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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-291/20

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 30 March 2022. — Viktor Fedorovych Yanukovych v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken having regard to the situation in Ukraine – Freezing of funds – List of the persons, entities and bodies covered by the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Council’s obligation to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection. — Case T-291/20

Giurisprudenza europea62020TJ0291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la proroga annuale del congelamento dei fondi di Viktor Yanukovych adottata nel marzo 2020 nell’ambito delle misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina. La decisione si fonda sul rilievo che il Consiglio non ha dimostrato in modo sufficiente di aver verificato il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nelle procedure penali ucraine poste a base dell’iscrizione. In particolare, gli elementi prodotti dall’autorità ucraina non provavano che il procedimento fosse condotto regolarmente e entro un termine ragionevole. Il Consiglio è stato condannato alle spese.

Annullamento della proroga di misure restrittive contro Viktor Yanukovych per mancata verifica, da parte del Consiglio, del rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nelle procedure penali ucraine poste a fondamento dell’iscrizione.

La questione giuridica

Se il Consiglio, nel mantenere un soggetto nell’elenco delle persone sottoposte a congelamento di fondi sulla base di procedimenti penali avviati in uno Stato terzo, debba verificare in concreto che la decisione dell’autorità di quello Stato sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, in particolare, del diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole; e se, nel caso di specie, gli elementi raccolti dal Consiglio fossero sufficienti a dimostrare tale verifica.

Principio di diritto

Quando il Consiglio mantiene misure restrittive fondate su procedimenti penali avviati da un’autorità di uno Stato terzo, non può limitarsi a constatare l’esistenza di tali procedimenti: deve verificare, prima dell’adozione dell’atto, che la decisione dell’autorità terza sia stata presa nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, incluso il diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole, e deve indicare nella motivazione gli elementi che attestano tale verifica. Nel caso di specie, i documenti richiamati dal Consiglio erano insufficienti, in parte incidentali o troppo risalenti, e non dimostravano né il rispetto effettivo di tali diritti né l’assenza di ritardi irragionevoli; perciò il Consiglio ha commesso un errore di valutazione e gli atti sono stati annullati nei confronti del ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/119/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione 2015/143/CFSP
  • Regolamento (UE) 2015/138
  • Decisione (CFSP) 2020/373
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370
  • Codice di procedura penale ucraino

Proroga del congelamento di fondi nei confronti di Viktor Yanukovych

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal precedente Presidente dell’Ucraina contro la Decisione (CFSP) 2020/373 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370, nella parte in cui mantenevano il suo nome nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina. Il Tribunale esamina in particolare se il Consiglio abbia verificato correttamente il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nel procedimento penale ucraino su cui le misure erano fondate.

Contesto normativo e misure precedenti

Le misure restrittive discendono dalla Decisione 2014/119/CFSP e dal Regolamento (UE) n. 208/2014, adottati per congelare i fondi delle persone identificate come responsabili della sottrazione di fondi dello Stato ucraino o di violazioni dei diritti umani. Nel 2015 i criteri di inserimento sono stati precisati dalla Decisione 2015/143/CFSP e dal Regolamento (UE) 2015/138, includendo anche le persone sottoposte a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi pubblici o abuso d’ufficio.

Il nome del ricorrente è rimasto nel tempo iscritto in elenco sulla base di diversi atti di proroga adottati annualmente dal Consiglio. Il Tribunale ricorda anche di aver già annullato, in precedenti giudizi riguardanti il medesimo ricorrente, varie proroghe antecedenti, tra cui gli atti del 2016, 2017, 2018 e 2019.

Fatti rilevanti e contenuto degli atti impugnati

Con gli atti del 5 marzo 2020 il Consiglio ha prorogato fino al 6 marzo 2021 il congelamento di fondi e ha mantenuto il nome del ricorrente in elenco. Nella motivazione ha indicato che il ricorrente era ancora soggetto a procedimenti penali in Ucraina per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici e ha aggiunto, in una sezione specifica dedicata ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva, una serie di riferimenti: lettere della Procura generale ucraina, autorizzazione a un’indagine speciale in absentia, decisioni giudiziarie su sequestri di beni, possibilità di impugnare la sospensione del procedimento e una recente istanza dei legali del ricorrente accolta nel settembre 2019.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente deduceva, in sintesi:

  • violazione dei criteri di iscrizione e errore manifesto di valutazione;
  • difetto di motivazione;
  • violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
  • mancanza di base giuridica;
  • sviamento di potere;
  • violazione del diritto di proprietà.

