Sentenza n. 1397/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del ricorso-decreto ingiuntivo n. 322/2023 del 21/11/2023 - RGL n. 1171/2023 - emesso dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, notificato in data 27 novembre 2023 anche ai fini dell’esecuzione dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 cpc per mancata opposizione nei termini dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro, Giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena, dichiarato definitivamente esecutivo, rimasto ineseguito quanto al pagamento del Compenso Individuale Accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 322/2023 del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, notificato al Ministero il 27 novembre 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Il decreto aveva condannato il Ministero al pagamento di 574,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo, a titolo di Compenso Individuale Accessorio previsto dalla contrattazione collettiva. Il Ministero aveva eseguito soltanto il capo relativo alle spese processuali, omettendo il pagamento della sorte capitale e degli accessori. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza al giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'integrale esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha rilevato che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., aveva acquistato autorità di cosa giudicata ed era quindi suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), c.p.a. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, poiché il decreto era stato notificato al Ministero il 27 novembre 2023 mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 19 agosto 2025. Poiché l'inottemperanza non era contestata, ha ordinato al Ministero di corrispondere entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza l'importo di 574,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, da insediare per i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione determina il passaggio in giudicato del decreto, rendendolo attuabile mediante ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto rispettato.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione acquista autorità di cosa giudicata e può essere eseguito mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei confronti di una pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori entro un termine determinato.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione può essere promosso solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendone la facoltà di delega, per provvedere agli adempimenti necessari.
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