Tribunale, Sentenza T-292/20
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 30 March 2022. — Oleksandr Viktorovych Yanukovych v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken having regard to the situation in Ukraine – Freezing of funds – List of the persons, entities and bodies covered by the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Council’s obligation to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection. — Case T-292/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la proroga annuale delle misure restrittive contro Oleksandr Yanukovych perché il Consiglio non ha dimostrato di aver verificato in modo sufficiente che il procedimento penale ucraino fosse stato condotto nel rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. Le decisioni giudiziarie ucraine richiamate dal Consiglio erano per lo più incidentali, risalenti nel tempo o comunque non idonee a provare la regolarità del procedimento in questione. La Corte ribadisce che non basta richiamare l’esistenza di un’inchiesta: il Consiglio deve controllare anche le garanzie procedurali nello Stato terzo.
Restrictive measures UE contro soggetti ucraini: il Consiglio deve verificare, prima di mantenere il congelamento dei fondi, che il procedimento penale del terzo Stato sia stato avviato e condotto nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo.
La questione giuridica
Se il Consiglio, nel prorogare misure restrittive fondate su un procedimento penale avviato in Ucraina per appropriazione indebita di fondi pubblici, abbia correttamente verificato che le autorità ucraine avessero rispettato i diritti di difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dell’interessato; e se, in difetto di tale verifica, la permanenza nella lista fosse viziata da errore di valutazione e da insufficienza della base fattuale.
Principio di diritto
Quando il Consiglio fonda o proroga il congelamento dei fondi su una decisione di un’autorità di uno Stato terzo che ha avviato e condotto un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi pubblici, deve verificare autonomamente, sulla base degli elementi disponibili e delle eventuali osservazioni dell’interessato, che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo, compreso il diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. Se la verifica è insufficiente e gli elementi richiamati sono solo incidentali, datati o non idonei a dimostrare quel controllo, la proroga delle misure è illegittima e va annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2014/119/CFSP
- Regolamento (UE) n. 208/2014
- Decisione (CFSP) 2015/143
- Regolamento (UE) 2015/138
- Decisione (CFSP) 2020/373
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 6
- Codice di procedura penale ucraino
Restrictive measures UE contro Oleksandr Viktorovych Yanukovych
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto avverso la proroga, per il periodo 2020-2021, delle misure restrittive UE adottate nel contesto della situazione in Ucraina. Il Tribunale si concentra soprattutto sull’obbligo del Consiglio di verificare, prima di mantenere il nominativo in lista, che il procedimento penale ucraino su cui si fondano le misure sia stato condotto nel rispetto dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Fatti e procedimento
Il ricorrente, figlio dell’ex Presidente ucraino Viktor Yanukovych, era stato inserito nella lista dei soggetti soggetti a congelamento dei fondi sulla base di una inchiesta/azione penale in Ucraina per appropriazione indebita di fondi pubblici o loro trasferimento illecito all’estero. Nel corso degli anni, il Consiglio ha ripetutamente prorogato le misure restrittive con atti annuali; alcune proroghe precedenti erano già state annullate dal Tribunale in altri giudizi concernenti lo stesso interessato. Nel caso di specie, con Decisione (CFSP) 2020/373 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370, il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco fino al 6 marzo 2021. Il ricorrente ha impugnato tali atti ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha articolato sette motivi, tra cui:
- violazione dei criteri di iscrizione in lista ed errore manifesto di valutazione;
- difetto di motivazione;
- violazione dei diritti di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- carenza di base giuridica;
- sviamento di potere;
- violazione del diritto di proprietà. Il Tribunale ha esaminato in primo luogo i motivi relativi alla legalità sostanziale della mantenuta iscrizione e, in particolare, alla verifica effettuata dal Consiglio in ordine al rispetto dei diritti fondamentali nel procedimento ucraino.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
La pronuncia si colloca nel quadro delle misure restrittive adottate in attuazione della Decisione 2014/119/CFSP e del Regolamento (UE) n. 208/2014, come modificati nel tempo, in particolare dalla Decisione (CFSP) 2015/143 e dal Regolamento (UE) 2015/138. Il Tribunale richiama inoltre:
