Tribunale, Sentenza T-340/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022. — Japan Airlines Co. Ltd contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Articolo 266 TFUE – Prescrizione – Diritti della difesa – Non discriminazione – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Importo supplementare – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito. — Causa T-340/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il cartello mondiale nel trasporto aereo di merci riguardante sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e commissioni sui sovrapprezzi. Ha confermato la competenza della Commissione a sanzionare il comportamento sui servizi in entrata e la correttezza di gran parte del calcolo dell’ammenda, ma ha annullato gli accertamenti relativi ai collegamenti intra-SEE e Unione-Svizzera per intervenuta prescrizione. Di conseguenza, l’ammenda inflitta a Japan Airlines è stata rideterminata e ridotta a EUR 28.875.000.
Concorrenza – trasporto aereo di merci: annullamento parziale della decisione della Commissione per prescrizione su alcuni collegamenti e rideterminazione dell’ammenda inflitta a Japan Airlines
La questione giuridica
Se la Commissione fosse competente a sanzionare, alla luce del diritto internazionale pubblico, un coordinamento sui servizi di trasporto merci in entrata; se fosse intervenuta la prescrizione del potere sanzionatorio per i collegamenti intra-SEE e Unione-Svizzera; se la decisione violasse il ne bis in idem, il principio di non discriminazione e l’articolo 101 TFUE per l’imputazione alla ricorrente di un’infrazione unica e continuata anche su collegamenti sui quali non era concorrente; e se il calcolo dell’ammenda fosse corretto quanto a valore delle vendite, coefficiente di gravità, importo supplementare, riduzioni attenuanti e legittimo affidamento.
Principio di diritto
La Commissione poteva applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata, perché il coordinamento aveva effetti qualificati prevedibili, sostanziali e immediati nel SEE; tuttavia il suo potere sanzionatorio era prescritto, per la ricorrente, quanto ai collegamenti intra-SEE e Unione-Svizzera, poiché il precedente ricorso avverso la decisione del 2010 non sospendeva la prescrizione per quegli addebiti non compresi nel giudizio. Il Tribunale ha quindi annullato in parte la decisione e ha ridotto l’ammenda a EUR 28.875.000, confermando in linea di principio il metodo di calcolo della Commissione ma concedendo una ulteriore riduzione per la partecipazione limitata della ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
Concorrenza – trasporto aereo di merci: annullamento parziale della decisione della Commissione e rideterminazione dell’ammenda
La pronuncia riguarda un ricorso diretto della Japan Airlines Co. Ltd contro la decisione C(2017) 1742 final della Commissione nel caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci. La controversia attiene a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, consistente nel coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci.
Fatti e contesto amministrativo
La Commissione aveva accertato una rete di contatti tra vettori aerei relativa a tre componenti: sovrapprezzo carburante (SPC), sovrapprezzo di sicurezza (SPS) e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi. La decisione impugnata del 2017 era intervenuta dopo l’annullamento, da parte del Tribunale, della precedente decisione del 9 novembre 2010 per difetto di motivazione.
Oggetto del ricorso e censure principali
Japan Airlines chiedeva l’annullamento della decisione nella parte in cui la riguardava e, in subordine, la riduzione dell’ammenda. I motivi vertevano, in particolare, su:
- prescrizione e ne bis in idem;
- incompetenza della Commissione sui servizi di trasporto merci in entrata;
- imputazione alla ricorrente di collegamenti sui quali non era concorrente reale o potenziale;
- violazioni dei diritti della difesa, della non discriminazione e della proporzionalità;
- errori nel calcolo dell’ammenda secondo gli Orientamenti del 2006.
Competenza della Commissione sui servizi di trasporto merci in entrata
Il Tribunale ha confermato che, per comportamenti adottati al di fuori del SEE, la Commissione può fondare la propria competenza sia sul criterio dell’attuazione sia su quello degli effetti qualificati. Nel caso di specie, ha ritenuto sufficiente il secondo criterio: il coordinamento sui servizi in entrata era idoneo a produrre effetti prevedibili, sostanziali e immediati nel SEE, perché l’aumento dei sovrapprezzi poteva riflettersi sul prezzo finale delle merci importate nel SEE e incidere sulla concorrenza tra spedizionieri e, indirettamente, sul mercato interno.
Prescrizione e annullamento parziale
Il Tribunale ha invece accolto la censura di prescrizione con riferimento ai collegamenti intra-SEE e Unione-Svizzera. Ha chiarito che il ricorso proposto nel 2011 contro la decisione del 2010 non sospendeva, per la ricorrente, il termine di prescrizione rispetto agli addebiti che in quel ricorso non erano investiti dal dispositivo della decisione impugnata. Ne è derivato l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e del paragrafo 4, lettera h), della decisione del 2017.
Infrazione unica e continuata e collegamenti sui quali la ricorrente non era concorrente
Il Tribunale ha ribadito che, per l’articolo 101 TFUE e per l’articolo 53 SEE, non è necessario che l’impresa sia concorrente effettiva o potenziale sul mercato interessato, purché abbia contribuito intenzionalmente a un piano generale anticoncorrenziale e sia stata consapevole dei comportamenti illeciti altrui o li abbia potuti prevedere e accettare il rischio. Applicando questi principi, ha ritenuto legittima l’imputazione alla Japan Airlines della partecipazione all’infrazione unica e continuata anche sui collegamenti SEE-paesi terzi diversi dal Giappone.
Valore delle vendite, gravità e importo supplementare
Sul piano sanzionatorio, il Tribunale ha confermato che la Commissione poteva prendere come base il valore complessivo delle vendite di servizi di trasporto merci, senza scomporre il prezzo nei singoli elementi (tariffe, SPC, SPS, commissioni), perché tali elementi sono parte integrante del servizio oggetto dell’infrazione. Ha inoltre ritenuto legittimi il coefficiente di gravità del 16% e l’importo supplementare del 16%, considerando la natura del cartello, la sua estensione mondiale, la quota di mercato e l’attuazione effettiva.
Riduzioni attenuanti e trattamento differenziato
Il Tribunale ha respinto le censure relative alla riduzione generale del 15% per il contesto regolamentare giapponese, al trattamento favorevole del 25% e al mancato riconoscimento di una riduzione per partecipazione limitata. Ha tuttavia rilevato che, una volta esclusi per prescrizione i collegamenti intra-SEE e Unione-Svizzera, la partecipazione della ricorrente risultava significativamente meno ampia di quella della maggior parte dei vettori incriminati; per questo, nell’esercizio della competenza estesa al merito, ha accordato un’ulteriore riduzione del 15% dell’ammenda.
Dispositivo
La decisione è stata annullata limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 4, lettera h). L’ammenda inflitta a Japan Airlines è stata rideterminata in EUR 28.875.000. Il ricorso è stato respinto per il resto e le spese sono state ripartite in modo parziale a carico della Commissione.
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