Il Tribunale decide di esaminare anzitutto i primi due motivi congiuntamente, in quanto centrati sulla verifica da parte del Consiglio del rispetto, da parte delle autorità ucraine, dei diritti procedurali del ricorrente. La questione decisiva diventa se gli elementi richiamati dal Consiglio fossero idonei a dimostrare che la decisione dell’autorità di Stato terzo, base della misura restrittiva, era stata adottata nel rispetto dei diritti garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta.

Quadro giurisprudenziale richiamato dal Tribunale

Il Tribunale ribadisce che, in materia di misure restrittive, il controllo giurisdizionale deve essere pieno quanto alla base fattuale dell’inserimento o del mantenimento in elenco. Quando il Consiglio si fonda su una decisione di un’autorità di uno Stato terzo che avvia e conduce un procedimento penale per appropriazione indebita, esso deve accertarsi che quella decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Tale obbligo serve a garantire che le misure abbiano una base fattuale sufficientemente solida. Il Tribunale precisa anche che la mera appartenenza dello Stato terzo alla CEDU non esonera il Consiglio da tale verifica. Inoltre, il Consiglio deve dare conto, nella motivazione dell’atto, delle ragioni per cui ritiene che la decisione dello Stato terzo sia stata adottata nel rispetto di tali diritti.

Valutazione degli elementi addotti dal Consiglio

Il Tribunale osserva che gli atti impugnati e la lettera del 6 marzo 2020 fanno capire che il Consiglio si è in concreto basato su uno specifico insieme di procedimenti penali ucraini, in particolare su un fascicolo separato nel 2015 e poi sospeso e riattivato più volte. Tuttavia, gli elementi invocati dal Consiglio non dimostrano in modo convincente il rispetto dei diritti procedurali del ricorrente.

In particolare:

  • le decisioni di sequestro dei beni erano meramente incidentali, risalenti e di limitato valore probatorio rispetto alla questione decisiva dell’avvio e conduzione del procedimento;
  • l’autorizzazione a un’indagine speciale in absentia era anch’essa anteriore e non sufficiente da sola;
  • la decisione di sospensione del 27 settembre 2017 e la sua impugnabilità non provavano di per sé il rispetto dei diritti della difesa;
  • la lettera della Procura generale del 26 settembre e 8 ottobre 2014, relativa alla notifica del sospetto, non era sufficiente;
  • la lettera del 30 settembre 2019 e la trasmissione di alcune decisioni al difensore non spiegavano perché il procedimento fosse compatibile con i diritti garantiti dalla Carta.

Il Tribunale rileva anche che il Consiglio non aveva dimostrato di aver effettivamente esaminato quei documenti in modo tale da poter concludere che i diritti fondamentali del ricorrente erano stati rispettati.

Diritto a un termine ragionevole e durata del procedimento

Un passaggio centrale della sentenza riguarda il diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole, che rientra nell’articolo 47 della Carta. Il Tribunale afferma che, quando le misure restrittive si protraggono per anni sulla base del medesimo procedimento preliminare, il Consiglio deve verificare se la durata del procedimento non sia irragionevole.

Nel caso concreto, il Tribunale constata che il procedimento era rimasto nella fase di indagine preliminare per un periodo molto lungo, con sospensioni, riaperture, una separazione da un altro fascicolo e il trasferimento a un diverso organo investigativo, senza progressi significativi. Le spiegazioni fornite dalla Procura generale ucraina, riferite a richieste di assistenza giudiziaria internazionale, erano contraddittorie e non sufficienti. Il Tribunale sottolinea che il Consiglio avrebbe dovuto effettuare una valutazione autonoma e approfondita, non limitarsi a recepire le affermazioni dell’autorità ucraina.

Esito del controllo giurisdizionale

Il Tribunale conclude che il Consiglio non ha dimostrato di essersi assicurato, prima dell’adozione degli atti impugnati, che le autorità ucraine avessero rispettato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente nel procedimento penale posto a fondamento del mantenimento in elenco.

Di conseguenza, il Consiglio ha commesso un errore di valutazione nel mantenere il nome del ricorrente nell’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi. Poiché questo vizio è sufficiente a determinare l’annullamento, il Tribunale non esamina gli altri motivi dedotti.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale annulla la Decisione (CFSP) 2020/373 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 nella parte in cui mantenevano il nome di Viktor Yanukovych nell’elenco. Il Consiglio, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Principio affermato

In materia di misure restrittive basate su procedimenti penali avviati in uno Stato terzo, il Consiglio deve verificare concretamente, e non solo in via formale, che il procedimento sia stato avviato e condotto nel rispetto dei diritti della difesa, della tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a un termine ragionevole; se gli elementi disponibili non consentono tale verifica, il mantenimento in elenco è illegittimo.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti della difesatutela giurisdizionale effettivacongelamento di fondi

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