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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36598/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale da parte del Tribunale. Il debitore propose reclamo, contestando la regolarità della notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione. La Corte d'appello respinse il reclamo ritenendo corretta la notificazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., poiché la notifica via PEC non era andata a buon fine, l'imprenditore risultava privo di PEC e l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell'impresa, non aveva rinvenuto il destinatario né persone abilitate al ritiro, con successivo deposito dell'atto in casa comunale. Il debitore propose quindi ricorso per cassazione, respinto con ordinanza. Avverso tale ordinanza egli ha poi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto l'irreperibilità del destinatario presso la sede dell'impresa, mentre dalla relata ex art. 140 c.p.c. risultava che l'ufficiale giudiziario aveva affisso avviso alla porta; inoltre la Corte avrebbe trascurato che la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che, dunque, era necessaria la raccomandata prevista da tale norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma al più una contestazione sulla valutazione delle risultanze processuali e quindi un errore di giudizio o di diritto. Ha inoltre osservato che la questione della ritualità della notifica e dell'inoltro della raccomandata era stata già oggetto di dibattito nel giudizio di merito e nel precedente giudizio di legittimità, sicché costituiva un punto controverso e non poteva essere veicolata con revocazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell'ipotesi dell'art. 15, comma 3, l.fall., una volta attestata l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede dell'impresa, la notificazione si perfeziona con il deposito in casa comunale senza necessità di ulteriori ricerche. Ha disposto altresì, solo in via consequenziale, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti o documenti, e non in un errore di valutazione delle risultanze processuali o in un errore di diritto.

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    In tema di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, se la notifica via PEC non riesce e la notifica presso la sede dell'impresa non può essere eseguita, il deposito dell'atto in casa comunale perfeziona la notificazione; non sono richieste ulteriori ricerche del destinatario.

  • art. 140 c.p.c.

    La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. è richiamata solo quale termine di confronto; nel caso esaminato la Corte esclude che fosse applicabile in via decisiva alla notifica fallimentare, poiché opera la disciplina speciale dell'art. 15, comma 3, l.fall.

  • art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1957

    È evocato come riferimento per la notificazione 'di persona' da parte dell'ufficiale giudiziario, ma la Corte ribadisce che, quando tale modalità non sia possibile, la procedura speciale fallimentare si conclude col deposito in casa comunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo alla revocazione della sentenza di cassazione ricorre solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva immediata e decisiva, non quando la censura investa la valutazione delle prove o l'interpretazione degli atti processuali.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando il fatto dedotto sia stato oggetto di discussione tra le parti e di specifica valutazione nel giudizio definito dalla pronuncia impugnata: in tal caso si tratta di punto controverso.
  • La disciplina speciale della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento prevale sulla disciplina generale della notificazione: se la notifica via PEC fallisce e la notifica presso la sede dell'impresa non è eseguibile, il deposito dell'atto in casa comunale è sufficiente a perfezionare la notifica senza ulteriori ricerche.
  • L'omessa o ritenuta irrilevanza di formalità previste dalla disciplina generale della notifica non può essere fatta valere come errore di fatto revocatorio quando la questione investe, in sostanza, la corretta applicazione della norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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