza territoriale della Commissione, il principio del ne bis in idem e la determinazione dell’ammenda.

Parti e svolgimento del procedimento

Le ricorrenti sono due società con sede a Singapore. La convenuta è la Commissione europea. Il Tribunale ricorda che il ricorso mirava all’annullamento della decisione impugnata nella parte relativa alle ricorrenti e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta.

Oggetto della controversia e motivo esaminato

Nel brano fornito viene sviluppata, in particolare, la seconda parte del quarto motivo, relativa alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem. Le ricorrenti sostenevano che i comportamenti anteriori al 1o maggio 2004 non potevano essere loro opposti per dimostrare la partecipazione all’infrazione unica e continuata, sia per i collegamenti intra-Unione sia per quelli Unione-Svizzera, perché la precedente decisione del 9 novembre 2010 non aveva constatato la loro responsabilità su tali tratte.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama il principio del ne bis in idem, anche alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali. Ricorda inoltre il quadro normativo applicabile: articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE, articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, nonché il regolamento n. 1/2003. Viene menzionato anche l’articolo 10 del regolamento n. 1/2003, unico fondamento per una decisione della Commissione che constati l’inapplicabilità dell’articolo 101 TFUE a un determinato comportamento.

Ragionamento del Tribunale sul ne bis in idem

Il Tribunale osserva che il principio del ne bis in idem vieta una nuova condanna o un nuovo perseguimento per lo stesso comportamento anticoncorrenziale solo quando esista una precedente decisione definitiva che abbia già sanzionato o escluso la responsabilità dell’impresa. Nel caso di specie, la decisione del 9 novembre 2010 non conteneva nel dispositivo alcuna dichiarazione espressa di non responsabilità delle ricorrenti per i collegamenti intra-Unione o Unione-Svizzera.

Il Tribunale chiarisce che:

  • il silenzio della Commissione su alcuni comportamenti non equivale a una decisione di assoluzione;
  • la Commissione, nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, non è tenuta a pronunciarsi sull’esistenza o meno di un’infrazione per ogni condotta menzionata nella comunicazione degli addebiti;
  • solo l’articolo 10 del regolamento n. 1/2003 consente una decisione di inapplicabilità delle norme di concorrenza, idonea a precludere una successiva constatazione di infrazione.

Il Tribunale valorizza anche la struttura del regolamento n. 1/2003 e la giurisprudenza richiamata, in particolare le sentenze Automec, Vivendi, Philips, Toshiba e Tele2 Polska, per affermare che il silenzio della decisione finale non può essere interpretato come una dichiarazione implicita e necessariamente preclusiva di non responsabilità.

Rapporto con la decisione del 9 novembre 2010

Secondo il Tribunale, la decisione del 9 novembre 2010 era una decisione di constatazione di infrazione adottata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, non una decisione ex articolo 10. Inoltre, il precedente annullamento del 2015 era fondato su un vizio di motivazione e non su un accertamento di merito che potesse valere come assoluzione delle ricorrenti. Perciò quella decisione non poteva costituire una dichiarazione di non responsabilità per i comportamenti relativi ai collegamenti intra-Unione e Unione-Svizzera.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che la Commissione sopporti un terzo delle proprie spese e che le ricorrenti sopportino le proprie spese nonché due terzi delle spese della Commissione.

Principio affermato

In materia di intese, il ne bis in idem non impedisce alla Commissione di adottare una nuova decisione di infrazione dopo l’annullamento della precedente, se quest’ultima non conteneva una decisione espressa o implicita di non responsabilità sui comportamenti contestati. Il mero fatto che una precedente decisione non abbia menzionato alcuni segmenti dell’infrazione non equivale a un’assoluzione e non preclude un successivo accertamento della medesima infrazione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesetrasporto aereo di mercine bis in idemammende antitrust

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