Tribunale, Sentenza T-337/17
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 (Estratti). — Air France-KLM contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito. — Causa T-337/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Air France-KLM contro la decisione della Commissione sul cartello nel trasporto aereo di merci. Conferma l’imputazione alla holding delle condotte della ex società Air France, di AF e di KLM, valida l’uso delle prove fornite da Lufthansa nell’ambito dell’immunità e ritiene corretta, in sostanza, la valutazione della durata della partecipazione di AF all’infrazione unica e continuata. Resta quindi ferma la decisione antitrust e l’impianto sanzionatorio, con la sola ripartizione delle spese disposta dal Tribunale.
Impugnazione di una decisione antitrust sul cartello nel trasporto aereo merci: imputazione alla holding Air France-KLM delle condotte delle società del gruppo, validità dell’uso delle prove presentate da Lufthansa nell’ambito della domanda di immunità e corretta determinazione della durata dell’infrazione ai fini delle ammende.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia legittimamente imputato ad Air France-KLM le pratiche anticoncorrenziali della ex società Air France, della AF e della KLM; se potesse utilizzare come prove gli elementi forniti da Lufthansa a sostegno della domanda di immunità nonostante il preteso mancato rispetto delle condizioni della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002; e se abbia correttamente determinato la durata della partecipazione di AF all’infrazione unica e continuata, con conseguente importo dell’ammenda.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, in presenza di una stessa unità economica, la Commissione può imputare alla società madre le infrazioni commesse dalle società del gruppo quando ne dimostri l’influenza determinante, anche mediante una combinazione di presunzione e indizi ulteriori; la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni dell’imputazione senza dover esaminare analiticamente ogni elemento contrario. Le prove fornite da un’impresa nell’ambito di una domanda di immunità non diventano irricevibili solo perché l’impresa non soddisfa poi tutte le condizioni sostanziali per ottenere l’immunità definitiva, poiché tali condizioni non incidono sulla legittimità dell’acquisizione e dell’uso delle prove. Infine, la durata della partecipazione all’infrazione può essere desunta da un complesso di indizi, anche in assenza di contatti continuativi, se non vi è dissociazione pubblica e il contesto complessivo mostra la prosecuzione del coordinamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
- Comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2002
- Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese del 2006
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale
Imputazione delle pratiche nel cartello del trasporto aereo merci
La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da Air France-KLM avverso la decisione della Commissione del 17 marzo 2017 nel caso AT.39258, relativo a un’intesa nel mercato del trasporto aereo di merci. La controversia investe soprattutto l’imputazione alla ricorrente delle condotte anticoncorrenziali della ex società Air France, di AF e di KLM, nonché la determinazione della durata dell’infrazione e la legittimità dell’utilizzo delle prove fornite da Lufthansa nell’ambito della domanda di immunità.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva constatato una violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, riguardante il coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci, in particolare sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e commissioni sui sovrapprezzi. Air France-KLM ha chiesto l’annullamento integrale o parziale della decisione e, in subordine, la riduzione delle ammende.
Primo motivo: imputazione delle pratiche alla ricorrente
Il Tribunale ricorda i principi consolidati in materia di imputazione delle infrazioni commesse da una società figlia o da entità del gruppo alla società madre quando le entità fanno parte di un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. In particolare, la detenzione del 100% del capitale comporta una presunzione iuris tantum di influenza determinante, che la società madre può superare solo con prove sufficienti di autonomia della società figlia.
Il Tribunale osserva che la Commissione non si è limitata a invocare la presunzione, ma ha usato un metodo di duplice base: da un lato la presunzione derivante dal controllo societario, dall’altro una serie di indizi ulteriori, quali:
- poteri di direzione, orientamento e controllo esercitati tramite gli organi sociali;
- struttura comune nel settore cargo tra AF e KLM;
- cumulo di funzioni di dirigenti nei diversi organi del gruppo.
Ne deriva che la motivazione della decisione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente, perché ha consentito alla ricorrente di comprendere le ragioni dell’imputazione e al giudice di esercitare il controllo. Il Tribunale aggiunge che la Commissione non è tenuta a confutare analiticamente tutti gli argomenti contrari, soprattutto quando tali elementi sono irrilevanti, secondari o non decisivi.
Imputazione delle pratiche di KLM dal 5 maggio al 15 settembre 2004
La ricorrente sosteneva che non poteva essere responsabile di condotte antecedenti alla sua costituzione come holding il 15 settembre 2004. Il Tribunale respinge l’argomento chiarendo che la persona giuridica che deteneva il controllo di KLM il 5 maggio 2004 e la ricorrente coincidono: la ex società Air France è divenuta Air France-KLM a seguito di trasformazione in holding e cambio di denominazione. Pertanto, la ricorrente ha continuato a esercitare diritti e obblighi già acquisiti prima del mutamento formale della struttura societaria.
Influenza determinante su AF e KLM dopo il 15 settembre 2004
La ricorrente sosteneva di essere solo una holding finanziaria, senza ingerenza operativa, e che le decisioni sul cargo erano prese da AF Cargo, KLM Cargo o dal Joint Cargo Management Committee (JCMC). Il Tribunale ritiene tali argomenti insufficienti: la natura di holding non esclude, di per sé, l’influenza determinante; anzi, il coordinamento degli investimenti e la definizione della strategia globale sono indici compatibili con il controllo della politica commerciale delle controllate.
Particolarmente rilevanti sono stati:
- il ruolo del comitato di gestione strategica, che emetteva raccomandazioni imperative su questioni strategiche;
- le relazioni annuali del gruppo, dalle quali emergeva che le decisioni del comitato esprimevano la posizione comune di AF e KLM sulle decisioni strategiche significative;
- la presenza di membri con funzioni cumulate nei diversi organi societari.
Quanto a KLM, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia fornito elementi sufficienti per provare l’influenza determinante anche senza applicare formalmente la presunzione basata sul controllo totalitario del capitale, grazie ai poteri di direzione e al complesso degli indizi supplementari.
Principi di responsabilità personale e personalità delle pene
Il Tribunale ribadisce che, in materia di concorrenza, il principio di responsabilità personale non impedisce di sanzionare la società madre quando essa fa parte della stessa impresa della controllata che ha commesso l’infrazione e ha esercitato un’influenza determinante su di essa. La responsabilità non è oggettiva, ma deriva dall’essere la madre considerata autrice dell’infrazione commessa dall’impresa unica. Perciò, respinta la premessa dell’assenza di influenza determinante, cade anche la censura fondata sulla violazione della personalità della pena.
Ex società Air France: continuità giuridica e imputazione delle condotte pregresse
Per il periodo 7 dicembre 1999 - 15 settembre 2004, la Commissione aveva imputato alla ricorrente le pratiche della ex società Air France in quanto successore giuridico, e aveva usato una formulazione che, nella versione francese, conteneva un’imprecisione lessicale. Il Tribunale interpreta il passaggio alla luce del contesto e delle altre versioni linguistiche, qualificando la svista come mero errore redazionale: la responsabilità della ricorrente si fonda sulla continuità giuridica, poiché la ex società Air France è “divenuta” Air France-KLM mediante trasformazione e cambio di denominazione/oggetto sociale.
Il Tribunale precisa inoltre che la ricorrente non può contestare, in questo giudizio, l’imputazione separata delle stesse condotte ad AF quale successore economico, perché la decisione è impugnabile solo nei limiti in cui riguarda la ricorrente e la sua responsabilità non è meramente derivata da quella di AF.
Secondo motivo: uso delle prove presentate da Lufthansa nell’ambito dell’immunità
La ricorrente sosteneva che le prove fornite da Lufthansa dovessero essere espunte dal fascicolo, perché Lufthansa non avrebbe rispettato la condizione di cessazione della partecipazione all’infrazione richiesta dal punto 11, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Il Tribunale respinge integralmente la censura.
La ragione è duplice:
- le condizioni per ottenere l’immunità dalle ammende non sono norme sulla formazione o sulla legittimità delle prove;
- una dichiarazione o un documento presentato volontariamente nell’ambito della cooperazione può essere utilizzato come prova dalla Commissione, anche se l’immunità definitiva non viene concessa.
Il Tribunale sottolinea che il sistema di trattamento favorevole perderebbe efficacia se ogni prova prodotta dal richiedente dovesse essere automaticamente espunta in caso di mancato rispetto finale delle condizioni di immunità.
Ottavo motivo: durata della partecipazione di AF all’infrazione unica e continuata
In relazione alla durata dell’infrazione, la ricorrente contestava in particolare la continuità della partecipazione di AF tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006, sostenendo che taluni contatti fossero meri scambi di informazioni pubbliche, altri fossero avvenuti fuori dalla competenza territoriale della Commissione, e altri ancora non fossero sufficientemente provati come anticoncorrenziali.
Il Tribunale analizza i diversi gruppi di contatti e conclude che:
- alcuni scambi non erano meri richiami a informazioni pubbliche, ma conferme o integrazioni di informazioni idonee a ridurre l’incertezza tra i vettori;
- anche contatti avvenuti al di fuori del SEE o prima dell’entrata in vigore di specifiche basi giuridiche potevano essere utilizzati per ricostruire il contesto complessivo dell’intesa e corroborare altri elementi di prova;
- le comunicazioni telefoniche e i messaggi di posta elettronica successivi al 19 ottobre 2005 erano idonei a dimostrare la prosecuzione della partecipazione di AF, soprattutto perché non vi era stata alcuna dissociazione pubblica.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui la mancata partecipazione a singoli contatti non implica, di per sé, la cessazione della partecipazione all’infrazione, e la dissociazione pubblica è un elemento importante ma non esclusivo. Poiché AF non aveva dimostrato un comportamento concorrenziale autonomo né una pubblica presa di distanza, la Commissione poteva concludere per una partecipazione sostanzialmente ininterrotta.
Esito del giudizio
Il ricorso è respinto integralmente. Il Tribunale mantiene quindi ferma la decisione della Commissione e l’impianto sanzionatorio, disponendo soltanto una ripartizione delle spese secondo cui Air France-KLM sopporta le proprie spese e due terzi di quelle della Commissione, mentre quest’ultima sopporta un terzo delle proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma tre punti di rilievo pratico:
- la holding può essere imputata per le infrazioni delle società del gruppo se la Commissione dimostra l’influenza determinante con presunzione e indizi coerenti;
- le prove fornite nell’ambito di una domanda di immunità restano utilizzabili anche se il richiedente non ottiene l’immunità definitiva;
- nella valutazione della durata di un cartello, la Commissione e il giudice possono basarsi su un complesso di indizi e sul contesto generale dell’intesa, non essendo necessaria una prova continua di ogni singolo contatto per tutto il periodo contestato.
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