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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12080/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze concrete del fatto e il comportamento successivo dell'imputato. A sostegno del ricorso è stata anche depositata memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché esso riproponeva la medesima censura già sottoposta al giudice di appello e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p. era congrua, non manifestamente illogica e fondata su dati oggettivi: la varietà e la quantità delle sostanze detenute, indicate in cocaina per 1,9 dosi medie singole e hashish per 376,4 dosi medie singole, elementi ritenuti incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità negata perché incompatibile con la quantità e varietà delle sostanze detenute e con la maggiore pericolosità desumibile dal fatto

  • art. 610 c.p.p.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • In sede di legittimità è censurabile solo la motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece consentito sollecitare una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie più favorevole al ricorrente.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione sulla particolare tenuità deve essere ancorata a elementi oggettivi del fatto, quali quantità e varietà della sostanza stupefacente, idonei a escludere la minima offensività della condotta.
  • Quando la motivazione di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è congrua e logicamente coerente, il ricorso che si limiti a contestazioni generiche è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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