- l’articolo 21 TUE, che informa gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione;
- gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta;
- l’articolo 6 CEDU, per la nozione di ragionevole durata del procedimento. Viene valorizzata la giurisprudenza recente nelle cause Klymenko e nei precedenti giudizi Yanukovych v Council, nei quali era già stato affermato l’obbligo del Consiglio di verificare che la decisione dello Stato terzo su cui si fondano le misure sia stata adottata nel rispetto dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento del Tribunale: il dovere di verifica del Consiglio
Il Tribunale ribadisce che, quando il Consiglio fonda il congelamento dei fondi sulla decisione di un’autorità di uno Stato terzo di avviare e condurre indagini penali per appropriazione di fondi pubblici, non è sufficiente constatare l’esistenza formale di un procedimento. Il Consiglio deve accertare che, al momento dell’adozione di quella decisione estera, i diritti di difesa e il diritto a un ricorso effettivo siano stati rispettati. Inoltre, il Consiglio deve esplicitare, nella motivazione dell’atto restrittivo, le ragioni per cui ritiene che tale verifica abbia dato esito positivo. La mera possibilità astratta, nello Stato terzo, di invocare rimedi processuali non basta a dimostrare il rispetto effettivo dei diritti fondamentali.
Valutazione degli elementi richiamati dal Consiglio
Nel caso concreto, il Consiglio aveva richiamato soprattutto:
- alcune lettere del Procuratore generale ucraino;
- decisioni giudiziarie ucraine relative al sequestro di beni;
- una decisione del 27 giugno 2018 che aveva annullato un rifiuto della procura di chiudere l’indagine. Secondo il Tribunale, tali elementi non erano idonei a dimostrare che il Consiglio avesse verificato in modo effettivo il rispetto dei diritti del ricorrente nel procedimento penale di base. Le decisioni sui sequestri erano incidentali, molto risalenti e di limitato valore probatorio; la decisione del 27 giugno 2018 era anch’essa insufficiente, perché non dimostrava che la procura avesse poi dato seguito in modo effettivo alla pronuncia, tanto più alla luce delle informazioni portate all’attenzione del Consiglio dal ricorrente. Il Tribunale osserva anche che il Consiglio non disponeva di tutti i documenti necessari o non li ha comunque valorizzati correttamente, ad esempio la versione integrale della decisione del 27 giugno 2018 e le ulteriori informazioni sullo stato dell’indagine e sui suoi ripetuti arresti e riaperture.
Ragionevole durata del procedimento e tutela giurisdizionale effettiva
Un passaggio importante della sentenza riguarda la durata del procedimento penale ucraino. Il Tribunale ritiene che, dopo anni di sospensioni, riattivazioni e trasferimenti dell’indagine, il Consiglio avrebbe dovuto verificare se il procedimento fosse ancora ragionevolmente pendente e non si fosse di fatto trasformato in una situazione di stallo indefinito. Il Collegio sottolinea che, per misure restrittive di lunga durata basate su un’indagine preliminare, il controllo del Consiglio deve includere anche il rispetto del diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. Nel caso di specie, gli elementi del fascicolo mostravano una sostanziale inerzia del procedimento, non compensata da spiegazioni convincenti delle autorità ucraine.
Esito e dispositivo
Il Tribunale conclude che il Consiglio non ha dimostrato di essersi assicurato, prima dell’adozione degli atti impugnati, che le autorità giudiziarie ucraine avessero rispettato i diritti di difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente nel procedimento penale richiamato. Ne deriva un errore di valutazione nella decisione di mantenere il suo nome nella lista. Di conseguenza, gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- il Consiglio non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza di un procedimento penale nello Stato terzo;
- deve verificare la conformità di quel procedimento ai diritti di difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva;
- tale verifica deve riguardare anche la ragionevole durata del procedimento quando le misure si protraggono per molti anni;
- decisioni incidentali o meramente procedurali dello Stato terzo, da sole, non bastano a fondare la proroga del congelamento dei fondi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-324/17
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-337/17
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-340/17
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-341/17
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-350/17
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-291/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →