Tribunale, Sentenza T-324/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022. — SAS Cargo Group A/S e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Parità delle armi – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Circostanze aggravanti – Recidiva – Competenza estesa al merito. — Causa T-324/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso di SAS e società collegate contro la decisione della Commissione sul cartello del trasporto aereo merci. Ha respinto quasi tutte le censure su diritti di difesa, competenza, qualificazione dell’infrazione unica e continuata e metodo di calcolo dell’ammenda, ma ha escluso la responsabilità per il rifiuto di pagare commissioni e per parte dei comportamenti relativi alla Thailandia. La Corte ha quindi annullato parzialmente il dispositivo e ricalcolato le ammende in misura sensibilmente inferiore. La pronuncia è rilevante per il metodo di imputazione di un’intesa globale, per il criterio degli effetti qualificati e per il calcolo del valore delle vendite in materia antitrust.
Concorrenza – intesa nel trasporto aereo di merci: competenza territoriale della Commissione, partecipazione a un’infrazione unica e continuata e ricalcolo delle ammende
La questione giuridica
Le questioni principali riguardavano: (i) se la Commissione avesse correttamente negato o limitato l’accesso a documenti potenzialmente a carico e a discarico; (ii) se fosse competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata e ad altri collegamenti; (iii) se i comportamenti contestati dimostrassero la partecipazione delle ricorrenti a un’unica infrazione mondiale e continuata, inclusi i contatti in alleanze, in paesi terzi e in Svizzera; (iv) se la decisione impugnata fosse viziata da incongruenze in violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 17 della Carta; (v) se il calcolo dell’ammenda fosse viziato quanto a valore delle vendite, gravità, durata, recidiva e circostanze attenuanti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato in linea generale la decisione della Commissione sulla partecipazione delle ricorrenti a un’intesa mondiale di coordinamento dei sovrapprezzi nel trasporto aereo di merci, riconoscendo la competenza della Commissione per gli effetti qualificati sui servizi in entrata e la legittimità di considerare l’intero prezzo del servizio ai fini del valore delle vendite; ha però annullato la decisione nella parte in cui imputava alle ricorrenti la componente relativa al rifiuto di pagare commissioni e, quanto ai collegamenti con la Thailandia, la parte relativa all’SPC nel periodo in cui la normativa nazionale escludeva la concorrenza. Di conseguenza ha annullato in parte il dispositivo e rideterminato al ribasso le ammende, fissandole in EUR 7.030.618 per la SAS Consortium, EUR 5.937.909 in solido tra SAS Cargo e SAS Consortium, EUR 6.314.572 in solido tra SAS Cargo, SAS Consortium e SAS, EUR 29.045.427 in solido tra SAS Cargo e SAS, ed EUR 21.687.090 per SAS Cargo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 351 TFUE
- Articolo 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Regolamento (CE) n. 411/2004
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CEE) n. 3975/87
- Regolamento (CE) n. 847/2004
Concorrenza – intesa nel trasporto aereo di merci: competenza territoriale della Commissione, partecipazione a un’infrazione unica e continuata e ricalcolo delle ammende
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e SAS AB contro la decisione C(2017) 1742 final della Commissione nel caso AT.39258 – Trasporto aereo. La controversia concerne un cartello nel settore del trasporto aereo di merci, relativo al coordinamento di sovrapprezzi e al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva già adottato nel 2010 una prima decisione, poi annullata in parte dal Tribunale nel 2015 per contraddizioni tra motivazione e dispositivo. Dopo la riapertura del procedimento, nel 2017 la Commissione ha adottato la nuova decisione impugnata, descrivendo un’infrazione unica e continuata consistente nel coordinamento dell’SPC (sovrapprezzo carburante), dell’SPS (sovrapprezzo di sicurezza) e del rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
La decisione impugnata imputava alle ricorrenti partecipazioni differenziate a seconda dei collegamenti: intra-SEE, Unione-paesi terzi, Unione-Svizzera e SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi. La Commissione ha inoltre calcolato le ammende sulla base del valore delle vendite, della gravità e della durata, applicando aumenti e riduzioni, tra cui una maggiorazione per recidiva nei confronti di SAS Cargo e SAS Consortium.
Primo motivo: accesso al fascicolo e diritti della difesa
Le ricorrenti lamentavano la mancata comunicazione di elementi di prova a carico e a discarico, soprattutto passaggi delle risposte di altri destinatari alla comunicazione degli addebiti e documenti connessi alla posizione della Commissione su Hong Kong, Giappone e altri paesi terzi. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza sui diritti di difesa e sul diritto di accesso al fascicolo, precisando che i documenti della risposta alla comunicazione degli addebiti non sono in linea di principio accessibili, salvo che la Commissione vi si sia basata come elementi a carico.
Il Tribunale ha ritenuto errato il diniego di accesso a taluni passaggi delle risposte riguardanti l’analisi normativa di Hong Kong e Giappone, ma ha escluso che ciò fosse idoneo a incidere sull’esito complessivo della decisione. Ha invece respinto le pretese relative a presunti elementi a discarico, rilevando che le ricorrenti si erano limitate a congetture generiche e che non avevano fornito un principio di prova sufficiente dell’utilità dei documenti richiesti.
Secondo motivo: diritto di essere ascoltati e competenza della Commissione
Competenza sui collegamenti in entrata
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione non potesse applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata, perché i fatti si collocavano fuori dal SEE. Il Tribunale ha confermato che, per comportamenti extraterritoriali, la competenza della Commissione può fondarsi sia sul criterio dell’attuazione sia su quello degli effetti qualificati.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse legittimamente applicato il criterio degli effetti qualificati: il coordinamento dei sovrapprezzi sui collegamenti in entrata era prevedibilmente idoneo a incidere sui prezzi delle merci importate nel SEE, sul costo dei servizi degli spedizionieri e, in ultima analisi, sulla concorrenza nel mercato interno/SEE. La Corte ha sottolineato che non occorre provare effetti concreti quando l’infrazione ha oggetto anticoncorrenziale, e che gli effetti valutati erano immediati, sostanziali e prevedibili.
Questione dei collegamenti SEE diversi da quelli Unione-Svizzera
Le ricorrenti hanno anche sostenuto che la Commissione non fosse competente ad applicare l’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti SEE diversi da quelli Unione-Svizzera. Il Tribunale ha però interpretato il dispositivo della decisione in modo restrittivo, ritenendo che la nozione di “paesi terzi” non includesse la Svizzera in quel paragrafo e che la Commissione non avesse effettivamente sanzionato una violazione su tali collegamenti. La censura è stata quindi respinta.
Terzo motivo: prova della partecipazione all’infrazione unica e continuata
Il Tribunale ha esaminato in dettaglio la qualificazione dell’intesa come infrazione unica e continuata di portata mondiale. Ha confermato che la Commissione aveva correttamente descritto un piano d’insieme fondato su un obiettivo anticoncorrenziale unico, un prodotto/servizio unico, una sovrapposizione di imprese coinvolte, una natura comune delle condotte e una rete di contatti a più livelli, centrata sui sovrapprezzi e sul rifiuto di pagare commissioni.
Alleanze e contatti bilaterali
Per quanto riguarda i contatti con Lufthansa e quelli nell’alleanza WOW e nell’alleanza Star Cargo, il Tribunale ha distinto tra comportamenti legittimi e contatti che eccedevano la cooperazione lecita. Alcuni documenti sono stati ritenuti privi di valore probatorio perché rientranti nell’esenzione del 1996 o perché non dimostravano un vero coordinamento anticoncorrenziale. Altri, invece, hanno confermato il coinvolgimento delle ricorrenti in scambi su SPC e SPS.
Contatti locali e paesi terzi
Il Tribunale ha considerato rilevanti anche contatti localizzati in diversi paesi, poiché si inserivano nel sistema a più livelli descritto dalla Commissione: decisioni centrali e attuazione locale, con adattamenti alle condizioni dei mercati e alle prassi amministrative. È stato respinto l’argomento secondo cui si trattasse di episodi isolati e disparati.
Coercizione statale e paesi terzi
Il Tribunale ha svolto un’analisi separata per Hong Kong, Giappone, Thailandia, Singapore, Corea del Sud, India e Brasile. Ha ritenuto che, salvo la Thailandia per un periodo limitato, le ricorrenti non avessero dimostrato una coercizione statale tale da escludere l’autonomia del loro comportamento. In particolare, in Thailandia, una lettera del 20 luglio 2005 del Department of Aviation ha imposto un quadro giuridico che escludeva la concorrenza quanto all’SPC: per il periodo dal 20 luglio 2005 al 14 febbraio 2006 la constatazione di infrazione è stata quindi annullata in parte.
Rifiuto di pagare commissioni
Su questo punto il Tribunale ha invece accolto il ricorso: la Commissione non aveva dimostrato con elementi gravi, precisi e concordanti che le ricorrenti fossero a conoscenza, o potessero ragionevolmente prevedere e accettare il rischio, della componente dell’intesa relativa al rifiuto di pagare commissioni. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione nella parte in cui imputava alle ricorrenti tale componente dell’infrazione unica e continuata.
Quarto motivo: articolo 266 TFUE, diritto di proprietà e motivazione
Le ricorrenti invocavano l’articolo 266 TFUE, sostenendo che la Commissione non avesse eseguito correttamente la precedente sentenza di annullamento. Il Tribunale ha respinto la censura, rilevando che la nuova decisione non riproduceva le contraddizioni evidenziate nella decisione del 2010.
È stata respinta anche la doglianza relativa all’articolo 17 della Carta: la diversa sorte di altri vettori o di altri periodi non dimostra arbitrarietà né violazione del diritto di proprietà, essendo la responsabilità e la durata della partecipazione da valutare sulla base di prove specifiche e non per mera analogia con terzi. Infine, il Tribunale ha escluso la violazione dell’obbligo di motivazione, ritenendo che la decisione consentisse di comprendere la logica seguita dalla Commissione.
Quinto motivo: calcolo dell’ammenda
Valore delle vendite
Il Tribunale ha accolto solo in parte le censure relative al valore delle vendite. Ha ritenuto errato includere nel valore delle vendite i ricavi sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione-Svizzera, poiché tali collegamenti non rientravano nell’infrazione accertata. Ha invece confermato la possibilità di includere il fatturato dei servizi in entrata e di considerare il prezzo totale del servizio, non solo i sovrapprezzi, trattandosi di elementi costitutivi del prezzo del servizio di trasporto merci.
Il Tribunale ha inoltre confermato la legittimità di una riduzione generale del 50% per tener conto del fatto che una parte dei servizi e del pregiudizio si collocava fuori dal SEE, ritenendo tale aggiustamento coerente con il punto 37 degli orientamenti del 2006.
Gravità, durata, recidiva e circostanze attenuanti
Il coefficiente di gravità del 16% è stato sostanzialmente confermato, poi ridotto al 15,7% per riflettere l’annullamento parziale relativo alla Thailandia. La maggiorazione per recidiva del 50% è stata confermata per SAS Cargo e SAS Consortium, in quanto la seconda infrazione era simile e successiva alla precedente decisione della Commissione del 2001.
Quanto alle circostanze attenuanti, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la riduzione del 10% concessa per la partecipazione sostanzialmente ridotta delle ricorrenti, considerando che la componente del rifiuto di pagare commissioni non avrebbe dovuto essere loro imputata. Ha quindi ricalcolato l’ammenda con una riduzione più ampia, pari al 21% per limitata partecipazione.
Decisione finale e nuovo importo delle ammende
Il Tribunale ha annullato: (i) la parte del dispositivo relativa al rifiuto di pagare commissioni; (ii) la parte relativa all’SPC sui collegamenti dalla Thailandia al SEE tra il 20 luglio 2005 e il 14 febbraio 2006; (iii) l’articolo 3 del dispositivo, che conteneva le ammende originarie. Ha poi rideterminato le ammende in: EUR 7.030.618 per SAS Consortium; EUR 5.937.909 in solido tra SAS Cargo e SAS Consortium; EUR 6.314.572 in solido tra SAS Cargo, SAS Consortium e SAS; EUR 29.045.427 in solido tra SAS Cargo e SAS; EUR 21.687.090 per SAS Cargo.
Principi rilevanti per la pratica
La sentenza conferma che:
- la Commissione può basarsi sul criterio degli effetti qualificati per applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE a comportamenti extraterritoriali, se gli effetti nel SEE sono prevedibili, sostanziali e immediati;
- in un’intesa complessa, l’imputazione può fondarsi su un insieme di indizi anche quando alcuni episodi sono locali o avvenuti in paesi terzi;
- ai fini del valore delle vendite, conta il collegamento economico con il mercato interessato, non la mera localizzazione formale della fatturazione o della negoziazione;
- la recidiva può essere ravvisata anche quando la seconda infrazione inizia prima della decisione che constata la prima;
- il giudice dell’Unione, nell’esercizio della competenza estesa al merito, può rideterminare l’ammenda sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione, purché nel rispetto di parità di trattamento, proporzionalità e motivazione.
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